Sentenza del 23/10/2023 n. 29338 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Teleperformance France, società residente in Francia e percettrice di dividendi distribuiti nel 2000 da una controllata italiana, aveva chiesto il rimborso del credito d'imposta previsto dall'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione Italia-Francia, dopo che l'Amministrazione italiana non aveva risposto all'istanza. I dividendi erano stati esentati dalla ritenuta alla fonte in Italia ai sensi del D.P.R. 600/1973 art. 27-bis in quanto ricompresi nell'ambito della Direttiva madre-figlia. L'Agenzia delle Entrate rifiutava il rimborso sostenendo che non vi era stata alcuna imposta effettivamente versata né in Italia né in Francia e quindi mancava la doppia imposizione che giustificasse il rimborso; Teleperformance sosteneva invece che i dividendi erano stati inclusi nella base imponibile francese e quindi il diritto al credito/ rimborso ai sensi della Convenzione doveva essere riconosciuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto di Teleperformance al rimborso accertato dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di rinvio. La Corte ha chiarito che l'esenzione dalla ritenuta in Italia prevista dalla Direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto al credito ai sensi della Convenzione e che, ai fini del riconoscimento del credito, è sufficiente che il dividendo sia stato incluso nella base imponibile dello Stato della residenza della società madre (qui la Francia). Occorre inoltre verificare il principio di neutralità fiscale, ossia che la società madre francese non subisca un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a una madre italiana. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27-bis, comma 3
consente di non applicare la ritenuta alla fonte sui dividendi erogati
La norma nazionale, in attuazione della Direttiva madre-figlia, ha consentito l'esenzione dalla ritenuta in Italia; la Corte ha ritenuto che tale esenzione non pregiudichi automaticamente il diritto al rimborso ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni.
Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 10, par. 4, lett. b
diritto per il soggetto residente in uno dei due Stati, il quale riceve la corresponsione dell'ammontare di un dividendo da un soggetto residente dell'altro Stato di ottenere, dall'Amministrazione Finanziaria del Paese in cui ha sede il soggetto che ha distribuito tale cespite, il rimborso del credito d'imposta che sarebbe spettato ad un soggetto residente
La Corte ha interpretato l'articolo nel senso che il diritto al rimborso sussiste quando il dividendo è incluso nella base imponibile dello Stato di residenza della società percettrice; non è necessario che sia stato effettivamente pagato un importo di imposta nello Stato di residenza perché il credito trovi riconoscimento, purché sia verificata la neutralità fiscale.
Direttiva madre-figlia (causa normativa di riferimento n.453/1990 e D.Lgs. n.136/1993)
esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia
L'esenzione prevista dalla Direttiva non elimina automaticamente il rischio di doppia imposizione economica; pertanto l'applicazione della Direttiva non preclude il riconoscimento del credito ai sensi della Convenzione se permane rischio di trattamento fiscale peggiorativo.
Circolare Ministero delle Finanze n.151 del 10/8/1994, art.10 lett. b
prevede che alle società madri con sede in Francia spetta un credito d'imposta in misura pari alla metà del credito d'imposta cui avrebbe diritto un soggetto residente in Italia, previa applicazione della ritenuta nella misura del 5 per cento
La Circolare è stata utilizzata dalla CTR per quantificare il trattamento che assicura la neutralità fiscale e per determinare la misura del rimborso spettante alla società francese.
L'Amministrazione aveva richiamato l'onere della prova in capo alla socia francese per dimostrare la doppia imposizione; la Corte tuttavia ha ritenuto che l'inclusione dei dividendi nella dichiarazione fiscale francese costituisca prova sufficiente, salvo specifica contestazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
motivo di ricorso per cassazione invocato dall'Amministrazione
Norma processuale che disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge, invocata dall'Agenzia per impugnare la decisione della CTR; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
norma richiamata in rapporto alla decisione impugnata
Richiamata nella censura dell'Agenzia; la Cassazione ha valutato che le questioni sostanziali erano state correttamente interpretate dalla CTR rispetto ai principi stabiliti in sede di rinvio.
D.Lgs. n.82 del 2005, art. 23 e L. n.53 del 1994, art. 9
riferimenti alla documentazione telematica e attestazioni di conformità
La Corte ha ritenuto che eventuali formalità relative al deposito o alla forma digitale dei documenti non comportino l'improcedibilità del ricorso quando la conformità delle copie non è contestata e il controricorrente ha potuto difendersi pienamente.
Massime di principio
- L'esenzione dalla ritenuta alla fonte in Italia ai sensi della Direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto, ai sensi della convenzione internazionale, al rimborso del credito d'imposta: occorre valutare il rischio reale di doppia imposizione economica.
- Ai fini del riconoscimento del credito ai sensi della Convenzione, è sufficiente che i dividendi siano stati inclusi nella base imponibile dello Stato di residenza della società percettrice; non è indispensabile che sia stato effettivamente versato un importo di imposta in detto Stato, purché risulti che il reddito è soggetto a tassazione e non vi sia trattamento peggiorativo rispetto a una madre italiana.
- Il principio di neutralità fiscale impone di verificare che la società madre estera non subisca un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a una società madre italiana; strumenti amministrativi (es. circolari) possono essere usati per quantificare e garantire tale neutralità.
- L'onere della prova circa la sussistenza della doppia imposizione grava in generale sul richiedente il rimborso, ma l'inclusione dei dividendi nella dichiarazione fiscale estera costituisce prova rilevante e sufficiente in assenza di contestazioni specifiche.
- Questioni formali relative alla notificazione o al deposito telematico non determinano automaticamente l'improcedibilità del ricorso se la conformità dei documenti non è disconosciuta e la difesa della controparte è stata possibile.
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