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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11001/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP, chiedendone l'annullamento. L'archiviazione era stata disposta in quanto il GIP aveva ritenuto che i fatti fossero di particolare tenuità. Successivamente, prima che la Cassazione decidesse sul merito, i difensori dei ricorrenti hanno prodotto atto di rinuncia al ricorso muniti di procura speciale.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per sopravvenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Non è stata dunque esaminata la questione di merito sull'archiviazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo per ciascun ricorrente di versare € 500,00 in favore della Cassa delle ammende e di sostenere le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il provvedimento di archiviazione rimane efficace poiché il gravame è stato abbandonato.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lettera d), codice di procedura penale

    art. 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.

    La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso stesso; la Corte non entra nel merito quando sopravviene una valida rinuncia

  • art. 616, codice di procedura penale

    In caso di dichiarazione di inammissibilità per rinuncia, o comunque nei casi previsti, è prevista la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e alle spese del procedimento; qui fissato in € 500,00 per ciascun ricorrente

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità dello stesso e impedisce alla Corte di esaminare il merito del provvedimento impugnato
  • La dichiarazione di archiviazione rimane in vigore se il ricorrente rinuncia al gravame; la rinuncia equivale ad abbandono del controllo giurisdizionale
  • La rinuncia comporta conseguenze economiche: obbligo di versamento alla Cassa delle ammende e condanna alle spese processuali, per ciascun ricorrente
  • La rinuncia deve essere espressa e, se effettuata dal difensore, deve essere supportata da procura speciale; è opportuno valutare preventivamente rischi e costi prima di rinunciare
  • In situazioni analoghe, se si vuole che il giudice valuti eventuali errori di diritto o di fatto nell'archiviazione, non si deve rinunciare al ricorso; al contrario, la rinuncia è scelta definitiva che tutela però dalla prosecuzione del processo solo se intenzionale

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