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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18612/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Più dipendenti di un presidio ospedaliero avevano agito per ottenere il pagamento di minuti aggiuntivi di lavoro riferiti al tempo necessario per indossare e dismettere la divisa di servizio, imposta dall'azienda sanitaria per ragioni di igiene e riconoscibilità e custodita in uno spogliatoio messo a disposizione dal datore. Il Tribunale aveva accolto le domande sulla base di prova testimoniale, condannando l'azienda al pagamento di circa 10 minuti in entrata e 10 in uscita, oltre l'orario ordinario. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando l'obbligo di vestizione in ambiente ospedaliero e richiamando la disciplina sull'orario di lavoro e la giurisprudenza sul cd. tempo tuta. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria deduceva: 1) nullità della testimonianza raccolta in primo grado per incapacità o interesse del teste, con conseguente difetto di prova della domanda; 2) violazione delle norme processuali per avere la Corte d'appello disposto un approfondimento istruttorio e nuova prova testimoniale nonostante le contestazioni dell'appellante; 3) violazione della disciplina sull'orario di lavoro, sostenendo che non risultasse provato un obbligo giuridico di indossare la divisa prima della timbratura e di toglierla dopo la timbratura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura sulla nullità della prova testimoniale non era stata dedotta in modo chiaro e puntuale e, comunque, tali nullità hanno natura relativa e devono essere tempestivamente eccepite e reiterate, altrimenti si considerano rinunciate. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, affermando che il giudice d'appello può legittimamente disporre, nel rito del lavoro, nuovi approfondimenti istruttori e anche l'esame di testimoni ai fini della ricerca della verità processuale. Ha respinto il terzo motivo perché l'obbligo di vestizione era desumibile dalla natura dell'abbigliamento, dall'organizzazione aziendale e dalle esigenze di igiene e sicurezza proprie dell'attività sanitaria; il tempo di vestizione e svestizione, svolto prima e dopo la timbratura, integra orario di lavoro retribuibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come norma sull'onere probatorio, ma la Corte non vi fonda una diversa soluzione per la decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 251 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di incapacità del teste; la Corte ribadisce che le nullità della prova testimoniale sono relative e vanno eccepite tempestivamente.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare l'istruttoria in appello; la Corte ritiene legittimo il nuovo esame testimoniale nel rito del lavoro.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte afferma la legittimità dei poteri istruttori officiosi in appello nel rito del lavoro.

  • art. 3 R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692

    è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa

    Usato dalla Corte d'appello e richiamato in Cassazione per ricondurre il tempo di vestizione a lavoro effettivo quando collegato all'obbligo di preparazione alla prestazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    La Corte richiama la nozione di orario di lavoro come periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell'esercizio delle sue funzioni.

  • art. 11 CCNL 2016-2018

    Richiamato dalla Corte d'appello come fonte sopravvenuta che prevedeva espressamente l'obbligo di indossare la divisa e fino a 10 minuti per tale attività.

  • d.lgs. n. 81/2008

    Richiamato in relazione ai dispositivi di protezione individuale del personale sanitario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, le nullità della prova testimoniale hanno natura relativa: devono essere eccepite tempestivamente dalla parte interessata e reiterate in modo puntuale nelle successive difese; in difetto, si intendono rinunciate e non sono deducibili per la prima volta in sede di impugnazione.
  • Il giudice d'appello, anche nel rito del lavoro, può legittimamente disporre nuovi approfondimenti istruttori e rinnovare l'esame testimoniale quando lo ritenga necessario ai fini dell'accertamento della verità processuale.
  • Il tempo necessario alla vestizione e svestizione della divisa di servizio è tempo di lavoro retribuibile quando l'obbligo di indossare specifici indumenti sia imposto dal datore o sia desumibile dalla natura dell'abbigliamento, dalla funzione che esso assolve e dalle esigenze di sicurezza e igiene connesse alla prestazione.
  • L'eterodirezione rilevante ai fini della qualificazione del tempo di vestizione può emergere anche implicitamente dall'organizzazione aziendale e dalla tipologia dell'abbigliamento richiesto, senza necessità di un espresso ordine scritto.
  • Nel settore sanitario, le esigenze di igiene, sicurezza e tutela della salute pubblica possono rendere la vestizione/svestizione una fase funzionalmente integrata alla prestazione lavorativa, con conseguente inclusione nell'orario di lavoro anche se compiuta prima della timbratura in entrata e dopo quella in uscita.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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