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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7273/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p.: si contestava che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato la determinazione della pena e non avesse giustificato la mancata quantificazione della riduzione sanzionatoria al massimo dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la scelta della pena richiamando elementi concreti (quantitativi rilevanti di sostanze, reiterazione dell'attività di cessione, organizzazione non rudimentale) e che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutata l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso, ha disposto in via equitativa il versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    La Corte di merito ha riqualificato il fatto ai sensi di questa disposizione, ritenendo applicabile la fattispecie prevista per il tipo di illecita detenzione/cessione di sostanze stupefacenti contestato.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha riconosciuto le attenuanti ma ha motivato la misura della riduzione non coincidente con il massimo, in base agli elementi concreti del caso.

  • Codice penale, art. 132

    Fissa i criteri per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha applicato tali principi esplicitando i fattori considerati nella fissazione della pena base.

  • Codice penale, art. 133

    Stabilisce i criteri di graduazione della pena e la necessità di motivazione; la Corte ha motivato la scelta di una pena non prossima al minimo in conformità a questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Indica i motivi di ricorso in cassazione richiamati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ne ha valutato il contenuto e l'ha ritenuto infondato.

  • Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, art. 173

    Prevede la sintesi del motivo nel ricorso; il motivo è stato presentato e sintetizzato conformemente a questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per la valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa tale da escludere una riduzione equitativa e ha disposto il versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è rimessa in larga misura alla discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emerge arbitrio, illogicità manifesta o carenza motivazionale.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche impone al giudice di motivare la misura della riduzione, ma non obbliga a concederla nel massimo se vi sono elementi concreti che giustificano una riduzione minore.
  • Per censurare in Cassazione la congruità della pena occorre dimostrare che il giudice del merito non ha indicato i criteri valutativi o abbia compiuto ragionamenti contraddittori o illogici; la mera diversa valutazione non basta.
  • Nel processo per reati di stupefacenti, elementi come il quantitativo delle sostanze, la reiterazione dell'attività e il grado di organizzazione possono giustificare una pena più prossima al centro o al massimo dell'intervallo edittale.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e, valutata la responsabilità nella proposizione del ricorso alla luce della giurisprudenza costituzionale, può disporre un contributo alla Cassa delle Ammende anche in via equitativa.

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