Cassazione Civile, Ordinanza n. 03039/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva promosso davanti al Tribunale di Venezia un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la liquidazione del proprio compenso per attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale prestata in varie controversie civili, tra cui una vertenza ereditaria e un procedimento incidentale di querela di falso. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, liquidando un importo inferiore a quello richiesto. L’avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) nullità dell’ordinanza per essere stata resa dal giudice monocratico invece che dal collegio, sostenendo l’applicabilità del rito speciale ex art. 14 D.Lgs. 150/2011; 2) erroneo diniego del compenso per l’attività stragiudiziale relativa alla vertenza ereditaria, con contestazione dell’interpretazione dell’accordo tra professionista e cliente e invocazione dei principi di buona fede e dell’art. 1359 c.c.; 3) mancato riconoscimento di un autonomo compenso per il procedimento incidentale di falso e assorbimento della fase istruttoria di tale procedimento; 4) mancato rimborso delle spese anticipate; 5) violazione dei parametri tabellari nella liquidazione dei compensi; 6) illegittima compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha però rilevato d’ufficio che il giudizio di merito si era svolto effettivamente secondo il rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c., scelto dallo stesso ricorrente e definito con ordinanza monocratica non preceduta da mutamento del rito; pertanto il provvedimento era appellabile ex art. 702-quater c.p.c. e non direttamente ricorribile per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché il giudizio di merito si era svolto come procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. e non come procedimento speciale ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, l’ordinanza del Tribunale di Venezia fosse soggetta ad appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., non già a ricorso immediato per cassazione. In conseguenza dell’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente aveva introdotto il giudizio con il rito sommario di cognizione; la Corte valorizza tale scelta processuale per qualificare il provvedimento come reso in quel rito.
L’ordinanza resa all’esito del procedimento sommario di cognizione è appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione.
La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte osserva che, ratione temporis, riguarda le sole controversie sugli onorari per prestazioni giudiziali civili; non era il rito concretamente seguito nel caso.
art. 4, comma 2, D.Lgs. 150/2011
È richiamato per evidenziare che nel giudizio di merito non vi fu alcun mutamento del rito, confermando la prosecuzione secondo il sommario ordinario.
artt. 50-bis e 50-quater c.p.c.
Invocati come parametri della dedotta nullità per composizione dell’organo giudicante, ma la Corte esclude il vizio qualificando il rito effettivamente seguito.
Invocato dal ricorrente per sostenere l’avveramento fittizio della condizione, ma il motivo non viene esaminato nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi dell’avvocato, rileva la concreta forma processuale adottata dal giudice e la qualificazione, anche implicita, data all’azione nel giudizio di merito.
- Se la controversia è stata trattata come procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. e definita con ordinanza monocratica senza mutamento del rito, il provvedimento è appellabile ex art. 702-quater c.p.c. e non è consentito il ricorso immediato per cassazione.
- La scelta del rito compiuta dall’attore e seguita dal giudice nel corso del processo può essere desunta dallo svolgimento concreto del procedimento anche in assenza di un’espressa dichiarazione formale.
- Le questioni di rito attinenti all’ammissibilità dell’impugnazione, quando rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, possono essere decise senza preventiva interlocuzione delle parti.
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