Cassazione Civile, Ordinanza n. 25639/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio aveva rideterminato il valore di una compravendita di un villino quadrifamiliare dichiarato in corso di costruzione, aumentando la base imponibile da 190.000 euro a 662.000 euro ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Il primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente per asserita mancata prova della notificazione del ricorso introduttivo all'Agenzia delle Entrate; la CTR aveva confermato ritenendo che la raccomandata risultasse indirizzata alla Commissione tributaria e non all'Ufficio finanziario, valorizzando la denominazione del destinatario più dell'indirizzo. Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, per asserita sottoscrizione dell'avviso da parte di delegato privo di poteri; 2) violazione delle norme sulla notificazione e sul processo tributario, sostenendo che il ricorso di primo grado era stato effettivamente spedito all'Ufficio a mezzo raccomandata A/R e che il deposito in CTP era tempestivo; 3) nullità per omesso rilievo della costituzione dell'Agenzia, che avrebbe sanato la notifica; 4) nullità per mancata rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la questione sulla validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non era stata oggetto del giudizio di merito e costituiva questione nuova, non rilevabile d'ufficio nel processo tributario. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ritenendo erronea la decisione della CTR: la notifica del ricorso introduttivo risultava comunque diretta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, l'atto raggiungeva il suo scopo conoscitivo, e la costituzione dell'Ufficio in primo grado sanava ex tunc la nullità della notificazione, rendendo superflua la rinnovazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La deduzione di invalidità dell'avviso per difetto di poteri del sottoscrittore è stata ritenuta questione nuova, non esaminabile se non proposta nei gradi di merito; nel processo tributario la relativa nullità non è rilevabile d'ufficio.
Il ricorso introduttivo si propone con notifica, spedizione o consegna alla controparte; ai fini della tempestività rileva il momento di tali attività.
Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, termine soggetto alla sospensione feriale ratione temporis.
La costituzione del ricorrente avviene mediante deposito del fascicolo entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, anche a mezzo posta con raccomandata A/R.
Le forme processuali non sono fini a se stesse; la nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo della conoscenza del destinatario.
Richiamato per la disciplina delle nullità della notificazione.
Richiamato in relazione alle nullità e alla loro disciplina processuale.
In caso di nullità della notificazione, il giudice deve disporne la rinnovazione; nel caso concreto la rinnovazione è stata ritenuta superflua per la successiva costituzione dell'Ufficio.
Richiamato come norma generale sulle notificazioni.
art. 16, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato in tema di notificazioni nel processo tributario.
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato per il deposito dell'appello nel giudizio tributario.
Richiamata per la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la nullità dell'avviso di accertamento non può essere rilevata d'ufficio e, se non dedotta nel giudizio di primo grado, non è proponibile per la prima volta nei successivi gradi di impugnazione.
- Ai fini della validità della notificazione a mezzo posta, conta che l'atto sia indirizzato al soggetto giusto e raggiunga lo scopo conoscitivo; eventuali irregolarità formali non determinano inesistenza quando l'amministrazione si costituisca in giudizio e dimostri di aver avuto conoscenza dell'impugnazione.
- Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento non comporta inesistenza della notificazione, ma al più nullità sanabile e rinnovabile ex art. 291 c.p.c.; la sanatoria opera se il destinatario si costituisce e svolge difese nel merito.
- Nel processo tributario la tempestività del ricorso va valutata con riferimento alla data di spedizione/notifica/consegna all'Ufficio, mentre il deposito in segreteria è fase distinta da compiersi entro il termine di legge.
- La rinnovazione della notificazione è doverosa solo quando la nullità non sia già stata sanata dal raggiungimento dello scopo o dalla costituzione del destinatario.
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