Cassazione Penale, Sentenza n. 23084/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Genova (sentenza 15/02/2021) per il reato previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili). Il Procuratore generale deduceva l'erronea applicazione della norma con riferimento all'elemento soggettivo (dolo specifico), sostenendo che, ai fini del dolo, è sufficiente dimostrare la produzione di un reddito e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, e denunciava la contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello che avrebbe richiesto in sostanza la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta cui si riferivano le fatture occultate/distrutte.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che l'imputato avesse materialmente distrutto o occultato fatture emesse nel 2012 per evadere imposte sui redditi e IVA e ha censurato la sentenza impugnata per contraddittorietà logica: non è coerente ritenere la mancata sussistenza materiale del reato e al contempo escludere il dolo; inoltre la mancata presentazione della dichiarazione non deve essere considerata condizione necessaria per ritenere il dolo specifico e, anzi, costituisce indice rilevante di evasione. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Norma che punisce l'occultamento o la distruzione di documenti contabili obbligatori. La Corte ha ritenuto che la condotta di distruzione/occultamento delle fatture, se finalizzata all'evasione, integri il reato previsto da questa disposizione e presuppone il dolo specifico rivolto ad evadere le imposte.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3
Riferimento alla fattispecie dei reati dichiarativi (omessa o infedele dichiarazione). La decisione osserva che i delitti dichiarativi e quelli di occultamento/distruzione possono concorrere tra loro e non sono in rapporto genere-specie che imponga applicazione dell'art. 15 c.p.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5
Ulteriore riferimento alle fattispecie di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA; la Corte sottolinea che l'omessa presentazione della dichiarazione è un indice affidabile del dolo specifico dell'occultamento/distruzione.
Codice penale, art. 15
Norma sull'assorbimento di reati in rapporto di specie/genere. La Corte rigetta l'uso dell'art. 15 c.p. per escludere la concorrenza tra omessa dichiarazione e occultamento/distruzione, richiamando consolidata giurisprudenza che ammette la concorrenza fra queste fattispecie.
Giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata (Sez. 3, n. 32054/2013; Sez. 3, n. 40342/2016; Sez. 3, n. 166/2019; Sez. 3, n. 30934/2020)
Precedenti che confermano la possibilità di concorso tra i reati di omessa dichiarazione e di occultamento/distruzione di documenti contabili e che contrastano l'interpretazione secondo cui una dichiarazione presentata o meno per l'anno di imposta sarebbe condizione necessaria per ritenere il dolo specifico.
Massime di principio
- La distruzione o l'occultamento di documenti contabili obbligatori può integrare il reato di art. 10 D.Lgs. 74/2000 quando si riscontri che la condotta era strumentale all'evasione fiscale; non è necessario che l'imputato abbia presentato una dichiarazione infedele per lo stesso anno per ritenere il dolo specifico.
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce un forte indizio del fine evasivo e può essere valorizzata come elemento probatorio del dolo specifico dell'occultamento/distruzione.
- La presunta perdita o smarrimento accidentale dei documenti incide sulla sussistenza materiale del reato se prova convincente dimostra la casualità, ma non è automaticamente idonea ad escludere il dolo se il contesto fattuale (es. conservazione selettiva di altre fatture, pattern comportamentale) rende l'ipotesi accidentale implausibile.
- Non deve essere applicata meccanicamente una relazione di specie/genere tra reati dichiarativi e reati di occultamento tali da escludere la loro concorrenza; occorre valutare caso per caso la autonomia delle fattispecie e la pluralità degli illeciti.
- Nei giudizi simili, il Tribunale deve motivare coerentemente: non è logicamente compatibile ritenere l'assenza materiale del reato e contemporaneamente escludere il dolo specifico; la valutazione della prova deve guardare alla complessità del comportamento e agli elementi indiretti indicativi dell'intento evasivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23083/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23085/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23089/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23091/2022 del 14/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →