Cassazione Penale, Sentenza n. 23089/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Sassari (02/12/2020) che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Nuoro per reati connessi alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 DPR 309/90). Pilo contesta la carenza e l'illogicità della motivazione circa la sussistenza della finalità di spaccio, deducendo che le conversazioni erano congetturali e non provavano destinazione alla cessione a terzi. Collu deduce violazione e illogicità della motivazione con riferimento a specifici capi (in particolare il capo 29 e il capo 9), sostenendo che dalle conversazioni non risulterebbe la consegna della seconda partita da 4 kg, né rapporti con acquirenti e che alcuni termini e importi non fanno riferimento a stupefacenti.
La decisione
Per Pilo Fabrizio la Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo alla motivazione della Corte d'appello (ricostruzione basata su elementi isolati e frammentari) e, constatata la maturata prescrizione (causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai residui reati (capi 18 e 19), dichiarandoli estinti per prescrizione. Non è stata però disposta l'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non sussisteva prova evidente dell'innocenza. Quanto a Collu Marco, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili: il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Collu è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 5
Norma richiamata per la contestazione di detenzione/cezione di stupefacenti; la Corte valuta se gli elementi probatori dimostrino la finalità di spaccio ai fini dell'applicazione della fattispecie aggravata
Codice di procedura penale, art. 129, comma 1
Applicata dalla Corte per dichiarare la causa di non punibilità sopravvenuta (estinzione del reato per prescrizione) maturata dopo la sentenza impugnata e determinare l'annullamento senza rinvio
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Richiamato per spiegare perché non è stata pronunciata l'assoluzione di merito: l'assoluzione per insussistenza del fatto richiede prova evidente dell'innocenza sulla base degli elementi valutati in sentenza, elemento non riscontrato
Giurisprudenza (Sez. U., n. 1021 del 28.11.2001)
Principio secondo cui, se risulta una causa di estinzione del reato, le eventuali nullità o vizi di motivazione non impediscono l'immediata applicabilità della causa estintiva
Giurisprudenza (Sez. 2, Sent. n. 50701 del 04/10/2016)
Richiamata per il principio che l'interpretazione e valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza
Massime di principio
- La maturazione della prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata può determinare l'annullamento senza rinvio indipendentemente dall'eventuale vizio di motivazione; il giudice di legittimità applica immediatamente la causa estintiva
- Le inferenze basate su elementi isolati o su letture frammentarie di conversazioni intercettate sono vulnerabili a critica: per qualificare un acquisto come destinato allo spaccio occorre motivazione complessiva, coerente e non meramente congetturale
- L'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole
- Per ottenere l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., è necessario che la prova dell'innocenza sia evidente sulla base degli stessi elementi valutati in sentenza; la mera incertezza o criticabilità della motivazione non è sufficiente
- Ricorsi che si limitano a chiedere rivalutazioni personali dei fatti o riconsiderazioni della prova sono spesso dichiarati inammissibili o infondati in sede di legittimità; è necessario censurare specifici vizi di diritto o di motivazione con chiarezza
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