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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31524/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva prestato servizio presso un ente pubblico di ricerca in forza di un contratto annuale a tempo determinato, prorogato sino al 2013. In primo grado aveva chiesto la declaratoria di nullità dei contratti ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 165/2001, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e, conseguentemente, la ricostruzione della carriera ai fini di anzianità, retribuzione e pensione, oltre in subordine il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'ente, aveva riformato integralmente rigettando le pretese, ritenendo che l'assunzione fosse avvenuta ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 171/1991, che l'attività svolta fosse coerente con programmi di ricerca e gestione di infrastrutture complesse, che la durata massima quinquennale non fosse stata superata e che la questione di attività extra-contratto non fosse stata ritualmente prospettata in primo grado. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 342, 329 e 346 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado non fosse extra petita; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., lamentando l'erronea mancata declaratoria di inammissibilità dell'eccezione dell'ente introdotta per la prima volta in appello; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserita inversione dell'onere della prova; 4) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per errata valutazione delle prove testimoniali e della documentazione circa lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto né prodotto il ricorso introduttivo di primo grado e la sentenza del Tribunale, sicché non era possibile verificare se la questione fosse stata effettivamente dedotta sin dall'origine. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mancavano elementi per valutare la posizione difensiva dell'ente in primo grado e, comunque, la Corte territoriale aveva fondato la decisione su una ratio autonoma, ossia la conformità dell'attività svolta a quella contrattualmente prevista e l'assenza di prova che attività ultronee fossero state commissionate dal datore di lavoro. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché, sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a sollecitare una nuova lettura delle testimonianze e dei fatti di causa, sostanzialmente chiedendo alla Corte di cassazione un riesame del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come base della domanda di nullità dei contratti a termine e della conversione del rapporto; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, perché arresta il ricorso per inammissibilità.

  • art. 23 d.P.R. n. 171/1991

    Indicata dalla Corte d'appello come fonte che legittimava l'assunzione a termine in relazione ad attività di ricerca e gestione di infrastrutture complesse.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'asserita pronuncia extra petita; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza/prodotti necessari.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla critica della sentenza d'appello; non è stato esaminato nel merito.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha potuto verificare la dedotta preclusione per difetto della documentazione rilevante.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inammissibilità dell'eccezione introdotta in appello; la censura è stata dichiarata inammissibile anche perché la sentenza d'appello aveva una ratio autonoma.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per lamentare l'inversione dell'onere della prova; la Corte ha chiarito che non vi fu inversione, ma solo valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, mentre la censura mirava in realtà a un riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove testimoniali; la doglianza è stata ritenuta di merito e quindi inammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per asserita motivazione incongrua; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di motivazione; la Corte ha escluso che la censura potesse essere esaminata, essendo rivolta al merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando la censura richiede una nuova valutazione del merito, delle prove o delle deposizioni testimoniali, poiché la Cassazione non è giudice del fatto.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia davvero alterato il riparto dell'onere probatorio; non può essere usata come surrogato di una contestazione sull'apprezzamento delle prove.
  • La censura di pronuncia extra petita o di questione nuova in appello deve essere sorretta dalla completa riproduzione degli atti processuali rilevanti, altrimenti la Corte non può verificarne la fondatezza e il motivo è inammissibile.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la critica che colpisce solo una delle possibili argomentazioni non è idonea a determinarne la cassazione.
  • Se il giudice di merito accerta che le attività svolte dal lavoratore corrispondono a quelle previste dal contratto e non risultano commissionate dal datore di lavoro attività ulteriori, manca il presupposto fattuale per dedurre una deviazione sostanziale dell'oggetto della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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