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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11108/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva riconosciuto a Malerba 144 giorni di detenzione con trattamento degradante ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. e gli aveva liquidato euro 1.152 a carico dello Stato. L'Amministrazione aveva eccepito in via subordinata la compensazione di tale somma con crediti vantati nei confronti del detenuto, costituiti da pena pecuniaria (multa) e dalle spese di giustizia/spese di mantenimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato che l'eccezione di compensazione è "irricevibile" quanto ai crediti per spese di mantenimento/spese di giustizia, per mancanza dei requisiti di certezza ed esigibilità (fino ad esito della procedura di remissione). Ha però ritenuto ammissibile l'opposizione in compensazione della pena pecuniaria, qualificata come entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo (per effetto del d.lgs. 46/1999), e quindi soggetta alle regole richiamate dal d.P.R. n. 602/1973. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ordinamento penitenziario

    Fondamento del credito del detenuto per trattamento degradante; tale credito, se liquidato, costituisce un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dello Stato e può concorrere con crediti dell'Amministrazione se ricorrono i requisiti di compensazione.

  • d.P.R. n. 602 del 1973 (capo II titolo I e titolo II)

    Norme sulla riscossione coattiva delle entrate dello Stato; la Corte ritiene applicabili tali disposizioni alla pena pecuniaria, con conseguente possibilità di utilizzare i meccanismi previsti per la riscossione e la compensazione nei limiti previsti.

  • art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999

    "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici"

    Conferisce alla pena pecuniaria la natura di entrata patrimoniale riscossibile mediante ruolo, rafforzando la qualificazione del credito come certo ed esigibile e quindi compensabile.

  • artt. 1241 e 1243 c.c.

    Principi civili sulla compensazione inter partes; la Corte riprende l'orientamento civile che consente la compensazione anche tra crediti verso la P.A. quando il credito dell'amministrazione sia certo, liquido ed esigibile.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, comma 2

    Nell'ambito delle spese di giustizia regola l'estinzione delle obbligazioni e la procedura di remissione: fino all'esito della procedura la P.A. non ha un credito certo ed esigibile e pertanto non è possibile opporre la compensazione.

  • artt. 101, 102 e 103 legge n. 689 del 1981

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di sanzioni pecuniarie; vengono considerate nel quadro della qualificazione della multa come entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione e compensazione.

  • art. 28-ter d.P.R. 29/9/1973 n. 602; art. 20-bis d.lgs. 26/2/1999 n. 46; d.lgs. 3/10/2006 n. 262 (richiami normativi)

    Riferimenti a strumenti che, anche mediante meccanismi di compensazione volontaria tra crediti/tributi, dimostrano come l'ordinamento non escluda di principio la compensazione per le entrate pubbliche, salvo specifiche deroghe.

Massime di principio

  • La compensazione tra un credito del detenuto riconosciuto ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. e una pena pecuniaria imposta all'interessato può essere opposta dall'Amministrazione quando il credito dell'Amministrazione sia certo, liquido ed esigibile.
  • La multa (pena pecuniaria) è qualificata come entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo (d.lgs. 46/1999) e, quindi, non ostacola di per sé la compensazione con crediti riconosciuti al detenuto.
  • I crediti per spese di giustizia o di mantenimento in carcere, invece, non sono compensabili fintanto che perdura la possibilità per l'interessato di chiedere la remissione (mancanza di certezza/esigibilità del credito della P.A.).
  • Per far valere l'eccezione di compensazione è necessario che la P.A. sollevi specifica deduzione in giudizio e dimostri la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito; in mancanza, il tribunale deve respingere la compensazione.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale o di errata applicazione dei suddetti principi da parte del Tribunale di sorveglianza, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio conformemente ai criteri indicati.
  • Nelle controversie simili è utile acquisire e allegare documentazione che dimostri la riscossione coattiva possibile (es. ruolo, provvedimenti definitivi) per dimostrare l'esigibilità del credito pubblico oggetto di compensazione.

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