Cassazione Civile, Ordinanza n. 24460/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un geometra, cui era stata applicata la sanzione della cancellazione dall'albo per grave morosità contributiva protrattasi per oltre 19 anni. Il professionista ha impugnato davanti al Consiglio Nazionale dei Geometri la delibera del collegio provinciale, ma il ricorso è stato respinto. Ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione della L. 241/1990, degli artt. 112 e 132 c.p.c., degli artt. 97 e 111 Cost., per asserita apparenza della motivazione e tardività della contestazione disciplinare, formulata dopo un lungo periodo di omesso versamento dei contributi, con conseguente affidamento sulla non rilevanza disciplinare della condotta; 2) violazione della L. 241/1990 e contraddittorietà della motivazione, per mancato esame della dedotta scriminante dello stato di necessità, collegata a esigenze di sostentamento personale e familiare; 3) nullità della decisione per violazione dell'art. 25 Cost., assumendo che fosse stata configurata una violazione disciplinare in assenza di una norma sanzionatoria tipizzata; 4) nullità della decisione per violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, art. 3, per difetto di prova dell'illecito deontologico e per la contestata qualificazione della condotta come violazione della concorrenza tra professionisti. Il collegio resistente ha eccepito anche il difetto di legittimazione passiva della procura della Repubblica, eccezione che la Corte ha rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'apparenza della motivazione, ritenendo comprensibile l'iter logico della decisione disciplinare; ha affermato che nel procedimento disciplinare professionale non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo invocate dal ricorrente; ha ritenuto irrilevante la mancata contestazione immediata, trattandosi di condotta permanente e di obbligo noto al professionista; ha escluso che uno stato di bisogno economico integri lo stato di necessità, che richiede invece un pericolo attuale di grave danno alla persona non altrimenti evitabile; infine, ha riaffermato che in materia disciplinare professionale non opera il principio di stretta tipicità proprio del diritto penale, poiché l'illecito può essere concretizzato da clausole generali e dai canoni deontologici, la cui sussunzione del fatto concreto è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della ragionevolezza. La sanzione della radiazione/cancellazione è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274
"abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione"
Costituisce una clausola generale che abilita l'organo disciplinare a individuare, secondo i canoni deontologici della categoria, le condotte sanzionabili anche se non rigidamente tipizzate.
art. 15 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274
La procura della Repubblica è parte necessaria del procedimento disciplinare e litisconsorte nel giudizio di cassazione.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Le regole sul procedimento amministrativo non si applicano al procedimento disciplinare professionale.
art. 25 Cost.
Il principio di legalità richiamato dal ricorrente è riferito alla materia penale e non impone nel disciplinare professionale una tipicità stretta degli illeciti.
Il motivo è stato prospettato come vizio della motivazione/omessa pronuncia, ma la Corte lo ha ritenuto infondato nel contesto della decisione impugnata.
Richiamato per asserita motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era comprensibile e completa nel suo iter logico.
Richiamato insieme agli altri vizi processuali, senza accoglimento.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tardività e sull'apparenza motivazionale, ma senza rilievo decisivo nel giudizio disciplinare.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al difetto di motivazione; la Corte ha escluso la violazione.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente per fondare lo stato di necessità su esigenze di solidarietà familiare, ma la Corte ha escluso che ciò integri l'esimente.
art. 4 L. 24 novembre 1981, n. 689
L'esimente dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di grave danno alla persona, non un mero stato di bisogno economico.
Richiamati in tema di stato di necessità quale esimente anche nelle sanzioni amministrative, in quanto compatibili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare dei professionisti non opera il principio di stretta tipicità proprio del diritto penale: la condotta sanzionabile può essere ricavata da clausole generali e dai doveri deontologici della categoria.
- Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella dell'organo disciplinare sulla tipizzazione concreta dell'illecito, ma controlla solo che la sussunzione del fatto nella clausola generale sia ragionevole.
- La mancata immediatezza della contestazione non determina di per sé invalidità del procedimento disciplinare, soprattutto quando la condotta è permanente o reiterata e non esiste una norma che imponga la contestazione senza ritardo.
- Lo stato di necessità, quale esimente, richiede un pericolo attuale di grave danno alla persona non evitabile altrimenti; non è sufficiente un mero stato di bisogno economico o familiare.
- Nel procedimento disciplinare professionale non si applicano automaticamente le regole del procedimento amministrativo generale, salvo espressa previsione.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se tale iter è intelligibile, la censura in cassazione non può essere accolta.
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