Sentenza n. 3762/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.390/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto a ottenere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo complessivo di 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025. Deduce l'inottemperanza dell'Amministrazione, che non aveva soddisfatto il credito, e chiede l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato e ordinando l'esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'Amministrazione deve corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese con titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nella misura e con la decorrenza risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non è costitutivo del diritto di credito: la sua entità discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da completare entro sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e, se dovuto, contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Riconosce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne al pagamento di somme di denaro, prima dell'esecuzione coattiva.
I conteggi degli interessi devono essere verificati secondo la misura e la decorrenza stabilite dal titolo e dalle disposizioni del codice civile e delle ulteriori leggi applicabili.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Fondano la disciplina delle spese del processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria non costituisce né accerta nuovamente il diritto di credito, ma è diretto a renderne effettivo il soddisfacimento secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione obbligata: nel dare esecuzione al giudicato, essa deve verificare la misura e la decorrenza degli interessi e degli accessori sulla base del titolo e della legge.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il creditore può promuovere l'azione di ottemperanza per ottenere il pagamento coattivo della somma dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali comprendono la gestione della spesa oggetto dell'esecuzione, l'attività può essere svolta senza riconoscimento di uno specifico compenso, in quanto rientrante nei compiti istituzionali.
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