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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19504/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui un Comune ha richiesto il versamento della TARSU per l'anno 2012, per un importo di 52.019,50 euro. In primo grado l'impugnazione della contribuente era stata accolta, ma in appello la decisione è stata riformata e la pretesa è stata ritenuta tempestiva perché il ruolo era stato iscritto ed era divenuto esecutivo il 28 dicembre 2017. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: con il primo motivo, la violazione degli artt. 2934, 2943 e 2948 c.c., sostenendo che l'iscrizione a ruolo costituisce una mera attività interna dell'amministrazione e non è idonea a interrompere il termine quinquennale di prescrizione, con conseguente prescrizione della cartella notificata il 15 marzo 2018 in mancanza di precedenti atti impositivi notificati; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, perché il giudice di merito non avrebbe considerato la decadenza dal potere impositivo, assumendo che il termine quinquennale sarebbe scaduto il 31 dicembre 2017. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e ha chiarito che, in tema di TARSU, occorre distinguere tra riscossione mediante accertamento e riscossione mediante ruolo: quando il Comune si avvale del ruolo sulla base di denuncia del contribuente, trova applicazione l'art. 72 d.lgs. n. 507/1993, che prevede un termine annuale di decadenza per la formazione e la consegna del ruolo al concessionario; la disciplina dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 riguarda invece l'ipotesi di accertamento e non quella di riscossione tramite ruolo. Poiché la sentenza impugnata ha applicato erroneamente il termine di prescrizione quinquennale senza verificare il rispetto del termine decadenziale annuale e senza accertare se il ruolo fosse stato formato e consegnato nei termini, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito ha applicato un criterio di prescrizione quinquennale in una fattispecie in cui, secondo la Corte, andava invece verificato il diverso termine di decadenza annuale previsto dall'art. 72 d.lgs. n. 507/1993 per la riscossione della TARSU tramite ruolo; la sentenza impugnata non aveva inoltre accertato se il ruolo fosse stato formato e consegnato al concessionario entro il termine previsto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La norma è richiamata come parametro formale del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'estinzione del diritto per prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'idoneità interruttiva dell'iscrizione a ruolo interna all'ente.

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'applicazione della prescrizione quinquennale.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296/2006

    "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti... Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    La Corte precisa che questa disciplina riguarda l'ipotesi di accertamento dei tributi locali e non si applica quando l'ente procede alla riscossione mediante ruolo.

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    È richiamato come disposizione che impone l'esplicitazione delle ragioni per cui l'amministrazione si discosta dai dati dichiarati dal contribuente quando sia necessaria l'emissione dell'avviso di accertamento.

  • art. 71 d.lgs. n. 507/1993

    La Corte afferma che consente al Comune di emettere avviso di accertamento se il contribuente non ha presentato denuncia o se la denuncia è infedele o incompleta.

  • art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507/1993

    Viene interpretato come norma che, in caso di riscossione della TARSU mediante ruolo e sulla base di dati già acquisiti e non contestati, consente la liquidazione diretta e impone la formazione e consegna del ruolo entro l'anno successivo a quello per cui il tributo è dovuto, con termine decadenziale annuale.

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008

    È richiamato per distinguere le modalità di riscossione dei tributi locali: ingiunzione fiscale se il Comune riscuote in proprio, iscrizione a ruolo se la riscossione è affidata a concessionario.

  • d.P.R. n. 602/1973

    È citato come disciplina applicabile nelle procedure di riscossione richiamate dall'art. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007.

  • d.lgs. n. 46/1999

    È richiamato come parte della disciplina della riscossione mediante ruolo.

  • d.lgs. n. 112/1999

    È richiamato come parte della disciplina della riscossione mediante ruolo.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, la riscossione mediante ruolo sulla base di dati già acquisiti e non contestati segue la disciplina speciale dell'art. 72 d.lgs. n. 507/1993, che impone la formazione e la consegna del ruolo entro un termine decadenziale annuale.
  • La disciplina dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 opera per gli avvisi di accertamento dei tributi locali e non può essere automaticamente estesa ai casi di riscossione tramite ruolo.
  • L'iscrizione a ruolo, in quanto atto interno dell'amministrazione, non è di per sé il parametro decisivo per stabilire la tempestività della pretesa quando la legge richiede la verifica del rispetto del termine di decadenza per la formazione e consegna del ruolo.
  • Quando il contribuente abbia presentato denuncia e l'ente non contesti i dati dichiarati, il Comune può procedere a liquidazione diretta e riscossione tramite cartella senza avviso di accertamento, ma deve rispettare il termine previsto dalla norma speciale.
  • Il giudice di merito, dinanzi a una cartella TARSU, deve verificare il corretto regime applicabile tra accertamento e riscossione mediante ruolo, poiché da tale qualificazione discendono termini diversi di decadenza e di prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

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