Cassazione Penale, Sentenza n. 23132/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano in cassazione, con plurimi motivi sovrapponibili, la configurazione e la motivazione con cui la Corte d'appello aveva applicato l'aggravante "della transnazionalità" (art.4 L.146/2006, oggi art.61-bis cod. pen.) alle associazioni contestate (in particolare ai capi A) e D)). Le censure riguardavano: 1) l'uso e la valutazione di pronunce straniere (in particolare una decisione brasiliana) come prova idonea a dimostrare l'esistenza di un gruppo organizzato autonomo e distinto dalle associazioni italiane; 2) il travisamento del contenuto della sentenza straniera; 3) l'omessa o contraddittoria motivazione circa la diversità (alterità) tra il presunto gruppo transnazionale e le associazioni nazionali; 4) l'applicazione di una motivazione unica e generica a più associazioni senza specificare il contributo concreto fornito dal gruppo esterno (apporto ab extemo) e senza tener conto del principio, affermato dalle Sezioni Unite (c.d. Adami), che esclude l'aggravante quando l'associazione abbia articolazioni all'estero o parte dei sodali operino all'estero. I ricorrenti lamentavano inoltre violazioni di norme processuali relative all'acquisizione e alla valutazione delle prove (artt.191, 236, 238-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i rilievi in parte: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria limitatamente alla valutazione della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità (art.4 L.146/2006 -> art.61-bis cod. pen.) in relazione ai reati associativi indicati (principalmente capi A e D, con riferimento anche ad altro capo richiamato nel provvedimento). La Corte ha stabilito che il giudice del rinvio non si è correttamente confrontato con il principio delle Sezioni Unite (Adami): l'aggravante richiede che esista un gruppo criminale organizzato, distinto e autonomo rispetto all'associazione nazionale beneficiaria dell'apporto; non è applicabile quando l'associazione ha articolazioni periferiche all'estero o parte dei suoi sodali operano all'estero (circostanze che, se presenti, qualificano il fatto come reato transnazionale ai sensi dell'art.3 L.146/2006 e non come reato aggravato ai sensi dell'art.4). La Cassazione ha comunque confermato la legittimità del riconoscimento dell'aggravante per i reati non associativi (reati-fine) ove risulti provato il contributo di gruppi transnazionali (le censure su quei capi sono state dichiarate manifestamente infondate). Pertanto la decisione impugnata è annullata con rinvio per nuova valutazione specifica e motivata sulla sussistenza dell'aggravante rispetto alle associazioni; le altre statuizioni non investite dal gravame restano in piedi.
Norme richiamate
Legge 16 marzo 2006, n.146 (Convenzione di Palermo) - art.3
Definisce i presupposti del "reato transnazionale" (lett. a)-d)). La Corte richiama che la definizione di transnazionalità è distinta dall'aggravante: la sussistenza di articolazioni all'estero o di effetti oltre confine rende il reato intrinsecamente transnazionale e osterebbe all'applicazione dell'aggravante ex art.4.
Legge 16 marzo 2006, n.146 - art.4
Dispone l'aggravante (aumento della pena) quando un gruppo criminale organizzato impegnato in più Stati "dia il suo contributo" alla commissione del reato. La Corte interpreta l'art.4 secondo le Sezioni Unite: l'aggravante è applicabile ai reati associativi solo se il gruppo transnazionale è materiale e soggettivamente distinto dall'associazione per delinquere (esige alterità/indipendenza e un contributo ab extemo comprovato).
Art. 61-bis cod. pen. (norma incorporata in seguito al d.lgs. 1 marzo 2018, n.21)
Riproduce nell'ordinamento sostanziale italiano l'aggravante della transnazionalità. La Corte richiama che la sua operatività sui reati associativi è condizionata alla mancanza di immedesimazione tra gruppo organizzato e associazione per delinquere.
Principio per cui le circostanze aggravanti non operano se sono elementi costitutivi del reato: viene richiamato per escludere l'aggravante quando la transnazionalità è già elemento intrinseco dell'associazione (articolazioni all'estero, sodali operanti all'estero, effetti oltre confine).
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.74 (comma 3) e art.73
Norme del testo unico stupefacenti richiamate in relazione ai reati-fine e alle aggravanti applicate dai giudici di merito; la sentenza discute l'esclusione/riqualificazione di alcune aggravanti su singoli capi.
Decreto-legge 13 maggio 1991, n.152 convertito con L. 12 luglio 1991, n.203 (art.7)
Richiamato in relazione alle aggravanti connesse alle modalità di commissione e alla transnazionalità dei reati di traffico di stupefacenti; la Corte valuta correttamente la loro esclusione o conferma sui singoli capi.
Art. 3, 191, 236, 238-bis, 606, 627 cod. proc. pen.
Norme processuali citate: art.191 e segg. sul valore probatorio di atti e sentenze; artt.236 e 238-bis sul deposito e utilizzazione di sentenze; art.606 (motivi di ricorso per cassazione); art.627 (decisione sul rinvio). La Corte richiama che l'acquisizione e la valutazione di sentenze straniere richiedono esplicita motivazione sul loro valore probatorio e sul loro stato (irrevocabilità/riconoscimento).
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (TOC/Palermo) - art.2
Fonte interpretativa usata per definire "gruppo criminale organizzato" e la nozione di gruppo strutturato; la Corte ne trae i caratteri utili a distinguere gruppo transnazionale e associazione per delinquere.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. Adami (Sez. U., n.18374/2013) e successive pronunce di legittimità
Principio cardine: l'aggravante della transnazionalità può applicarsi al reato associativo solo se il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincide con l'associazione per delinquere; occorre motivare sul requisito dell'alterità e sul contributo ab extemo.
Massime di principio
- L'aggravante "transnazionalità" (art.4 L.146/2006 -> art.61-bis) si applica ai reati associativi solo se esiste un gruppo criminale organizzato transnazionale autonomo e distinto dall'associazione nazionale: è necessario dimostrare l'alterità e un apporto ab extemo concreto.
- Non basta la semplice coincidenza parziale di membri o la commissione di reati-fine in più Stati: se parte dei sodali operano all'estero o l'associazione ha articolazioni straniere, il fatto tende già a qualificarsi come reato transnazionale (art.3 L.146/2006) e l'aggravante speciale non è applicabile.
- Il giudice che intende fondare la propria decisione sull'esistenza di un gruppo estero deve fornire motivazione puntuale e non assertiva: indicare lo status delle prove straniere, il contenuto effettivo delle pronunce estere e come queste dimostrino il contributo esterno alla specifica associazione nazionale.
- Le sentenze straniere possono essere utilizzate come elementi di prova ma il loro valore probatorio richiede esplicita indicazione del loro carattere (irrevocabilità/riconoscimento) e del contributo probatorio concreto; non possono sostituirsi, da sole, a una motivazione che illustri l'apporto ab extemo.
- Nella valutazione della sussistenza dell'aggravante occorre sempre distinguere fra accertamenti relativi ai reati-fine (dove può risultare più agevole dimostrare contributi transnazionali) e gli accertamenti relativi al reato associativo (che esigono prova della diversità tra gruppi).
- Per la difesa: se si contesta l'uso di sentenze straniere, occorre richiedere al giudice di precisare la fonte, lo stato giuridico della decisione e il nesso specifico fra i fatti accertati all'estero e la partecipazione dell'imputato nell'organizzazione nazionale; per l'accusa: occorre dimostrare l'apporto materiale e operativo del gruppo estero alle attività dell'associazione nazionale.
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