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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato per cessione di cocaina (ceduta a terzi nella misura di gr. 9,99 netti), detenzione ai fini di spaccio di ulteriori gr. 41,98 e detenzione di munizioni, rideterminando la pena in 2 anni e 9 mesi e 14.000 euro di multa. Propone tre motivi: (1) incompatibilita del giudice per aver lo stesso, in precedenza come GIP in procedimento connesso, autorizzato intercettazioni e quindi formato un pregiudizio; deduce violazione di norme di procedura ex art. 606 lett. c) c.p.p.; (2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non contempla l'incompatibilità per il giudice che ha già motivato provvedimenti in procedimento connesso; (3) carenza o illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990, sostenendo che parte della sostanza era per uso personale e che non è stato valutato lo stato di tossicodipendenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Sul primo e secondo motivo ha statuuto che l'incompatibilità prevista dall'art. 34 c.p.p. opera con riferimento ad atti compiuti nel medesimo procedimento e non per valutazioni effettuate dallo stesso magistrato in processo diverso; la precedente autorizzazione alle intercettazioni in procedimento connesso non costituisce di per sé situazione di incompatibilità o motivo di ricusazione, in assenza di identità del fatto storico, e inoltre dalla lettura della sentenza impugnata risultavano prove autonome e palesi (osservatori, cessione assistita, perquisizioni e sequestri) che rendevano irrilevante la presunta preconoscenza degli atti. Sul terzo motivo la Cassazione ha confermato che il quantitativo sequestrato era idoneo a ricavare circa 265 dosi, escludendo la lieve entità; la mancata prova dello stato di tossicodipendenza a carico dell'imputato e l'onere probatorio a suo carico sono stati ritenuti corretti. Esito: rigetto del ricorso e conferma della condanna e della misura inflitta dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. c

    Articolazione dei motivi di cassazione; qui invocato per vizio di procedura relativo alla presunta incompatibilita del giudice. La Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che l'incompatibilita del giudice trova applicazione con riferimento ad atti compiuti nel medesimo procedimento; la conoscenza e valutazione di elementi probatori in altro procedimento connesso non determina automaticamente incompatibilita.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La lieve entita si riconosce solo per minima offensivita, valutando quantitativo, qualitativo e le modalita; quantitativi idonei a ricavare centinaia di dosi escludono la lieve entita. L'onere di provare lo stato di tossicodipendenza grava sull'imputato.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    La partecipazione del magistrato a un procedimento diverso, per fatti diversi, non costituisce di per sé motivo di ricusazione; la ricusazione richiede elementi che dimostrino compromissione dell'imparzialita con riferimento all'identita del fatto storico.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi salvo specifiche eccezioni; la Corte richiama che l'impiego in procedimenti connessi è regolato e non automaticamente vietato, con limiti di ammissibilita.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Norme sui limiti di ammissibilita delle intercettazioni e relative utilizzazioni; citata in relazione alla disciplina dell'uso probatorio delle captazioni tra procedimenti connessi.

Massime di principio

  • La mera autorizzazione a intercettare in un procedimento connesso non costituisce automaticamente causa di incompatibilita del giudice che poi giudichi in un processo diverso; per ottenere la ricusazione serve dimostrare l'identita del fatto storico o una compromissione concreta dell'imparzialita.
  • La giurisprudenza di legittimità tende a preservare la continuità del procedimento: atti istruttori o autorizzativi non provocano, di regola, una frammentazione tale da imporre giudici diversi per ogni segmento processuale.
  • Se nel processo sussistono prove dirette e autonome della cessione (es. osservazione, sequestro immediato, perquisizioni), le questioni formali sulle intercettazioni acquistano rilievo limitato e difficilmente determinano l'annullamento della decisione.
  • Per il riconoscimento della lieve entita ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 è decisivo il numero di dosi ricavabili, la purezza e le modalita della detenzione; quantitativi idonei a numerose dosi escludono la caratterizzazione come piccolo spaccio.
  • L'onere di provare lo stato di tossicodipendenza, quando invocato per qualificare la detenzione come ad uso personale, grava sull'imputato e richiede documentazione probatoria adeguata, non semplici dichiarazioni spontanee.
  • In prospettive difensive, per contrastare affermazioni di incompatibilita o per ottenere il riconoscimento della lieve entita è opportuno documentare specificamente: a) la non identità dei fatti tra procedimenti o la concreta lesione dell'imparzialita, b) la destinazione effettiva della sostanza all'uso personale con perizia o certificazioni cliniche, c) elementi che riducano il dato quantitativo/qualitativo della sostanza sequestrata.

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