Cassazione Penale, Sentenza n. 11001/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP, chiedendone l'annullamento. L'archiviazione era stata disposta in quanto il GIP aveva ritenuto che i fatti fossero di particolare tenuità. Successivamente, prima che la Cassazione decidesse sul merito, i difensori dei ricorrenti hanno prodotto atto di rinuncia al ricorso muniti di procura speciale.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per sopravvenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Non è stata dunque esaminata la questione di merito sull'archiviazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo per ciascun ricorrente di versare € 500,00 in favore della Cassa delle ammende e di sostenere le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il provvedimento di archiviazione rimane efficace poiché il gravame è stato abbandonato.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lettera d), codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.
La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso stesso; la Corte non entra nel merito quando sopravviene una valida rinuncia
art. 616, codice di procedura penale
In caso di dichiarazione di inammissibilità per rinuncia, o comunque nei casi previsti, è prevista la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e alle spese del procedimento; qui fissato in € 500,00 per ciascun ricorrente
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità dello stesso e impedisce alla Corte di esaminare il merito del provvedimento impugnato
- La dichiarazione di archiviazione rimane in vigore se il ricorrente rinuncia al gravame; la rinuncia equivale ad abbandono del controllo giurisdizionale
- La rinuncia comporta conseguenze economiche: obbligo di versamento alla Cassa delle ammende e condanna alle spese processuali, per ciascun ricorrente
- La rinuncia deve essere espressa e, se effettuata dal difensore, deve essere supportata da procura speciale; è opportuno valutare preventivamente rischi e costi prima di rinunciare
- In situazioni analoghe, se si vuole che il giudice valuti eventuali errori di diritto o di fatto nell'archiviazione, non si deve rinunciare al ricorso; al contrario, la rinuncia è scelta definitiva che tutela però dalla prosecuzione del processo solo se intenzionale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10997/2023 del 15/03/2023
- Sentenza penale · 15 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10998/2023 del 15/03/2023
- Sentenza penale · 15 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10999/2023 del 15/03/2023
- Sentenza penale · 15 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11015/2023 del 15/03/2023
- Sentenza penale · 15 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11078/2023 del 15/03/2023
- Sentenza penale · 15 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11080/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →