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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29809/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata semplificata, pronunciata dal Tribunale e confermata in sede di reclamo dalla Corte d’appello. Il debitore sosteneva di non superare le soglie dimensionali di fallibilità previste per l’imprenditore commerciale, deducendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto inattendibile la prova offerta sulla base del solo rilievo che i bilanci di esercizio 2017-2018 non erano stati depositati al registro delle imprese. Secondo il ricorrente, tali bilanci andavano comunque valutati insieme ad altri documenti contabili, quali libro giornale, libro IVA, schede contabili e schede fornitori, oltre alle dichiarazioni rese in udienza dal curatore, dalle quali sarebbe emerso chiaramente il mancato superamento delle soglie di ricavi, attivo e debiti. Con il primo motivo veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, l.fall.; con il secondo motivo, per ragioni analoghe, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 18, comma 10, l.fall., per non avere la Corte d’appello correttamente valutato il materiale istruttorio disponibile e per avere trascurato risultanze decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha ribadito che la prova della non fallibilità può essere data anche con mezzi diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi e che questi ultimi non hanno valore di prova legale. Ha censurato la Corte d’appello perché si era concentrata su scostamenti marginali tra debiti ammessi al passivo e debiti iscritti in bilancio e sulla disordinata tenuta della contabilità, senza esaminare compiutamente le altre risultanze istruttorie e senza considerare l’attestazione del curatore circa l’evidente mancato superamento delle soglie di fallibilità, oltre a non pronunciarsi sui ricavi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    Le soglie di fallibilità devono essere accertate in concreto; il debitore può provarne il mancato superamento anche tramite documentazione contabile e altri elementi probatori diversi dai bilanci.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    I bilanci degli ultimi tre esercizi non costituiscono prova legale esclusiva della fallibilità o non fallibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a base della decisione le prove ritualmente acquisite e valutarle senza trascurare risultanze rilevanti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve essere compiuta secondo il prudente apprezzamento del giudice, ma non può tradursi nell’omesso esame di elementi istruttori significativi.

  • art. 18, comma 10, l.fall.

    Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento il giudice deve esaminare compiutamente le deduzioni e le prove sulla sussistenza dei presupposti di fallibilità.

  • art. 92 l.fall.

    Richiamato solo per evidenziare le difficoltà del curatore nell’individuazione dei creditori a causa della disordinata tenuta della contabilità.

Massime di principio

  • La prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità può essere fornita dal debitore con qualsiasi documento idoneo a rappresentare la situazione economico-patrimoniale dell’impresa, non essendo i bilanci l’unico mezzo probatorio possibile né una prova legale.
  • Il giudice del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento deve valutare l’intero compendio istruttorio e non può fondare il rigetto su singoli rilievi marginali se esistono ulteriori elementi, anche provenienti dalla procedura concorsuale, che depongono per la non fallibilità.
  • Ai fini dell’accertamento dei presupposti dimensionali della fallibilità, occorre una verifica complessiva di attivo, ricavi ed esposizione debitoria; l’omessa considerazione anche di uno solo di tali parametri rende la motivazione incompleta.
  • La disordinata tenuta della contabilità può incidere sulla valutazione della prova, ma non consente di ignorare documenti e ammissioni comunque idonei a dimostrare il mancato superamento delle soglie previste dalla legge fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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