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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10999/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del 30/05/2022 sostenendo un'erronea qualificazione giuridica del fatto per l'applicazione dell'aggravante transnazionale prevista dalla L. n.146/2006 (ora art. 61-bis c.p.). Hanno eccepito che il giudice non ha motivato sulla effettiva sussistenza della transnazionalità e che non vi sono elementi per ritenere l'esistenza di un gruppo criminale distinto presente all'estero: risultavano solo conti correnti esteri riconducibili alle stesse persone già indicate nell'associazione contestata, senza interlocuzione accertata con un diverso gruppo estero.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili: per le sentenze di patteggiamento il ricorso per errata qualificazione del fatto è ammesso solo per errori manifesti; i ricorrenti hanno formulato censure generiche e non hanno indicato elementi di fatto concreti da cui desumere un errore manifesto. La qualificazione contestata non è apparsa palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, essendo nella contestazione riferite condotte e collegamenti con soggetti operanti all'estero. Per ciascun ricorrente è stata disposta la condanna al pagamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. Restano pertanto operative le pene concordate in sede di patteggiamento: Dozzi Dario anni 2, mesi 4 e giorni 20; Sfriso RA anni 1, mesi 10 e giorni 20.

Norme richiamate

  • Legge 16 marzo 2006, n. 146 (art. 3 e art. 4) - disposizione richiamata (aggravante per reato transnazionale)

    La Corte richiama l'aggravante transnazionale prevista dalla L. n. 146/2006 (ora richiamata nella disciplina dell'art. 61-bis c.p.) come norma che può aumentare la pena solo se il fatto ha carattere di transnazionalità, richiedendo l'esistenza di collegamenti o di un gruppo criminale con rilevanza transnazionale.

  • Art. 61-bis c.p. (norma di coordinamento della L. n. 146/2006)

    Interpretazione sostanzialmente equivalente: l'aggravante richiede elementi concreti di transnazionalità e, per i reati associativi, non può limitarsi alla mera presenza di operazioni economiche all'estero se non è dimostrata la presenza di un gruppo criminale distinto o di collegamenti effettivi con soggetti esteri.

  • Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per: vizio del consenso dell'imputato, difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, ed erronea qualificazione giuridica del fatto; in quest'ultimo caso la Corte richiede che l'errore sia manifesto.

  • Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiama il limite alla motivazione dei ricorsi 'nei limiti strettamente necessari', ossia la necessità di formulare censure circostanziate e proporzionate al motivo di impugnazione.

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e delle somme dovute alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 6, n. 2721/2018; Sez. U, n. 18374/2013; Sez. 2, n. 14377/2021)

    La Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l'erronea qualificazione giuridica nel patteggiamento costituisce motivo di ricorso solo se si tratta di un errore manifesto: la qualificazione deve risultare immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione contro sentenze di patteggiamento sono molto limitati: per l'erronea qualificazione del fatto è necessario dimostrare un errore manifesto, non semplici profili teorici.
  • Quando si contesta l'applicazione di un'aggravante transnazionale occorre fornire elementi fattuali concreti che dimostrino l'assenza di transnazionalità o la mancanza di un gruppo criminale distinto all'estero; mere indicazioni di operazioni economiche estere non sono sufficienti.
  • Le doglianze generiche o teoriche, prive di specifici riferimenti di fatto, espongono il ricorrente a dichiarazioni di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende e spese processuali).
  • In fase di impugnazione dopo patteggiamento è strategico indicare con precisione gli elementi di fatto che costituiscono l'errore manifesto nella qualificazione, anche richiamando documenti o punti dell'istruttoria che dimostrino il contrasto con la qualificazione adottata dal giudice.
  • Per contestare l'aggravante transnazionale nei reati associativi, è utile dimostrare l'assenza di interlocuzione, collegamenti o direzione da parte di soggetti esteri distinti rispetto all'associazione nazionale contestata.

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