Cassazione Penale, Sentenza n. 23085/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari del 12-11-2020. Martiradonna ha censurato il contenuto della determinazione della pena, sostenendo che, pur essendo stata riconosciuta la fattispecie di lieve entita' ex art.73 comma 5 d.P.R. 309/1990, la Corte non avrebbe ridotto la pena base fino al minimo consentito (anziche' al minimo della cornice edittale). Ranieri ha dedotto l'inammissibilita' e l'inutilizzabilita' della testimonianza di Francesco Todisco, sostenendo che tale teste era stato escusso solo a richiesta della difesa di un coimputato (Oliva) e che le sue risposte non potevano essere estese alla posizione di Ranieri; in via subordinata ha dedotto la prescrizione del reato come riqualificato. Maggi ha dedotto l'insufficienza e la contraddittorieta' della prova (sostenendo che quanto consegnato non era stupefacente ma un medicinale simil-viagra), ha contestato la valutazione delle intercettazioni e la mancanza di riscontri materiali, e ha impugnato il trattamento sanzionatorio (applicazione della recidiva, discostamento dal minimo edittale, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza: per Martiradonna l'impugnazione e' inammissibile perche' la sua posizione era stata definita in secondo grado con accordo ex art.599-bis c.p.p., precludendo censure sul trattamento sanzionatorio; per Ranieri la deposizione di Todisco e' stata ritenuta ammissibile e utilizzabile, poiche' la prova era prevedibile nella lista testi e le domande hanno costituito un consequenziale approfondimento coerente con il thema probandum; la dedotta prescrizione non ha rilevanza dato che il ricorso era manifestamente infondato; per Maggi la Corte ha ritenuto non ammissibili le censure sulla responsabilita' penale atteso che la valutazione dei fatti non e' manifestamente illogica (ritenuta corretta la valutazione del rinvenimento di 3,9 g di cocaina su Tricase dopo l'incontro), e le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono infondate poiche' la Corte d'appello aveva comunque ridotto la pena rispetto al primo grado e motivato il lieve aggravamento rispetto al minimo con precedenti e quantita'/tipo di stupefacente. Per tutti e tre i ricorrenti e' stata disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e l'obbligo di versare, in via equitativa, euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale sui reati in materia di stupefacenti; il comma 5 disciplina la fattispecie di lieve entita' che puo' comportare diversa qualificazione e trattamento sanzionatorio, come valutato in sede di merito
art. 132 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena (circostanze e criteri), oggetto di censura da parte della difesa di Martiradonna ma ritenuti non sindacabili per l'accordo intervenuto in appello
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (concreto contemperamento delle circostanze); la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito circa il trattamento sanzionatorio non presenti vizi di legittimita' tali da giustificare la cassazione
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la definizione della responsabilita' con patteggiamento o accordo in appello; l'esistenza di un accordo ha impedito a Martiradonna di proporre censure sul trattamento sanzionatorio
art. 468 comma 4 cod. proc. pen.
Disciplina riguardante la lista testi e la possibilita' di prove contrarie; richiamata nella discussione sull'esame di un teste indicato da una parte privata e sulla prevedibilita' dell'ambito delle domande rivolte al teste
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per la parte soccombente, nell'ipotesi di inammissibilita' o rigetto del ricorso, di sostenere le spese del procedimento di cassazione; applicata per condannare i ricorrenti alle spese
art. 23 comma 8 decreto legge n. 137/2020
Norma procedurale che consente la presentazione di conclusioni scritte dal Pubblico Ministero e dalle parti; citata per qualificare le conclusioni depositate in udienza
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione ai presupposti per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende; applicata per escludere l'assenza di dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilita' dei ricorsi
Massime di principio
- Un accordo di definizione della pena (patteggiamento/accordo ex art.599-bis c.p.p.) limita la possibilita' di impugnare il trattamento sanzionatorio in sede di legittimita'.
- La deposizione di un teste richiesta da una parte privata puo' essere utilizzata contro un altro imputato se l'esame verte su temi prevedibili e coerenti con il thema probandum; la provenienza della domanda non determina automaticamente inutilizzabilita'.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e la valutazione delle prove se la motivazione di merito e' coerente e non illogica; le contestazioni che prospettano una diversa lettura dei fatti sono in genere inammissibili in sede di legittimita'.
- La dichiarazione di prescrizione sopravvenuta non salda automaticamente un ricorso manifestamente infondato: se il motivo e' privo di fondamento l'impugnazione puo' essere dichiarata inammissibile e la fase successiva impedita.
- Le doglianze generiche sulla ricorrenza della recidiva o sul mancato riconoscimento di attenuanti richiedono specificita' e argomentazione nel giudizio di appello; in mancanza, la motivazione di merito puo' essere ritenuta sufficiente.
- Se i ricorsi sono dichiarati manifestamente infondati, il giudice di legittimita' puo' condannare i ricorrenti alle spese processuali e disporre un versamento alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23083/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23084/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23089/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23091/2022 del 14/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →