Cassazione Civile, Ordinanza n. 03258/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato in data 22 dicembre 2017 a un lavoratore dipendente nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e ordinato la reintegrazione, con tutela risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970; la Corte d'appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per avere la Corte territoriale confermato una condanna generica al risarcimento senza che fosse stata chiesta, sostenendo anche la mancanza di prova del credito e la lesione della ragionevole durata del processo; (2) e (3) nullità per carenza di interesse ad agire e per motivazione incomprensibile, assumendo che l'originario ricorso cumulativo di 56 lavoratori fosse indeterminato, generico e non consentisse di cogliere il pregiudizio individuale; (4) omessa pronuncia sull'appello relativo al mancato svolgimento di istruttoria sulle posizioni personali dei singoli lavoratori dopo la separazione dei giudizi; (5) violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, sostenendo che la comparazione tra lavoratori non fosse esigibile tra sedi geograficamente distanti e che la scelta potesse essere limitata alla sola unità produttiva soppressa; (6) in via subordinata, erronea applicazione della tutela reintegratoria invece di quella meramente risarcitoria, assumendo che la violazione dei criteri di scelta fosse solo formale e legata alla scarsa chiarezza della comunicazione di avvio della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su questioni nuove e, comunque, infondato, poiché la domanda dei lavoratori era stata correttamente interpretata come domanda di condanna generica al risarcimento ex art. 18 L. 300/1970 e risultava proposta in quei termini; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva reputato sufficientemente specificati i profili professionali e le griglie di comparazione; ha respinto il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva implicitamente escluso la necessità di ulteriori istruttorie avendo già accertato la fungibilità delle professionalità; ha respinto il quinto motivo riaffermando che, nei licenziamenti collettivi, la delimitazione della platea può essere giustificata solo da oggettive esigenze tecnico-produttive adeguatamente indicate nella comunicazione e provate, mentre nel caso concreto la motivazione era standardizzata e non teneva conto delle professionalità comparabili presenti in altre sedi; ha respinto anche il sesto motivo, confermando che la violazione del criterio di scelta, quando il datore selezioni unilateralmente i lavoratori in base alla sola appartenenza territoriale a una sede, comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, L. 300/1970 come richiamato dalla L. 223/1991. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per censurare la pronuncia ultra/extra petita o la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel primo motivo; la Corte esclude la violazione poiché la domanda di risarcimento era stata proposta in termini generici e poteva essere intesa come condanna generica.
Invocato per contestare la condanna generica; la Corte ritiene la censura nuova e comunque infondata.
Richiamato nei motivi secondo e terzo in tema di interesse ad agire.
Richiamato nei motivi secondo e terzo per sostenere la genericità del ricorso introduttivo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per motivazione asseritamente perplessa o incomprensibile; la Corte esclude il vizio.
Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, più volte richiamata nelle censure della società.
La Corte ribadisce che la scelta dei lavoratori nei licenziamenti collettivi deve rispettare criteri legali e che la delimitazione territoriale unilaterale è illegittima se non sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive adeguatamente indicate e provate.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non lo considera dirimente rispetto alla disciplina speciale dei licenziamenti collettivi.
La Corte conferma l'applicazione della tutela sanzionatoria collegata alla violazione dei criteri di scelta nel procedimento di riduzione del personale.
Richiamato nel motivo sul regime sanzionatorio; la Corte conferma la soluzione adottata dalla Corte d'appello.
Applicato come tutela conseguente alla violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, con reintegrazione e tutela risarcitoria.
Richiamato per descrivere il rito e la successiva separazione dei ricorsi dei lavoratori.
Richiamato quale modifica all'art. 5 L. 223/1991 in tema di sanzione per violazione dei criteri di scelta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.
Richiamato come norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori licenziabili a una sola unità produttiva è legittima solo se il datore dimostra oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione preventiva e con la concreta riorganizzazione aziendale.
- La mera distanza geografica tra sedi aziendali non basta, di per sé, a escludere la comparazione tra lavoratori, se risultano professionalità fungibili o comparabili e se il patrimonio professionale è utilizzabile in altre sedi.
- L'onere di indicare e provare le ragioni che giustificano la scelta selettiva nel licenziamento collettivo grava sul datore di lavoro; una motivazione standardizzata e astratta non è sufficiente.
- La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, quando incide sulla corretta individuazione dei lavoratori da espellere, comporta la tutela reintegratoria prevista dalla disciplina applicabile.
- In sede di legittimità non sono esaminabili censure nuove non devolute nei gradi di merito, né motivi che non colpiscano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Se la domanda risarcitoria è proposta in termini generici, il giudice può correttamente interpretarla come domanda di condanna generica, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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