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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05834/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007 e 2008, che il contribuente assumeva non notificati, nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La CTR del Lazio aveva ritenuto correttamente notificati gli atti, ma aveva annullato l'iscrizione ipotecaria perché eseguita su un bene conferito in fondo patrimoniale, ritenendo mancante la prova del collegamento tra il debito e i bisogni della famiglia. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ricorre per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione dell'art. 77 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 169 e 170 c.c., lamentando l'erronea ripartizione dell'onere della prova in tema di impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale; con un secondo motivo deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse sufficiente e idonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito, e ha accolto il primo motivo, affermando che per aggredire beni conferiti in fondo patrimoniale non rileva la natura del credito ma il rapporto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia; soprattutto, l'onere di provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore grava sul debitore opponente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    richiamato come norma sulla iscrizione ipotecaria nell'ambito della riscossione esattoriale; la sua applicazione va coordinata con le regole sul fondo patrimoniale e con l'onere probatorio a carico del debitore opponente

  • art. 169 c.c.

    richiamato per i limiti di aggredibilità dei beni del fondo patrimoniale rispetto alle obbligazioni assunte

  • art. 170 c.c.

    la Corte ribadisce che il criterio per la sottrazione dei beni del fondo all'esecuzione non è la natura del credito ma la relazione tra il debito e i bisogni della famiglia; la prova dell'estraneità grava sul debitore

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude il vizio di motivazione apparente

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza, senza che la Corte ne ravvisi la violazione decisiva

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza, senza accoglimento

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato ai fini della dedotta motivazione apparente; la Corte precisa il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    strumento di denuncia della violazione di legge nel primo motivo

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    strumento di denuncia della nullità della sentenza per motivazione apparente nel secondo motivo

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è apparente solo se non consente il controllo sul ragionamento decisorio e non raggiunge il "minimo costituzionale"

  • art. 169 c.c.

    la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia è posta a carico del debitore che invochi l'impignorabilità

Massime di principio

  • In tema di fondo patrimoniale, il criterio per stabilire se un bene sia aggredibile non dipende dalla natura formale del credito, ma dal nesso tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia.
  • Chi eccepisce l'impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale deve provare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo, sia che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari, nonché la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore procedente.
  • L'aggredibilità dei beni del fondo patrimoniale è esclusa solo quando il debito sia estraneo alle esigenze della famiglia; in mancanza di tale prova, il creditore può procedere esecutivamente.
  • La motivazione è apparente soltanto quando, pur esistente graficamente, non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio e non supera il livello minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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