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Sentenza

Sentenza n. 3762/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.390/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto a ottenere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo complessivo di 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025. Deduce l'inottemperanza dell'Amministrazione, che non aveva soddisfatto il credito, e chiede l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato e ordinando l'esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'Amministrazione deve corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese con titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nella misura e con la decorrenza risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non è costitutivo del diritto di credito: la sua entità discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da completare entro sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e, se dovuto, contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Riconosce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne al pagamento di somme di denaro, prima dell'esecuzione coattiva.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    I conteggi degli interessi devono essere verificati secondo la misura e la decorrenza stabilite dal titolo e dalle disposizioni del codice civile e delle ulteriori leggi applicabili.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la disciplina delle spese del processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria non costituisce né accerta nuovamente il diritto di credito, ma è diretto a renderne effettivo il soddisfacimento secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione obbligata: nel dare esecuzione al giudicato, essa deve verificare la misura e la decorrenza degli interessi e degli accessori sulla base del titolo e della legge.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il creditore può promuovere l'azione di ottemperanza per ottenere il pagamento coattivo della somma dovuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali comprendono la gestione della spesa oggetto dell'esecuzione, l'attività può essere svolta senza riconoscimento di uno specifico compenso, in quanto rientrante nei compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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