Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17661/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per il compenso di attività difensive e di assistenza tecnica svolte in relazione alla preparazione di una domanda di concordato preventivo. Il credito era stato ammesso dal giudice delegato in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ma senza riconoscimento della prededuzione ex art. 111 l.f. Il Tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione ex art. 98 l.f., ha confermato il diniego della prededuzione, ritenendo che i crediti da attività difensive finalizzate a una domanda di concordato dichiarata inammissibile non fossero prededucibili, poiché mancava un nesso di correlazione tra una procedura concordataria mai apertasi e il successivo fallimento; ha inoltre affermato che occorresse verificare anche un'utilità concreta arrecata alla massa. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: (1) violazione dell'art. 111, comma 2, l.f., sostenendo che la prededuzione dovesse essere riconosciuta anche in caso di domanda di concordato inammissibile, richiamando precedenti di legittimità; (2) violazione dell'art. 111, comma 2, l.f. in relazione all'art. 22, comma 7, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014, che aveva abrogato l'art. 11, comma 3-quater, L. 9/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, pur correggendo parzialmente la motivazione del Tribunale ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 42093/2021, secondo cui il credito del professionista è prededucibile solo se la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura concordataria e se il debitore sia stato ammesso al concordato ai sensi dell'art. 163 l.f.; nel caso concreto, mancava in radice tale presupposto perché la domanda di concordato non era stata neppure ammessa. La Corte ha anche ribadito che non è richiesto un ulteriore accertamento dell'utilità concreta arrecata alla massa dei creditori. Nessuna liquidazione delle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto inoltre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.f.

    norma sull'opposizione allo stato passivo, utilizzata come base del giudizio di merito davanti al Tribunale

  • art. 111 l.f.

    la prededuzione richiede che il credito sia funzionale alle finalità della procedura; nel caso concreto la Corte esclude la prededuzione perché la procedura di concordato non era stata ammessa

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    titolo del privilegio riconosciuto al credito del professionista in sede di ammissione al passivo

  • art. 163 l.f.

    l'ammissione alla procedura di concordato è presupposto rilevante per il riconoscimento della prededuzione del credito professionale

  • art. 161 l.f.

    indica il momento della domanda di concordato rispetto al quale la prestazione può essere anteriore o posteriore, purché funzionale

  • art. 384 c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della decisione impugnata pur confermandone il dispositivo

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 22, comma 7, D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014

    disposizione invocata dal ricorrente in relazione all'abrogazione dell'art. 11, comma 3-quater, L. 9/2014

  • art. 11, comma 3-quater, L. n. 9/2014

    norma abrogata richiamata nel secondo motivo di ricorso

  • art. 55 l.f.

    richiamato nel ragionamento della Corte sul fatto che, dalla domanda, opera il blocco degli interessi

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il credito del professionista incaricato di attività funzionali all'accesso al concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia effettivamente strumentale alle finalità della procedura e il debitore sia stato ammesso al concordato; la sola presentazione della domanda non basta.
  • Quando la domanda di concordato non sfocia nell'ammissione della procedura, manca il nesso funzionale richiesto per la prededuzione del credito professionale nel fallimento consecutivo.
  • Ai fini della prededuzione non è necessario un ulteriore accertamento dell'utilità concreta arrecata alla massa dei creditori dalla prestazione del professionista, se ricorre già la funzionalità richiesta dalla legge; tale requisito autonomo non va imposto.
  • La motivazione del giudice di merito può essere corretta in diritto dalla Cassazione senza alterare l'esito finale della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.