Cassazione Civile, Ordinanza n. 17661/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per il compenso di attività difensive e di assistenza tecnica svolte in relazione alla preparazione di una domanda di concordato preventivo. Il credito era stato ammesso dal giudice delegato in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ma senza riconoscimento della prededuzione ex art. 111 l.f. Il Tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione ex art. 98 l.f., ha confermato il diniego della prededuzione, ritenendo che i crediti da attività difensive finalizzate a una domanda di concordato dichiarata inammissibile non fossero prededucibili, poiché mancava un nesso di correlazione tra una procedura concordataria mai apertasi e il successivo fallimento; ha inoltre affermato che occorresse verificare anche un'utilità concreta arrecata alla massa. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: (1) violazione dell'art. 111, comma 2, l.f., sostenendo che la prededuzione dovesse essere riconosciuta anche in caso di domanda di concordato inammissibile, richiamando precedenti di legittimità; (2) violazione dell'art. 111, comma 2, l.f. in relazione all'art. 22, comma 7, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014, che aveva abrogato l'art. 11, comma 3-quater, L. 9/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, pur correggendo parzialmente la motivazione del Tribunale ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 42093/2021, secondo cui il credito del professionista è prededucibile solo se la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura concordataria e se il debitore sia stato ammesso al concordato ai sensi dell'art. 163 l.f.; nel caso concreto, mancava in radice tale presupposto perché la domanda di concordato non era stata neppure ammessa. La Corte ha anche ribadito che non è richiesto un ulteriore accertamento dell'utilità concreta arrecata alla massa dei creditori. Nessuna liquidazione delle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto inoltre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
norma sull'opposizione allo stato passivo, utilizzata come base del giudizio di merito davanti al Tribunale
art. 111 l.f.
la prededuzione richiede che il credito sia funzionale alle finalità della procedura; nel caso concreto la Corte esclude la prededuzione perché la procedura di concordato non era stata ammessa
titolo del privilegio riconosciuto al credito del professionista in sede di ammissione al passivo
art. 163 l.f.
l'ammissione alla procedura di concordato è presupposto rilevante per il riconoscimento della prededuzione del credito professionale
art. 161 l.f.
indica il momento della domanda di concordato rispetto al quale la prestazione può essere anteriore o posteriore, purché funzionale
consente la correzione della motivazione della decisione impugnata pur confermandone il dispositivo
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 22, comma 7, D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014
disposizione invocata dal ricorrente in relazione all'abrogazione dell'art. 11, comma 3-quater, L. 9/2014
art. 11, comma 3-quater, L. n. 9/2014
norma abrogata richiamata nel secondo motivo di ricorso
art. 55 l.f.
richiamato nel ragionamento della Corte sul fatto che, dalla domanda, opera il blocco degli interessi
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato di attività funzionali all'accesso al concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia effettivamente strumentale alle finalità della procedura e il debitore sia stato ammesso al concordato; la sola presentazione della domanda non basta.
- Quando la domanda di concordato non sfocia nell'ammissione della procedura, manca il nesso funzionale richiesto per la prededuzione del credito professionale nel fallimento consecutivo.
- Ai fini della prededuzione non è necessario un ulteriore accertamento dell'utilità concreta arrecata alla massa dei creditori dalla prestazione del professionista, se ricorre già la funzionalità richiesta dalla legge; tale requisito autonomo non va imposto.
- La motivazione del giudice di merito può essere corretta in diritto dalla Cassazione senza alterare l'esito finale della decisione impugnata.
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