Cassazione Civile, Ordinanza n. 20286/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, nei giudizi di merito, della domanda di una lavoratrice agricola a tempo determinato volta a ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 calcolata assumendo come base il salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria, con aggiunta del c.d. terzo elemento, nonché il correlato accredito della contribuzione figurativa. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul salario medio convenzionale e sulla disciplina previdenziale, sostenendo che tale criterio dovesse ancora applicarsi agli operai agricoli a tempo determinato per effetto del richiamo normativo e dell'equiparazione ai piccoli coloni e compartecipanti familiari; 2) violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e del CCNL/CCP di settore, deducendo che il salario provinciale dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di terzo elemento; 3) violazione di norme in materia di contribuzione figurativa, in conseguenza del preteso maggior importo della prestazione; 4) censura sulle spese, per l'asserito ingiusto rigetto dell'appello e la conseguente compensazione/esonero dell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, dando continuità al principio già affermato secondo cui, per gli operai agricoli a tempo determinato, il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola non può essere effettuato sulla base del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 d.P.R. n. 488/1968, perché il criterio applicabile è quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi secondo la disciplina sopravvenuta; il richiamo legislativo invocato dalla ricorrente non reintroduce il previgente sistema. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura non era ammissibile nei termini prospettati perché non si confrontava con un'erronea violazione dei canoni ermeneutici, ma si limitava a contrapporre una lettura del contratto più favorevole alla parte; inoltre, il giudice di merito non aveva negato in astratto il terzo elemento, ma aveva interpretato la retribuzione provinciale come già comprensiva di esso. L'infondatezza dei primi due motivi ha comportato l'assorbimento del terzo e del quarto. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non si applica, per gli operai agricoli a tempo determinato, come criterio di calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola, essendo stato sostituito dalla retribuzione contrattuale.
non rileva ai fini del calcolo della prestazione per la categoria in esame secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989
costituisce il criterio di riferimento della retribuzione dovuta, se superiore, nell'ambito del sistema applicabile alla prestazione.
art. 01, commi 4-5, D.L. n. 2/2006 conv. in L. n. 81/2006
ha sostituito, per la categoria considerata, il criterio del salario medio convenzionale con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi.
art. 1, comma 55, L. n. 247/2007
conferma il criterio della retribuzione contrattuale per il calcolo delle prestazioni temporanee.
art. 1, comma 785, L. n. 296/2006
il richiamo ivi contenuto all'art. 8 L. n. 334/1968 non reintroduce il precedente sistema del salario medio convenzionale.
art. 8 L. n. 334/1968
il richiamo a questa norma non comporta il ripristino del salario medio convenzionale per gli operai agricoli a tempo determinato.
l'interpretazione del contratto collettivo provinciale può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per la sola preferenza di una lettura diversa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è denunciabile nei limiti consentiti, e per i contratti collettivi provinciali la censura è ammessa solo come violazione dei criteri ermeneutici o omesso esame di fatti decisivi.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato seguito in cassazione.
richiamato nel rinvio alle ampie argomentazioni della giurisprudenza precedente.
richiamato nel rinvio alle motivazioni della giurisprudenza precedente.
richiamato per il regime delle spese, con statuizione di nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
invocato nel terzo motivo in tema di contribuzione figurativa, ma il motivo è stato assorbito.
D.L. n. 942 del 1977, art. 3 conv. in L. n. 41 del 1978
invocato nel terzo motivo in tema di contribuzione figurativa, ma il motivo è stato assorbito.
L. n. 155 del 1981, art. 8
invocato nel terzo motivo in tema di contribuzione figurativa, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Per gli operai agricoli a tempo determinato, il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola non si effettua sul salario medio convenzionale, ma sulla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva secondo la disciplina sopravvenuta; il richiamo a norme previgenti o a disposizioni di rinvio non basta, da solo, a ripristinare il sistema precedente.
- Il richiamo legislativo a norme che in passato regolavano il salario convenzionale non può essere interpretato come reintroduzione implicita di quel criterio quando il quadro normativo successivo ha sostituito il parametro di calcolo con la retribuzione contrattuale.
- La censura in cassazione dell'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune non può risolversi nella semplice contrapposizione di una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente; è necessario denunciare specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione o l'omesso esame di fatti decisivi.
- Quando il giudice di merito interpreta una clausola contrattuale nel senso che una determinata retribuzione comprenda già una maggiorazione accessoria, tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se non è dedotta e dimostrata una violazione delle regole ermeneutiche.
- L'infondatezza dei motivi principali che sorreggono la pretesa principale comporta l'assorbimento dei motivi che ne sono conseguenza logica, come quelli relativi alla contribuzione figurativa e alle spese.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto, ove dovuto, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
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