Cassazione Penale, Sentenza n. 11015/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità) in relazione al reato previsto dall'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001. Il ricorrente ha sostenuto che il giudice d'appello non ha adeguatamente valutato le condotte successive al fatto (es. rimozione) e gli ulteriori indicatori di cui all'art. 133 c.p. utili a riconoscere la particolare tenuità dell'offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv283064), ha affermato che la configurabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità si valuta con una valutazione complessiva della fattispecie concreta, tenendo conto di una serie di indicatori (natura e gravità degli illeciti, tipologia dei beni protetti, entità della norma violata, finalità e modalità esecutive, motivazioni, conseguenze, periodo e contesto, intensità del dolo e rilevanza dei comportamenti successivi). La Corte ha altresì precisato che può essere considerato il tempo trascorso (il fatto risale al 05/04/2017) e ha concluso che il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Causa di esclusione della punibilità per 'particolare tenuità del fatto'; applicabile dopo valutazione complessiva della fattispecie, salvo condizioni ostative tassative che la escludono
Rilevanza degli elementi ai fini della determinazione della pena e possibilità di considerare comportamenti successivi ai fatti come indicatori nella valutazione della tenuità
art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001
Norma che descrive il tipo di illecito contestato (norme edilizie); è il reato per cui si chiedeva la valutazione della particolare tenuità
artt. 591 e 606 co. 3 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione: il motivo non era manifestamente infondato e non sussistevano cause di inammissibilità previste da tali articoli
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv283064
Giurisprudenza interpretata e richiamata dalla Corte: la valutazione dell'art. 131-bis richiede un esame complessivo con una serie di indicatori e può tener conto anche dei comportamenti successivi
Massime di principio
- La particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. si determina con una valutazione complessiva e multidimensionale della fattispecie concreta; non è automatica ma richiede esame di vari indicatori
- I comportamenti successivi al reato (es. rimozione, riparazione, iniziative riparatorie) possono essere considerati rilevanti ai fini della valutazione della tenuità e della gravità dell'offesa
- Il decorso del tempo e l'eventuale estinzione del reato per prescrizione possono essere rilevati e portare all'annullamento della sentenza anche senza rinvio quando il bene della pronuncia è ormai estinto
- Le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis sono tassative: se sussistono, impediscono il riconoscimento della particolare tenuità nonostante altri indicatori favorevoli
- In caso di dubbio sulla applicabilità della particolare tenuità, il giudice deve motivare puntualmente la valutazione degli indicatori; la mancanza di motivazione può costituire motivo di cassazione
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