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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23083/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 25/03/2021 che, in parziale riforma del GIP di Prato, le aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Beoni, quale legale rappresentante della cooperativa "L'Agorà Toscana Cooperativa Sociale Onlus", era stata ritenuta responsabile per aver utilizzato in compensazione crediti ritenuti inesistenti per un totale complessivo di euro 3.488.990,86 relativi ai periodi d'imposta 2014-2016, omettendo il versamento delle imposte/contributi dovuti. I principali motivi di ricorso erano: mancata e carente motivazione rispetto ai motivi aggiunti (in particolare la doglianza di irrilevanza penale degli omessi versamenti se riconducibili a contributi previdenziali e assistenziali invece che a imposte dirette o IVA); errata estensione dell'art. 10-quater ai casi di compensazione con crediti previdenziali (contrastando un orientamento giurisprudenziale); errata interpretazione della nozione di "credito inesistente" ricollegata alla necessità che l'inesistenza sia riscontrabile tramite i controlli automatizzati o formali previsti dalla normativa tributaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi e ha confermato il principio secondo il quale l'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 punisce l'omesso versamento delle somme dovute attinenti a debiti per i quali va utilizzato il modello di versamento unitario (F24), comprensivi quindi sia di debiti tributari sia di altri debiti, quali contributi previdenziali e assistenziali. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza che ammette la "compensazione orizzontale" tra tributi e contributi come fattispecie rilevante ai fini penali quando sia utilizzata per realizzare un indebito risparmio. Quanto al profilo dei "crediti inesistenti", la Corte ha ritenuto che la definizione e i requisiti previsti dall'art. 13, d.lgs. n. 471/1997 (comma 5) non siano automaticamente richiamabili e vincolanti per l'art. 10-quater, dando alla fattispecie penale una definizione autonoma dei concetti di credito inesistente e non spettante; non è dunque necessario che l'inesistenza sia previamente riscontrabile tramite i soli controlli automatizzati o formali. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice che sanziona l'indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti e l'omesso versamento delle somme dovute mediante compensazione

    La Corte interpreta la norma come applicabile alle omissioni di versamento relative a debiti per i quali è utilizzabile il modello F24, comprensivi sia di imposte che di contributi/previdenza; la fattispecie comprende sia compensazioni "verticali" che "orizzontali"

  • art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997

    Comma 5: definizione di credito inesistente e sanzioni per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti

    La Corte ritiene che la definizione di "credito inesistente" contenuta in questo articolo sia rilevante per l'illecito amministrativo ma non vincoli automaticamente la nozione penale prevista dall'art. 10-quater; quindi non è necessario che l'inesistenza sia sempre riscontrabile tramite i soli controlli automatizzati o formali

  • art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma sui controlli automatizzati e sulle procedure di liquidazione basate sui dati delle dichiarazioni e dell'anagrafe tributaria

    La Corte riconosce l'esistenza dei controlli automatizzati come mezzi idonei a riscontrare difformità tra dichiarazioni e F24 ma rifiuta la tesi che l'inesistenza del credito sia definita esclusivamente dalla rilevabilità tramite tali controlli ai fini penali

  • art. 36-ter, d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma sul controllo formale delle dichiarazioni e sull'acquisizione di documenti

    Analogamente ai controlli automatizzati, i controlli formali sono strumenti che possono rilevare l'inesistenza o non spettanza del credito, ma la loro esistenza non esaurisce la definizione penale di credito inesistente

  • art. 54-bis, d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma sulla liquidazione dell'IVA mediante procedure automatizzate

    Conferma il ruolo dei controlli automatizzati nell'individuare discordanze tra dichiarazioni e versamenti, ma non limita la portata penale dell'art. 10-quater

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000

    Causa speciale di non punibilità in caso di versamento integrale delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

    La Corte ritiene che la richiamata causa premiale non imponga necessariamente una lettura restrittiva dell'art. 10-quater in termini di ambito soggettivo delle somme dovute

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione

    Richiamata perché alcuni mezzi di censura erano dedotti come errata applicazione di norme penali (lett. b)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese per ricorso manifestamente infondato o inammissibile e possibilità di sanzione per colpa

    Applicata per disporre oneri a carico della ricorrente per l'inammissibilità del ricorso e possibile colpa nella proposizione

Massime di principio

  • L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 può essere applicato anche quando l'omesso versamento riguarda contributi previdenziali e assistenziali, purché la compensazione sia effettuata con il modello F24; non è limitato alle sole imposte dirette e all'IVA
  • La compensazione orizzontale (tra tributi e contributi diversi) può integrare la fattispecie penale se realizza un indebito risparmio mediante crediti non spettanti o inesistenti
  • La nozione penale di "credito inesistente" nell'art. 10-quater è autonoma rispetto alla definizione amministrativa prevista dall'art. 13 d.lgs. 471/1997 comma 5; non è necessario che l'inesistenza sia previamente riscontrabile esclusivamente tramite i controlli automatizzati o formali
  • Le contestazioni circa la natura dei debiti (tributari vs contributivi) e sulla riscontrabilità dell'inesistenza del credito devono essere affrontate in modo puntuale in sede di merito con adeguata prova documentale: la Corte di Cassazione verifica l'applicabilità delle norme e la correttezza degli indirizzi giurisprudenziali più consolidati
  • Se si propone ricorso per cassazione è importante dedurre tutti i motivi effettivamente sottoposti alle decisioni di merito e motivare adeguatamente le doglianze; motivi manifestamente infondati o non rilevanti possono portare all'inammissibilità e all'addebito delle spese

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