Cassazione Penale, Sentenza n. 7272/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di illecita cessione continuata di sostanza stupefacente (cocaina) a seguito di giudizio abbreviato. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver fondato la condanna su conversazioni captate e su presunzioni circa la natura e la quantità della sostanza senza adeguata attività di osservazione, senza sequestri e con interpretazioni arbitrarie delle intercettazioni; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, per contraddittorietà nella valutazione dei riscontri della perquisizione domiciliare e per presunto travisamento delle dichiarazioni degli informatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e, in buona parte, per difetto di specificità dei motivi (riproduzione di censure già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte d'appello). Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione congrua e coerente: le intercettazioni, in più parti di significato univoco, giustificavano la valutazione di una stabile attività di spaccio; la mancata osservazione era giustificata perché superflua o dannosa per le indagini; la qualificazione della sostanza come cocaina e la rilevanza quantitativa erano desumibili dalle conversazioni e dalla continuità delle forniture; l'esclusione della lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 era motivata dalla posizione di fornitore stabile dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
Criteri di censura in cassazione; i motivi devono essere specifici e non riproporre questioni già esaminate dal giudice d'appello senza confutazione autonoma.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole di valutazione della prova; utilizzata per contestare la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni, ma la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito.
art. 533 cod. proc. pen.
Disposizioni sul contenuto della motivazione della sentenza; richiamata in relazione al vizio di motivazione denunciato, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sulla causa di non punibilità per fatto di lieve entità nelle sostanze stupefacenti; la Corte d'appello ha escluso la sua applicabilità sulla base degli elementi che indicavano un rapporto stabile di fornitura e quantità non trascurabili.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Previsione di inammissibilità del ricorso per aspecificità del motivo quando non viene confutata la motivazione del giudice inferiore; applicata per dichiarare inammissibili doglianze ripetitive.
art. 616 cod. proc. pen.
Onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Formalità di deposito del ricorso e sintesi dei motivi; richiamata nella descrizione del ricorso presentato.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'equo importo della sanzione alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le argomentazioni contenute nella motivazione del giudice d'appello; la mera riproposizione delle stesse censure già esaminate è aspecifica e conduce all'inammissibilità.
- Le valutazioni di merito su intercettazioni, dichiarazioni di informatori e sulla qualificazione della sostanza (tipo e quantità) sono riservate al giudice di merito e difficilmente sovvertibili in Cassazione salvo rilevante travisamento probatorio o violazione di legge evidente.
- L'assenza di attività di osservazione non è automaticamente viziata: il giudice può ritenere che la sorveglianza fosse superflua o pregiudizievole per le indagini, purché la decisione sia motivata.
- Per ottenere la derubricazione alla fattispecie di lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino quantità esigue e mancanza di stabile organizzazione di fornitura; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Chi impugna deve indicare in modo puntuale gli errori della motivazione di merito e proporre una confutazione autonoma delle ragioni espresse dal giudice di appello; l'inosservanza di questo principio aumenta il rischio di inammissibilità e condanna alle spese.
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