Cassazione Penale, Sentenza n. 10999/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del 30/05/2022 sostenendo un'erronea qualificazione giuridica del fatto per l'applicazione dell'aggravante transnazionale prevista dalla L. n.146/2006 (ora art. 61-bis c.p.). Hanno eccepito che il giudice non ha motivato sulla effettiva sussistenza della transnazionalità e che non vi sono elementi per ritenere l'esistenza di un gruppo criminale distinto presente all'estero: risultavano solo conti correnti esteri riconducibili alle stesse persone già indicate nell'associazione contestata, senza interlocuzione accertata con un diverso gruppo estero.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili: per le sentenze di patteggiamento il ricorso per errata qualificazione del fatto è ammesso solo per errori manifesti; i ricorrenti hanno formulato censure generiche e non hanno indicato elementi di fatto concreti da cui desumere un errore manifesto. La qualificazione contestata non è apparsa palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, essendo nella contestazione riferite condotte e collegamenti con soggetti operanti all'estero. Per ciascun ricorrente è stata disposta la condanna al pagamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. Restano pertanto operative le pene concordate in sede di patteggiamento: Dozzi Dario anni 2, mesi 4 e giorni 20; Sfriso RA anni 1, mesi 10 e giorni 20.
Norme richiamate
La Corte richiama l'aggravante transnazionale prevista dalla L. n. 146/2006 (ora richiamata nella disciplina dell'art. 61-bis c.p.) come norma che può aumentare la pena solo se il fatto ha carattere di transnazionalità, richiedendo l'esistenza di collegamenti o di un gruppo criminale con rilevanza transnazionale.
Art. 61-bis c.p. (norma di coordinamento della L. n. 146/2006)
Interpretazione sostanzialmente equivalente: l'aggravante richiede elementi concreti di transnazionalità e, per i reati associativi, non può limitarsi alla mera presenza di operazioni economiche all'estero se non è dimostrata la presenza di un gruppo criminale distinto o di collegamenti effettivi con soggetti esteri.
Il ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per: vizio del consenso dell'imputato, difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, ed erronea qualificazione giuridica del fatto; in quest'ultimo caso la Corte richiede che l'errore sia manifesto.
Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiama il limite alla motivazione dei ricorsi 'nei limiti strettamente necessari', ossia la necessità di formulare censure circostanziate e proporzionate al motivo di impugnazione.
Norma che consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e delle somme dovute alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 6, n. 2721/2018; Sez. U, n. 18374/2013; Sez. 2, n. 14377/2021)
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l'erronea qualificazione giuridica nel patteggiamento costituisce motivo di ricorso solo se si tratta di un errore manifesto: la qualificazione deve risultare immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità.
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione contro sentenze di patteggiamento sono molto limitati: per l'erronea qualificazione del fatto è necessario dimostrare un errore manifesto, non semplici profili teorici.
- Quando si contesta l'applicazione di un'aggravante transnazionale occorre fornire elementi fattuali concreti che dimostrino l'assenza di transnazionalità o la mancanza di un gruppo criminale distinto all'estero; mere indicazioni di operazioni economiche estere non sono sufficienti.
- Le doglianze generiche o teoriche, prive di specifici riferimenti di fatto, espongono il ricorrente a dichiarazioni di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende e spese processuali).
- In fase di impugnazione dopo patteggiamento è strategico indicare con precisione gli elementi di fatto che costituiscono l'errore manifesto nella qualificazione, anche richiamando documenti o punti dell'istruttoria che dimostrino il contrasto con la qualificazione adottata dal giudice.
- Per contestare l'aggravante transnazionale nei reati associativi, è utile dimostrare l'assenza di interlocuzione, collegamenti o direzione da parte di soggetti esteri distinti rispetto all'associazione nazionale contestata.
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