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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in sei motivi: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione d'appello, eseguita a mani dell'imputato e non presso il domicilio eletto dal difensore; (2) incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Catanzaro o, per la prima volta in cassazione, del Tribunale di Monza; (3) nullità/errore di condanna per avere indicato anche la piattaforma Ebay oltre a Kijiji, con conseguenze sulla competenza territoriale; (4) inosservanza di norme processuali per utilizzabilità della deposizione de relato del teste Banchellini (mancata audizione del teste diretto, il maresciallo Posano); (5) vizio motivazionale e prescrizione: l'oggetto sarebbe stato qualificato genericamente "antico" e la prova della contraffazione risalirebbe a una scheda del 4/8/1997, dunque fatto prescritto; (6) omissione nel riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto integralmente. Motivazioni principali: (1) la notificazione è valida anche se eseguita a mani dell'imputato o ritirata da delegato (equivalenza con notifica a mani proprie), per cui manca la nullità; (2) la competenza territoriale è stata correttamente valutata dai giudici di merito ex ante in relazione alle emergenze documentali cristallizzate (l'annuncio indicava Milano come luogo di pubblicazione), e in cassazione non sono ammissibili nuove argomentazioni sulla competenza non sollevate nei termini; (3) l'eventuale pubblicazione su diversa piattaforma non ha inciso sulla responsabilità né ha comportato aumento per continuazione, e rimane confermata la competenza di Milano; (4) la deposizione de relato è utilizzabile poiché la difesa non chiese l'assunzione del teste diretto e non v'è nulla che impedisca l'utilizzo delle relative dichiarazioni in appello; (5) la contraffazione è stata adeguatamente provata: consisteva nell'invecchiamento artificiale e nella creazione di patine e corrosioni per attribuire al manufatto caratteristiche di antichità, circostanza nota e accertata anche tramite scheda tecnica e analisi; la presunta scheda del 1997 non produceva prescrizione per il reato accertato nel 2014; (6) la Corte ha legittimamente escluso le attenuanti generiche richiamando la gravità del fatto, l'intensità del dolo e precedenti condanne. È stata quindi confermata la condanna di primo grado (6 mesi di reclusione, 240 euro di multa, confisca dell'oggetto) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Indicata come normativa di riferimento nella qualificazione del reato (in combinazione con l'art. 178 d.lgs. 42/2004); il ricorso non mette in discussione l'applicazione sostanziale della norma rispetto alla condotta contestata

  • art. 178, comma 1, lett. b) d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    La norma incrimina chi pone in commercio o detiene per commercio esemplari contraffatti o alterati di oggetti di antichità; la Corte ha ritenuto che la messa in commercio di un oggetto soggetto ad invecchiamento artificiale rientri nella fattispecie anche se il venditore non ha materialmente falsificato l'opera

  • art. 8, comma 5, legge 20 novembre 1982, n. 890

    L'incaricato al ritiro postale si qualifica come alter ego del destinatario; la notifica ritirata da delegato è equivalente alla notifica a mani proprie dell'imputato e produce conoscenza effettiva dell'atto

  • art. 491 c.p.p., comma 1

    Termine temporale per cristallizzare gli elementi rilevanti ai fini della contestazione della competenza; la verifica della competenza territoriale in sede di impugnazione si limita agli elementi acquisiti entro tale termine e non ammette nuove argomentazioni in cassazione

  • art. 195 c.p.p., comma 1

    Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni di testimoni rese per relationem; la Corte ha ricordato che l'inutilizzabilità deriva ove il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta; in assenza di tale richiesta le dichiarazioni possono essere utilizzate

  • art. 507 c.p.p.

    Attribuisce al giudice poteri d'ufficio in tema di assunzione di prove; la mancata esercitazione di tali poteri non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato quando la parte non ha richiesto l'esame della fonte diretta

  • art. 133 c.p.

    Elenca i criteri per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice può basare la valutazione su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti (es. gravità del fatto, intensità del dolo, precedenti)

Massime di principio

  • La notifica di atti processuali è valida anche se ritirata da soggetto delegato o eseguita a mani dell'imputato nonostante elezione di domicilio presso il difensore: chi ritira vale come alter ego e fa sorgere la conoscenza effettiva dell'atto.
  • La competenza territoriale deve essere valutata ex ante sui fatti e sulle emergenze disponibili entro i termini procedurali (art. 491 c.p.p.); eccezioni nuove o argomentazioni inedite proposte solo in cassazione sono inammissibili.
  • L'indicazione del luogo di pubblicazione nell'annuncio commerciale è elemento decisivo per la determinazione della competenza territoriale quando l'offerta è online.
  • Le dichiarazioni de relato possono essere utilizzate in appello se la difesa non ha chiesto l'assunzione della fonte diretta in primo grado: l'inutilizzabilità sussiste solo se il giudice, su richiesta, omette l'esame della fonte diretta.
  • La messa in commercio di un oggetto cui è stata attribuita artificialmente un'apparenza di antichità integra la fattispecie di cui all'art. 178 d.lgs. 42/2004, anche se il venditore non ha materialmente eseguito la contraffazione, quando è consapevole dell'artificio.
  • La prescrizione si computa rispetto al momento dell'evento criminoso accertato (commissione/accertamento del reato) e non a interventi o schede tecniche antecedenti se il fatto contestato si è verificato successivamente.
  • Sulla sussistenza delle attenuanti generiche il giudice del merito ha ampia discrezionalità valutativa e può basare la decisione su elementi ritenuti preponderanti; tale valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione se motivata.

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