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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7283/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Trieste: 1) censura la qualificazione della sua impresa come prevalente attività commerciale anziché agricola ai sensi degli articoli 32 e 34 del D.P.R. 917/1986, sostenendo che la ditta svolge prevalentemente attività agricola e vende per lo più prodotti propri; porta dati contabili (corrispettivi, acquisti, costi) per dimostrare la prevalenza dell'agricoltura; 2) deduce la prescrizione del reato alla luce della legge n. 3/2019 che ha abrogato l'effetto interruttivo della sentenza ai sensi dell'art. 160 c.p., sostenendo che vada applicata la norma più favorevole e che il reato sia estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità gli accertamenti di fatto della Corte d'Appello secondo cui l'attività del ricorrente era prevalente commerciale, avendo la ditta più punti vendita e avendo registrato corrispettivi per euro 243.445,00 con acquisti di merci per euro 34.803,76 e costi per beni e servizi per euro 20.411,50. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto infondato il motivo: oltre alla sentenza, che comunque non interrompe la prescrizione, è stato considerato interruttivo il decreto di citazione a giudizio del 26/01/2016, per cui il termine massimo di prescrizione è risultato di anni 10 e il reato non era prescritto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma che disciplina il reato tributario contestato; la Corte ne ha ritenuto integrata la responsabilità penale sulla base degli accertamenti di prevalenza dell'attività commerciale.

  • art. 32 D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Rilevanza della distinzione tra attività agricola e attività commerciale ai fini della determinazione del reddito; il ricorrente sosteneva che le vendite fossero connesse all'agricoltura e non commerciali, mentre la Corte ha valutato i concreti elementi fattuali e i punti vendita come indici di prevalenza commerciale.

  • art. 34 D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Norme sulle attivita' connesse all'agricoltura e sui relativi redditi; interpretate alla luce degli elementi di fatto che hanno indicato prevalenza dell'attività di vendita al dettaglio.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato in tema di limiti per la motivazione del ricorso (necessità di motivare nei limiti strettamente necessari).

  • art. 157 cod. pen.

    Norma generale sulla prescrizione (richiamata nel ricorso), utilizzata per discutere la durata e gli effetti degli atti interruttivi o estintivi.

  • art. 160 cod. pen. (primo comma, abrogato dalla legge n. 3/2019)

    Il ricorrente invocava l'abrogazione dell'effetto interruttivo della sentenza; la Corte ha ricordato l'applicazione temporale delle leggi penali e che non è consentito combinare parzialmente disposizioni di epoche diverse per creare un regime intertemporale non previsto dal legislatore.

  • legge n. 3 del 2019 (art. 1)

    Modifica del regime della prescrizione eliminando l'effetto interruttivo della sentenza; la Corte ha valutato la nuova disciplina ma ha ritenuto che, nel caso concreto, sussistessero atti interruttivi (decreto di citazione) che impedivano la prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di pagamento in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso; la Corte ha comminato la sanzione di euro 3.000,00.

  • Sez. 4, Sentenza n. 47339 del 28/10/2005 (dep. 30/12/2005, Rv. 233176 - 01)

    In materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente piu favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralita, ma non puo combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perch in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando cos il principio di legalita

    Principio di non combinazione di parti di norme diverse per creare un regime intertemporale piu favorevole non previsto dal legislatore; la Corte lo ha richiamato per escludere che il ricorrente potesse ottenere applicazione mista delle modifiche alla prescrizione.

Massime di principio

  • Per qualificare un'impresa come prevalentemente agricola o commerciale il giudice valuta elementi concreti e fattuali (numero di punti vendita, ammontare dei corrispettivi, rapporto tra acquisti di merci e ricavi, modalità di approvvigionamento): tali accertamenti di fatto sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivati.
  • La mera iscrizione o natura formale dell'attivita come azienda agricola non esclude che, nella pratica, prevalga una attivita di commercio imponibile: occorre valutare la concreta gestione e i flussi economici.
  • Sulla prescrizione penale va verificato ogni atto interruttivo: anche il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione; l'abrogazione dell'effetto interruttivo della sentenza (legge n. 3/2019) non porta automaticamente all'estinzione del reato se nel frattempo sono intervenuti altri atti interruttivi.
  • In materia intertemporale il giudice applica la norma piu favorevole nella sua integralita e non puo combinare parti di vecchie e nuove norme per creare un regime ad hoc favorevole al reo.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e di diritto: la reiterazione acritica dei motivi di merito già respinti e la genericità comportano l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

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