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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7270/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) per il periodo d'imposta 2011. Due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 62-bis c.p., per presunta omissione di pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 157 c.p., con richiesta, in subordine, di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che fosse mancata la pronuncia sulla sospensione condizionale: il dispositivo di primo grado, letto in udienza, conteneva l'espressione "con il beneficio della sospensione condizionale della pena" e pertanto il beneficio va considerato riconosciuto; l'omessa corrispondenza motivazionale non prevale sul dispositivo pubblicato in udienza. Quanto alle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa del Tribunale (mancanza di elementi e collaborazione) sia condivisibile e che la motivazione complessiva formata da primo grado e gravame costituisca un corpo argomentativo unico, sufficiente a escludere il vizio denunciato; inoltre il motivo di appello relativo era già, in origine, manifestamente inammissibile per genericità. Sul secondo motivo, relativo alla prescrizione, la Corte ha ricostruito il dies a quo: termine per la presentazione della dichiarazione scaduto il 10/10/2012, con decorrenza del termine prescrizionale dal 91° giorno successivo (10/01/2013). Applicando le modifiche della legge n.148/2011 (aumento di un terzo) e l'art. 161, comma 2 c.p. (aggiunta di due anni), il termine prescrizionale risultava decennale, fino al 10/01/2023; pertanto il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello (26/02/2021) né attualmente. La Corte ha altresì rilevato che la decisione sulla non applicazione dell'art. 131-bis c.p. era stata presa in appello ma non criticata nel ricorso. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5, D.lgs. n. 74/2000

    Rilevato come norma che punisce l'omessa dichiarazione: il reato contestato è l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA per il periodo 2011; la decorrenza della prescrizione si determina secondo la giurisprudenza consolidata relativa a questo articolo.

  • art. 163 c.p.

    con il beneficio della sospensione condizionale della pena

    La Corte ha ritenuto che il beneficio indicato nel dispositivo pubblicato in udienza sia da considerarsi riconosciuto; eventuale revocabilità del beneficio potrà essere valutata in sede esecutiva ai sensi degli artt. 674 c.p.p. e 168 c.p.

  • art. 62-bis c.p.

    non ricorr[eva]no elementi per la loro concessione, specie considerando la mancanza assoluta di collaborazione nella ricostruzione della vicenda

    Le attenuanti generiche possono essere negate per ragioni di merito (gravità del fatto, mancata collaborazione) e la valutazione negativa del primo giudice è condivisibile in appello; la motivazione complessiva (primo grado + appello) è sufficiente a contrastare la doglianza di omissione.

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha applicato i principi di calcolo della prescrizione (dies a quo e maggiorazioni) per escludere l'estinzione del reato al momento della sentenza di appello.

  • art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 74/2000

    Introdotto dalla legge n.148/2011: determina l'aumento del termine prescrizionale di un terzo per i reati tributari commessi dopo la sua entrata in vigore; applicato per incrementare il termine da 6 a 8 anni nel caso concreto.

  • legge n. 148/2011

    entrata in vigore il 17 settembre 2011

    La Corte ha applicato gli effetti della legge alle fattispecie commesse nel periodo di imposta 2011, con riflessi sul calcolo della prescrizione.

  • art. 161, comma 2 c.p.

    Applicata per aggiungere due anni (un quarto) al termine prescrizionale risultante, contribuendo al calcolo complessivo che ha portato al termine decennale (10 anni).

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte d'Appello ha escluso l'applicazione di questa causa di non punibilità; tale esclusione non è stata censurata in cassazione, per cui il giudizio di legittimità non ha sindacato la decisione su questo punto.

  • art. 164 c.p.

    Richiamato come norma che può impedire la concessione della sospensione condizionale in presenza di numerosi precedenti dell'imputato; utilizzato nella motivazione del Tribunale per giustificare il diniego del beneficio in relazione ai precedenti penali.

  • art. 674, comma 1-bis c.p.p.

    Norma processuale esecutiva richiamata per indicare che eventuali questioni sulla revoca della sospensione condizionale possono essere vagliate in sede esecutiva.

  • art. 168 c.p. (u.co.)

    Richiamato come riferimento normativo collegato alla possibile revoca del beneficio della sospensione condizionale in sede esecutiva.

Massime di principio

  • Quando il dispositivo della sentenza è stato formato e pubblicato in udienza prima della motivazione, il dispositivo prevale sulla motivazione: se il beneficio è indicato nel dispositivo, va considerato riconosciuto anche se la parte motivazionale sembra contraddirlo.
  • Nell'esame di impugnazioni la motivazione di primo grado e quella di appello possono costituire un unico corpo argomentativo: la Corte di legittimità verifica la completezza motivazionale complessiva e non solo la singola pronuncia isolata.
  • È compatibile, sul piano giuridico, concedere la sospensione condizionale della pena e contemporaneamente negare le attenuanti generiche: i due istituti hanno finalità e presupposti diversi e vanno valutati separatamente.
  • Per i reati di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) il dies a quo per la prescrizione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale; eventuali modifiche legislative (es. legge 148/2011) che incidono sui termini prescrizionali devono essere applicate secondo i criteri previsti.
  • In cassazione sono inammissibili le doglianze generiche o prive di specificità e i motivi di appello originariamente manifestamente inammissibili: l'eventuale accoglimento non produrrebbe utilità se non emerge un interesse concreto.
  • Questioni relative all'applicazione o revoca di benefici (es. sospensione condizionale) possono essere rimandate alla fase esecutiva quando ricorrano le condizioni di legge.

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