Cassazione Penale, Sentenza n. 10997/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna inflitta in abbreviato: Morabito, nella qualità di legale rappresentante della C.S. Immobiliare s.r.l., era stato condannato a 2 anni di reclusione per reati tributari (art. 5 e art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) relativi al 2015. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) vizio nella valutazione e nella utilizzabilità degli avvisi di accertamento e dell'accertamento induttivo; (2) violazione dei diritti difensivi per accertamenti svolti senza la partecipazione dell'interessato; (3) mancata prova del dolo specifico richiesto per l'art. 5 (dichiarazione infedele/omessa); (4) mancata prova degli elementi materiali e psicologici del reato previsto dall'art. 10-quater; (5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale favorevole; (6) mancata adeguata motivazione degli aumenti della pena (aumento di un terzo per il reato base e di un anno per la continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Motivazione principale: la valutazione degli elementi probatori era corretta e non censurabile in via di legittimità. In particolare, la Corte ha ritenuto legittima la utilizzazione in sede penale delle risultanze dell'accertamento tributario e della documentazione acquisita presso partner commerciali (fatture, contratti, contabilità), non potendosi ridurre l'accertamento a mero indice induttivo quando esistono elementi documentali diretti. L'opzione per il rito abbreviato ha reso pienamente utilizzabili gli atti d'indagine. Quanto al dolo specifico, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la volontà di non presentare la dichiarazione e di evadere può desumersi anche dal comportamento successivo (mancato pagamento), dato l'ingente ammontare delle imposte evase (circa 615.000 euro di IRES e quasi 400.000 euro di IVA) e l'assenza di comportamenti riparatori. Sul reato di indebita compensazione (art. 10-quater) è stato ribadito che il fatto si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno, e che l'inesistenza del credito è indice della coscienza e volontà di frode. Le attenuanti generiche sono state legittimamente escluse in presenza di precedenti e della gravità e astuzia della condotta; l'aumento per continuazione e le maggiorazioni sono stati ritenuti proporzionati alla gravità e all'entità del danno erariale.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 5)
Norma che punisce i reati dichiarativi (dichiarazione infedele/omessa): il dolo specifico può essere desunto anche dal comportamento successivo, come il mancato pagamento delle imposte; la mancata presentazione della dichiarazione integra autonomamente il reato.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 10-quater, comma 2)
Delitto di indebita compensazione: si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno; l'inesistenza del credito, salvo prova contraria, è indice della volontà di utilizzare crediti fittizi per compensare debiti tributari.
codice di procedura penale (art. 189)
Principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale: il giudice può avvalersi di accertamenti svolti dagli uffici finanziari (studi di settore, avvisi di accertamento), valutandoli autonomamente secondo le regole probatorie.
codice di procedura penale (art. 192, comma 1)
Criteri generali per la valutazione della prova nel processo penale cui il giudice deve attenersi nell'apprezzare gli elementi emergenti dagli accertamenti fiscali.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti/agggravanti; il giudice del merito può valorizzare singoli elementi ritenuti preponderanti e il diniego delle attenuanti può essere motivato richiamando l'assenza di elementi positivi.
Massime di principio
- Gli atti e gli avvisi di accertamento tributario non sono automaticamente inutilizzabili nel processo penale: il giudice penale può utilizzarli come prova, specialmente se integrati da documentazione diretta e non contestata.
- La qualificazione dell'accertamento come 'induttivo' non impedisce la sua utilizzazione quando esistono elementi documentali oggettivi (fatture, contratti, contabilità) che sostengono le risultanze fiscali.
- La prova del dolo specifico nei reati tributari può essere desunta anche dal comportamento successivo del contribuente, come il mancato pagamento delle imposte dovute e l'assenza di atti riparatori.
- Il reato di indebita compensazione si perfeziona con l'utilizzo del modello F24 e non richiede necessariamente la presentazione della dichiarazione annuale: l'inesistenza del credito è un indice rilevante della coscienza fraudolenta.
- Le eventuali vizi dell'accertamento tributario (nella sfera amministrativa) riguardano principalmente i rapporti tributari ma non precludono, di per sé, l'attitudine degli atti a fornire elementi utili nel giudizio penale.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è discrezionale e richiede elementi positivi: la semplice eccezione di comportamento processuale favorevole può non essere sufficiente se prevalgono elementi negativi (precedenti, gravità e astuzia della condotta).
- In presenza di rilevante danno erariale e di utilizzo di crediti inesistenti di entità significativa, le maggiorazioni di pena per continuazione e per la gravità del fatto sono agevolmente giustificabili.
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