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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10998/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione per: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancata consegna all'imputato nel domicilio eletto (notifica tramite servizio postale risultata non ritirata per "temporanea assenza del destinatario"), con doglianza che la notifica avrebbe dovuto eseguirsi al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; 2) vizio di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato l'imputato all'ammenda di euro 5.100 per reati in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto regolare la notifica: la mancata consegna è dovuta a temporanea assenza, non a impossibilità definitiva nel domicilio eletto, pertanto la valida notificazione mediante deposito presso l'ufficio postale con avviso è sufficiente e non scatta l'invio al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto i motivi generici e infondati: il Tribunale ha motivato l'insussistenza di elementi favorevoli per l'applicazione dell'art. 62-bis e la pena inflitta è sotto la media edittale, per cui non richiedeva una motivazione aggiuntiva dettagliata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza sul lavoro)

    art. 17; art. 18, comma 1, lettere A e B; art. 37

    Norme sostanziali in base alle quali sono state contestate le condotte accertate il 28/01/2019; la Corte si limita a confermare la qualificazione dei reati già accertata dal giudice di merito.

  • Codice di procedura penale - art. 161, comma 4

    Interpretato dalla Corte nella prospettiva che l'obbligo di notificare al difensore si determina solo quando la notifica nel domicilio dichiarato sia divenuta impossibile per una ragione definitiva (es. trasferimento o inesistenza del nominativo). La mera temporanea assenza del destinatario non legittima la notifica diretta al difensore.

  • Codice penale - art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte conferma che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi valutabili dal giudice; in loro assenza il diniego è legittimo e motivato dalla perdurante antigiuridicità della condotta.

  • Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1 (limiti alla motivazione del ricorso)

    Richiamata per indicare il limite alle censure in Cassazione (il ricorrente ha dedotto i motivi nei limiti strettamente necessari).

  • Cass. Sez. U., n. 14573/2021 (dep. 14/04/2022)

    Giurisprudenza utilizzata per distinguere la temporanea assenza dalla impossibilità definitiva della notifica nel domicilio eletto; conferma il principio che solo quest'ultima giustifica la notifica al difensore.

  • Giurisprudenza su motivazione della determinazione della pena (es. Sez.3, n. 38251/2016; Sez.4, n. 46412/2015; Sez.2, n. 28852/2013)

    Principio secondo cui, se la pena è fissata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata purché il criterio valutativo sia desumibile dal complesso argomentativo della sentenza.

Massime di principio

  • La notifica della prima citazione a un imputato non detenuto via servizio postale e deposito in ufficio postale con avviso è valida se l'esito negativo dipende da temporanea assenza; solo una impossibilità definitiva nel domicilio dichiarato (es. trasferimento o inesistenza dell'indirizzo) impone la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
  • Chi impugna per vizi di notifica deve dimostrare che la notifica nel domicilio eletto era divenuta impossibile in modo definitivo; l'asserzione di mera assenza temporanea è insufficiente.
  • Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è necessario che emergano elementi positivi e concreti sul comportamento o sulla personalità dell'imputato; la mera affermazione di giovane età o incensuratezza può non essere sufficiente se la condotta è ritenuta persistemente antigiuridica.
  • Se la pena inflitta è inferiore alla media edittale, il giudice di merito non è obbligato a fornire una motivazione ultra-dettagliata sulla quantificazione della pena, purché il criterio valutativo sia comprensibile nel contesto della motivazione complessiva.
  • In Cassazione le censure devono essere formulate nei limiti stabiliti (es. art. 173 disp. att. c.p.p.): motivi generici o non specificamente argomentati rischiano di essere dichiarati infondati.

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