Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in sei motivi: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione d'appello, eseguita a mani dell'imputato e non presso il domicilio eletto dal difensore; (2) incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Catanzaro o, per la prima volta in cassazione, del Tribunale di Monza; (3) nullità/errore di condanna per avere indicato anche la piattaforma Ebay oltre a Kijiji, con conseguenze sulla competenza territoriale; (4) inosservanza di norme processuali per utilizzabilità della deposizione de relato del teste Banchellini (mancata audizione del teste diretto, il maresciallo Posano); (5) vizio motivazionale e prescrizione: l'oggetto sarebbe stato qualificato genericamente "antico" e la prova della contraffazione risalirebbe a una scheda del 4/8/1997, dunque fatto prescritto; (6) omissione nel riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto integralmente. Motivazioni principali: (1) la notificazione è valida anche se eseguita a mani dell'imputato o ritirata da delegato (equivalenza con notifica a mani proprie), per cui manca la nullità; (2) la competenza territoriale è stata correttamente valutata dai giudici di merito ex ante in relazione alle emergenze documentali cristallizzate (l'annuncio indicava Milano come luogo di pubblicazione), e in cassazione non sono ammissibili nuove argomentazioni sulla competenza non sollevate nei termini; (3) l'eventuale pubblicazione su diversa piattaforma non ha inciso sulla responsabilità né ha comportato aumento per continuazione, e rimane confermata la competenza di Milano; (4) la deposizione de relato è utilizzabile poiché la difesa non chiese l'assunzione del teste diretto e non v'è nulla che impedisca l'utilizzo delle relative dichiarazioni in appello; (5) la contraffazione è stata adeguatamente provata: consisteva nell'invecchiamento artificiale e nella creazione di patine e corrosioni per attribuire al manufatto caratteristiche di antichità, circostanza nota e accertata anche tramite scheda tecnica e analisi; la presunta scheda del 1997 non produceva prescrizione per il reato accertato nel 2014; (6) la Corte ha legittimamente escluso le attenuanti generiche richiamando la gravità del fatto, l'intensità del dolo e precedenti condanne. È stata quindi confermata la condanna di primo grado (6 mesi di reclusione, 240 euro di multa, confisca dell'oggetto) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
Indicata come normativa di riferimento nella qualificazione del reato (in combinazione con l'art. 178 d.lgs. 42/2004); il ricorso non mette in discussione l'applicazione sostanziale della norma rispetto alla condotta contestata
art. 178, comma 1, lett. b) d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
La norma incrimina chi pone in commercio o detiene per commercio esemplari contraffatti o alterati di oggetti di antichità; la Corte ha ritenuto che la messa in commercio di un oggetto soggetto ad invecchiamento artificiale rientri nella fattispecie anche se il venditore non ha materialmente falsificato l'opera
art. 8, comma 5, legge 20 novembre 1982, n. 890
L'incaricato al ritiro postale si qualifica come alter ego del destinatario; la notifica ritirata da delegato è equivalente alla notifica a mani proprie dell'imputato e produce conoscenza effettiva dell'atto
art. 491 c.p.p., comma 1
Termine temporale per cristallizzare gli elementi rilevanti ai fini della contestazione della competenza; la verifica della competenza territoriale in sede di impugnazione si limita agli elementi acquisiti entro tale termine e non ammette nuove argomentazioni in cassazione
art. 195 c.p.p., comma 1
Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni di testimoni rese per relationem; la Corte ha ricordato che l'inutilizzabilità deriva ove il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta; in assenza di tale richiesta le dichiarazioni possono essere utilizzate
art. 507 c.p.p.
Attribuisce al giudice poteri d'ufficio in tema di assunzione di prove; la mancata esercitazione di tali poteri non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato quando la parte non ha richiesto l'esame della fonte diretta
art. 133 c.p.
Elenca i criteri per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice può basare la valutazione su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti (es. gravità del fatto, intensità del dolo, precedenti)
Massime di principio
- La notifica di atti processuali è valida anche se ritirata da soggetto delegato o eseguita a mani dell'imputato nonostante elezione di domicilio presso il difensore: chi ritira vale come alter ego e fa sorgere la conoscenza effettiva dell'atto.
- La competenza territoriale deve essere valutata ex ante sui fatti e sulle emergenze disponibili entro i termini procedurali (art. 491 c.p.p.); eccezioni nuove o argomentazioni inedite proposte solo in cassazione sono inammissibili.
- L'indicazione del luogo di pubblicazione nell'annuncio commerciale è elemento decisivo per la determinazione della competenza territoriale quando l'offerta è online.
- Le dichiarazioni de relato possono essere utilizzate in appello se la difesa non ha chiesto l'assunzione della fonte diretta in primo grado: l'inutilizzabilità sussiste solo se il giudice, su richiesta, omette l'esame della fonte diretta.
- La messa in commercio di un oggetto cui è stata attribuita artificialmente un'apparenza di antichità integra la fattispecie di cui all'art. 178 d.lgs. 42/2004, anche se il venditore non ha materialmente eseguito la contraffazione, quando è consapevole dell'artificio.
- La prescrizione si computa rispetto al momento dell'evento criminoso accertato (commissione/accertamento del reato) e non a interventi o schede tecniche antecedenti se il fatto contestato si è verificato successivamente.
- Sulla sussistenza delle attenuanti generiche il giudice del merito ha ampia discrezionalità valutativa e può basare la decisione su elementi ritenuti preponderanti; tale valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione se motivata.
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