Cassazione Civile, Ordinanza n. 09143/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto tre avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, fondati su accertamento sintetico del reddito ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, con rideterminazione del reddito per effetto di elementi indicativi di capacità contributiva (acquisto di un immobile, di una moto e di quote sociali). Dopo un primo contenzioso definito con una cassazione con rinvio, la CTR, in sede di rinvio, aveva accolto l’appello dell’Ufficio rideterminando i maggiori redditi per il 2006 e 2007 e condannando il contribuente alle spese. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in un unico motivo, violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto generiche le sue contestazioni senza valorizzare la documentazione prodotta in primo grado, dalla quale risultava che le spese contestate sarebbero state sostenute dai familiari e che egli aveva comunque dichiarato redditi per gli anni 2006 e 2007; censurava inoltre la mancata esplicitazione delle ragioni dell’accoglimento dell’appello dell’Ufficio e del rigetto delle sue giustificazioni.
La decisione
La Corte ha rilevato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016, producendo copia della domanda e delle quietanze di pagamento delle rate. Pur osservando che la documentazione era incompleta e non certamente riferibile agli avvisi oggetto di causa, la Corte ha ritenuto che essa evidenziasse il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell’accertamento sintetico del reddito, in presenza di beni e spese indicativi di capacità contributiva
richiamato dal ricorrente come parametro sul riparto dell’onere probatorio nella contestazione dell’accertamento
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
usato come base formale del motivo di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016
richiamato come disciplina della definizione agevolata alla quale il contribuente aveva aderito
legge di conversione del d.l. n. 193/2016
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta adesione del contribuente a una definizione agevolata può determinare il difetto di interesse alla decisione del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- L’interesse ad agire e a impugnare deve sussistere per tutta la durata del giudizio: se interviene un fatto sopravvenuto che rende priva di utilità pratica la decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- Quando la parte ricorrente deduce vizi della motivazione o violazioni in tema di accertamento sintetico, la sopravvenuta cessazione dell’interesse assorbe l’esame del merito delle censure.
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