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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21241/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del tribunale, su ricorso di una creditrice. La società ha proposto reclamo in appello, respinto dalla corte territoriale, e quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1 l.fall., sostenendo di non essere fallibile perché esercente attività artigiana, dunque non commerciale, e comunque perché i debiti non avrebbero superato la soglia di legge di 500.000 euro, non potendo computarsi il credito della ricorrente istante in quanto contestato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112 c.p.c. e 15, comma 3, l.fall., contestando la ritualità della notifica del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione eseguita via PEC all’indirizzo risultante dal registro delle imprese, assumendo di aver cessato l’attività e di non essere stata validamente raggiunta; ha inoltre riproposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 l.fall. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Con il terzo motivo ha censurato la decisione per violazione dell’art. 10 l.fall., sostenendo che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dovesse decorrere dalla effettiva cessazione dell’attività e non dalla cancellazione dal registro delle imprese, soprattutto perché la creditrice avrebbe conosciuto la cessazione dell’attività stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini della fallibilità, l’art. 1 l.fall. attribuisce rilievo esclusivo ai parametri dimensionali quantitativi, senza spazio per il criterio civilistico dell’art. 2083 c.c.; inoltre ha confermato che il superamento di uno solo dei parametri previsti dalla norma è sufficiente e che, nel computo dell’indebitamento, possono essere considerati anche debiti contestati. Ha respinto il secondo motivo affermando la ritualità della notifica via PEC all’indirizzo comunicato al registro delle imprese, anche se la società aveva cessato di fatto l’attività, poiché grava sull’imprenditore l’obbligo di mantenere attivo l’indirizzo e la disciplina speciale dell’art. 15 l.fall. è stata ritenuta costituzionalmente legittima. Ha infine rigettato il terzo motivo ribadendo che, ai fini dell’art. 10 l.fall., il termine annuale decorre solo dalla cancellazione dal registro delle imprese e non dalla mera cessazione di fatto dell’attività, né rileva la conoscenza della cessazione da parte del creditore. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale dedotta per sostenere vizi di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma i motivi sono stati ritenuti infondati

  • art. 1 l.fall.

    i requisiti di fallibilità sono solo quantitativi; il superamento di uno solo dei parametri dimensionali è sufficiente per l’assoggettamento al fallimento; possono rilevare anche debiti contestati come dato dimensionale

  • art. 2083 c.c.

    non ha rilievo ai fini della fallibilità nel regime concorsuale riformato

  • art. 2424 c.c.

    i crediti iscritti in bilancio sono considerati voce rilevante per il parametro dell’attivo patrimoniale

  • art. 15, comma 3, l.fall.

    la notifica del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione va eseguita via PEC all’indirizzo risultante dal registro delle imprese o dall’INI-PEC; la disciplina speciale è valida e non richiede le forme ordinarie dell’art. 145 c.p.c.

  • art. 145 c.p.c.

    non si applica alla notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, perché la procedura concorsuale è disciplinata da un meccanismo speciale

  • art. 16 del d.l. n. 185/2008, conv. con modif. dalla l. n. 2/2009, come modificata dalla l. n. 35/2012

    impone a imprenditori individuali e società di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, da mantenere attivo e operativo

  • art. 2196 c.c.

    richiamato per il dovere di comunicare la sede e per la funzione pubblicitaria del registro delle imprese

  • art. 10 l.fall.

    il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese; la cessazione di fatto dell’attività non è sufficiente

  • art. 3 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 l.fall. per violazione dell’eguaglianza è stata ritenuta manifestamente infondata

  • art. 24 Cost.

    la disciplina speciale della notifica via PEC è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel sistema della legge fallimentare riformata, la fallibilità dell’imprenditore è verificata esclusivamente sulla base dei parametri dimensionali previsti dalla legge; il criterio civilistico della prevalenza del lavoro personale non è più decisivo.
  • Ai fini dell’accertamento delle soglie di fallibilità, il superamento anche di uno solo dei parametri legali è sufficiente per l’assoggettamento alla procedura concorsuale.
  • Nel calcolo dell’ammontare dei debiti rilevanti per la fallibilità possono essere inclusi anche i debiti contestati o sub iudice, in quanto assumono rilievo come dato dimensionale dell’impresa.
  • La notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento segue un regime speciale: il primo canale è la PEC risultante dai pubblici registri, e l’eventuale mancata ricezione per carenze imputabili all’imprenditore non invalida la notifica.
  • La disciplina speciale dell’art. 15 l.fall. è compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost. perché bilancia il diritto di difesa con le esigenze di celerità del procedimento concorsuale.
  • Ai fini del termine annuale entro cui può essere dichiarato il fallimento di una società, il dies a quo decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non dalla mera cessazione di fatto dell’attività.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeNotificazioniGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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