Cassazione Penale, Sentenza n. 7271/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata dichiarata colpevole di tre contravvenzioni relative alla sicurezza e igiene sul lavoro e condannata a 7.000 euro di ammenda. Nel ricorso per cassazione si è censurata la sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta del difensore, formulata in udienza il 20/3/2019, della circostanza attenuante ex art. 62, n. 6 c.p. e della sospensione condizionale della pena; inoltre si deduceva violazione dell'art. 143 c.p.p. per mancata traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputata (cittadina cinese) nonostante risultasse l'uso costante di un interprete nel processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi fondati (omissione di pronuncia sulla circostanza attenuante ex art. 62, n. 6 c.p. e sulla sospensione condizionale della pena) e li ha considerati assorbenti il terzo. Normalmente l'omissione avrebbe imposto l'annullamento con rinvio, ma nel frattempo è maturato il termine di prescrizione disciplinato dagli artt. 157-161 c.p.; pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 62, n. 6 c.p.
La Corte rileva che il Tribunale non ha pronunciato sulla circostanza attenuante richiesta; tale omissione costituisce vizio di motivazione che può giustificare l'annullamento della sentenza
art. 143 c.p.p.
Richiama l'obbligo di garantire la comprensione della decisione da parte dell'imputato non padroneggiante la lingua; la mancata traduzione può costituire vizio procedurale, rilevabile in cassazione se emergente dagli atti
artt. 157-161 c.p.
Queste norme disciplinano la prescrizione dei reati; se la prescrizione è maturata nel frattempo, la sentenza annullabile per vizi procedurali può essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti
Massime di principio
- Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su tutte le questioni decisive e sulle richieste di attenuanti e sulle misure alternative (es. sospensione condizionale) formulate dalle parti; l'omissione è vizio che può portare ad annullamento
- La mancata traduzione della sentenza o l'assenza di garanzie che rendano comprensibile la decisione all'imputato non italiano può costituire profilo di invalidità procedurale rilevabile in impugnazione, specie se dagli atti risulta l'uso di un interprete
- Se l'annullamento per vizi formali richiederebbe il rinvio, occorre comunque verificare se nel frattempo sia intervenuta la prescrizione: se la prescrizione è maturata, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- La difesa dovrebbe sempre far verbalizzare espressamente le richieste (attenuanti, sospensione, richiesta di traduzione) e verificare che la sentenza contenga pronunce su tali richieste per evitare vizi motivazionali
- In situazioni analoghe, il correttivo pratico è tempestivamente sollevare l'omissione con gli strumenti di impugnazione e controllare i termini di prescrizione, perché il decorso della prescrizione può modificare l'utile pratico dell'impugnazione
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