Cassazione Penale, Sentenza n. 7269/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Messina che li aveva condannati (in qualità di legali rappresentanti delle società coinvolte) per emissione di fatture per operazioni inesistenti relative all'anno d'imposta 2011 (artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Le censure principali erano: 1) vizio motivazionale e illegittima utilizzazione del processo verbale di constatazione degli accertamenti tributari, ritenuto meri indizi e privo di riscontri; 2) mancato apprezzamento della documentazione e della consulenza difensiva che proverebbero l'effettività delle prestazioni; 3) violazione dell'art. 238-bis c.p.p. per non aver considerato una sentenza di condanna per omesso versamento IVA; 4) estinzione del reato per prescrizione con riferimento a quattro fatture emesse prima del 17/09/2011 e, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 (art. 3 Cost. invocato per disparità di trattamento in relazione al decorso della prescrizione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha affermato che: 1) in sede di legittimità non è consentita la rivalutazione dei fatti e delle prove già valutate dai giudici di merito; 2) il processo verbale di constatazione è stato utilizzato con il consenso delle parti in relazione alle parti descrittive e la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la valutazione critica degli elementi probatori, tenendo conto delle obiezioni della difesa; 3) la produzione di una sentenza per omesso versamento IVA non muta la configurazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che resta contestabile anche con riferimento all'omessa dichiarazione; 4) quanto alla prescrizione, la giurisprudenza consolidata e il Tribunale avevano correttamente ritenuto che, per i plurimi episodi commessi nel medesimo anno d'imposta, opera il regime di unità del reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 e il termine di prescrizione decorre dall'ultimo episodio (nella specie individuato nel 20/10/2011), con l'aggiunta dei periodi di sospensione rilevanti. Le questioni costituzionali e di discrepanza di trattamento sono state ritenute infondate.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
L'art. 8 disciplina l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e, per episodi plurimi nel medesimo anno d'imposta, prevede un regime che riconduce le pluralità ad un unico reato; di conseguenza il termine di prescrizione decorre dall'ultimo episodio rilevante nell'anno d'imposta.
codice di procedura penale
La norma è stata richiamata dai ricorrenti per contestare il mancato esame di una sentenza di condanna prodotta in difesa; la Corte ha ritenuto che la menzione della sentenza non altera la valutazione del fatto tributario e che la rilevanza di atti penali correlati va valutata nel contesto probatorio già esaminato dal giudice di merito.
Costituzione della Repubblica Italiana
La doglianza su presunta violazione dell'art. 3 per disparità di trattamento in ordine alla decorrenza della prescrizione è stata rigettata: la Corte ha ritenuto che le situazioni dedotte come uguali siano in realtà oggettivamente differenti e che il diverso trattamento non sia irragionevole.
codice penale
art. 81, comma finale (continuazione)
Richiamato indirettamente: l'art. 8 del d.lgs. 74/2000 opera in deroga ai principi ordinari di continuazione, riconducendo a unità le emissioni nel medesimo anno d'imposta e influenzando la determinazione del momento consumativo e della prescrizione.
legge n. 241 del 2006 (indulto)
richiamata in giurisprudenza
La giurisprudenza deve valutare l'eventuale applicazione di benefìci temporali (es. indulto) caso per caso; tuttavia la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito i limiti dell'eccezione al principio di unità del reato in presenza di norme transitorie specifiche.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione in fatto del materiale probatorio: le critiche sulla diversa interpretazione delle prove da parte della difesa non bastano se non è dimostrato un vizio di diritto o di motivazione formale.
- Il processo verbale di constatazione tributaria può essere utilizzato dai giudici penali, specialmente se le parti hanno acconsentito al suo utilizzo nelle parti descrittive; resta però necessario che il giudice motivi criticamente sull'attendibilità e sui riscontri.
- Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) la pluralità di fatture emesse nello stesso anno d'imposta è generalmente ricondotta a un unico reato, con decorrenza della prescrizione dall'ultimo episodio rilevante nell'anno.
- La produzione di sentenze relative a reati tributari connessi (es. omesso versamento IVA) non travolge automaticamente le valutazioni sulla sussistenza delle fatture inesistenti; ogni fattispecie va valutata nel suo concreto profilo giuridico e probatorio.
- Le questioni di legittimità costituzionale sulla diversa decorrenza della prescrizione tra soggetti in situazioni solo apparentemente simili richiedono la dimostrazione dell'assoluta identità delle situazioni concrete; differenze oggettive possono giustificare trattamenti normativi diversi.
- Se la difesa produce documentazione e consulenze, occorre che tali elementi siano concreti e specifici: documentazione generica o contraddittoria difficilmente ribalta la valutazione del giudice di merito.
- I termini di prescrizione vanno calcolati tenendo conto anche dei periodi di sospensione previsti da legge o verificatisi nel procedimento; tali sospensioni possono posticipare la scadenza prescrizionale.
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