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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25559/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento: uno nei confronti di una società a responsabilità limitata, con recupero a tassazione del reddito d'impresa per l'anno 2006 per disconoscimento di tutti i costi sostenuti, ritenuti indeducibili per mancata esibizione della documentazione contabile; uno nei confronti del socio, titolare del 98% del capitale, con imputazione di un maggior reddito di capitale derivante dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Il socio aveva impugnato entrambi gli atti; in appello la CTR aveva accolto il ricorso relativo all'avviso al socio, ritenendo che la presunzione di distribuzione non operasse perché il maggior reddito societario non derivava da maggiori ricavi non contabilizzati, ma dal recupero di costi indeducibili, sicché l'utile sarebbe stato solo apparente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione del divieto di domande nuove e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su un'eccezione non proposta nel ricorso introduttivo; con il secondo motivo, violazione degli artt. 109 TUIR e 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che anche i costi indeducibili, pur effettivamente sostenuti, determinano un incremento del reddito d'impresa e, nelle società a ristretta base, legittimano la presunzione di distribuzione degli utili ai soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il tema della non operatività della presunzione di distribuzione degli utili fosse già compreso nelle difese svolte in primo grado, e ha accolto il secondo motivo, affermando che anche l'indeducibilità di costi effettivamente sostenuti produce un maggior reddito d'impresa presuntivamente distribuito ai soci di società a ristretta base partecipativa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio enunciato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione del divieto di domande nuove e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per sostenere il divieto di nuove domande/eccezioni nel giudizio tributario d'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare una pronuncia asseritamente ultra o extra petita rispetto al thema decidendum.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di violazione di legge in tema di accertamento del reddito d'impresa e presunzione di distribuzione degli utili.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato per sostenere che l'indeducibilità dei costi incide sulla determinazione del reddito d'impresa.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in relazione ai poteri di accertamento induttivo del reddito d'impresa.

  • art. 83 d.P.R. 917/1986

    Richiamato per affermare il principio di derivazione del reddito fiscale dal bilancio civilistico, depurato delle componenti indeducibili.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salva prova contraria del contribuente che dimostri accantonamento o reinvestimento delle somme.
  • La presunzione di distribuzione degli utili non opera solo in presenza di maggiori ricavi non contabilizzati, ma anche quando il maggior reddito derivi dal recupero di costi indeducibili, purché tali costi abbiano comunque inciso sulla determinazione del risultato d'esercizio.
  • Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i costi indeducibili vanno eliminati dal conto economico fiscale: ciò produce un incremento del reddito imponibile e, nelle società a ristretta base, legittima l'imputazione presuntiva ai soci.
  • La mera allegazione di perdite contabili o l'assenza di distribuzione formale non è sufficiente a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, occorrendo una prova specifica contraria.
  • Il fatto noto che sorregge la presunzione non è l'accertamento induttivo del maggior reddito in sé, ma la ristretta compagine sociale, che rende plausibile il controllo reciproco e la distribuzione degli utili non contabilizzati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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