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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per cassazione sostenendo che la somma ricevuta dal cliente Boffi non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e, pertanto, non poteva concorrere a integrare la soglia di punibilità ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. La difesa ha prospettato che l'importo era destinato alla restituzione o al risarcimento, non avente natura di addizione patrimoniale imponibile, e ha richiamato il combinato disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 67 del T.U.I.R.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura, richiamando il principio secondo cui i redditi di derivazione illecita sono comunque soggetti a dichiarazione e imposizione ai fini IRPEF, salvo che i relativi proventi siano stati sottoposti a sequestro o confisca penale nello stesso periodo di imposta. Non essendo stati disposti sequestri o confische, la mancata dichiarazione della somma costituisce fattispecie penalmente rilevante ai sensi del d.lgs. n. 74/2000. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma sull'omessa dichiarazione dei redditi: la Corte interpreta l'art. 5 nel senso che l'obbligo di dichiarazione si estende anche ai redditi di derivazione illecita, salvo che i proventi siano stati sequestrati o confiscati nello stesso periodo d'imposta.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Richiamata in massima parte dalla giurisprudenza per affermare che la dichiarazione infedele è configurabile anche se l'evasione riguarda redditi illeciti; la Cassazione estende il principio anche al caso di omessa dichiarazione (art.5).

  • T.U.I.R., art. 67

    Definizione di redditi diversi: utilizzata nella disputa difensiva, ma la Corte ha ritenuto che il richiamo non esoneri dall'obbligo di dichiarare proventi illeciti non assoggettati ad ablazione.

  • Costituzione, art. 53

    Principio della capacità contributiva: la Corte ricorda che i provvedimenti ablativi (sequestro/confisca) possono incidere sulla determinazione del reddito imponibile in conformità a tale principio.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina l'onere delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: applicata per imporre al ricorrente le spese e la somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Sez. 3, n. 18575 del 14/02/2020 (Rv. 279500)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata: afferma che l'evasione IRPEF può riguardare redditi illeciti, che rimangono imponibili a meno che non siano stati sequestrati o confiscati nel medesimo periodo d'imposta.

  • Corte costituzionale, sentenza 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'addebito delle spese: utilizzata per escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • I proventi di origine illecita sono, di regola, soggetti all'obbligo dichiarativo e all'imposizione fiscale: non essere dichiarati può integrare reati tributari (omessa dichiarazione o dichiarazione infedele).
  • L'unica circostanza che esclude la tassabilità dei proventi illeciti è la sottoposizione degli stessi a sequestro o confisca penale nel medesimo periodo d'imposta, perché solo allora si riduce il reddito imponibile in applicazione del principio della capacità contributiva.
  • La qualificazione civilistica dell'operazione (ad es. prestito o restituzione) deve essere provata: l'autorità giudicante valuta gli elementi fattuali; una semplice affermazione difensiva non esonera dall'obbligo fiscale se la prova non sussiste.
  • In contenziosi penali-tributari il ricorso per cassazione deve confrontarsi compiutamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato e con la giurisprudenza consolidata; censure isolate e non sviluppate possono essere dichiarate inammissibili.
  • Chi impugna senza fondamento rischia non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'addebito delle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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