Cassazione Civile, Ordinanza n. 20498/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente di un’impresa individuale poi fallita, aveva svolto dal 2002 al 2012 mansioni di operaio nell’ambito di appalti affidati al proprio datore di lavoro da due società appaltatrici di lavori Telecom. Dopo aver lamentato il mancato pagamento della retribuzione dall’aprile 2011 fino alla cessazione del rapporto e delle competenze finali, aveva agito contro le due società chiedendone la condanna solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva quantificato il dovuto tenendo conto di un riparto fallimentare già percepito dal lavoratore e aveva sottratto tale somma al debito più antico, ritenendo che la regola di imputazione del pagamento al debito meno garantito ex art. 1193, comma 2, c.c. non fosse riferibile ai debiti assistiti da solidarietà. La stessa Corte aveva poi compensato integralmente le spese di tutti i gradi, valorizzando il comportamento processuale del lavoratore che non aveva dato conto dell’avvenuto parziale soddisfacimento del credito. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato: 1) la violazione dell’art. 1193, comma 2, c.c., sostenendo che la solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 costituisca una garanzia fideiussoria ex lege e che quindi il pagamento dovesse essere imputato ai debiti meno garantiti; 2) la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., assumendo che la condotta non leale di una parte non giustifichi la compensazione delle spese ma al più una condanna alle spese causate da tale condotta; 3) la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la compensazione sulla reciproca soccombenza e su fatti sopravvenuti, ritenendo inoltre che la violazione dell’art. 88 c.p.c. non integri grave ed eccezionale ragione di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il criterio del "debito meno garantito" di cui all’art. 1193, comma 2, c.c. opera solo in presenza di garanzie in senso tecnico (reali o personali) e non può essere esteso alla responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003; ha inoltre rilevato che, anche aderendo a un diverso e più risalente orientamento, la scelta del debito meno garantito è rimessa al giudice di merito. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo: la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, nel regime applicabile, le gravi ed eccezionali ragioni possono essere integrate anche dal comportamento processuale scorretto di una parte e dall’accoglimento solo parziale della domanda; il sindacato di legittimità non può rivalutare il peso concreto di tali ragioni se la motivazione non è apparente. È stata disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
La responsabilità solidale del committente nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore rafforza la tutela creditoria del lavoratore, ma non integra una garanzia in senso tecnico assimilabile a privilegio, pegno, ipoteca o fideiussione ai fini dell’imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c.
Il criterio di imputazione legale del pagamento opera solo se né debitore né creditore abbiano effettuato l’imputazione e va riferito alle garanzie in senso tecnico-giuridico; non è utilizzabile per distinguere debiti assistiti da solidarietà passiva.
La violazione dei doveri di lealtà e probità processuale può rilevare nella regolazione delle spese e, nel caso concreto, è stata valorizzata come elemento che ha giustificato la compensazione integrale.
La censura per violazione della regola della soccombenza è proponibile in cassazione solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
La compensazione delle spese è espressione di potere discrezionale del giudice di merito; le gravi ed eccezionali ragioni devono essere specificate e possono consistere anche nell’oggettiva opinabilità della questione o nella condotta processuale della parte; il controllo di legittimità è limitato alla motivazione apparente o alla violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di pluralità di debiti, l’imputazione legale del pagamento ex art. 1193, comma 2, c.c. presuppone che il criterio si applichi a debiti assistiti da garanzie in senso tecnico; la solidarietà passiva, anche se rafforza la tutela del creditore, non equivale di per sé a una garanzia personale o reale.
- La responsabilità solidale del committente prevista dalla disciplina degli appalti non consente, ai fini dell’imputazione del pagamento, di selezionare il debito "meno garantito" sulla sola base della maggiore o minore facilità di soddisfacimento, salvo che il giudice di merito, nei limiti del caso concreto, adotti comunque una scelta motivata.
- La regolazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve esplicitare specifiche ragioni gravi ed eccezionali; il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del peso di tali ragioni, salvo motivazione apparente o giuridicamente errata.
- La violazione dei doveri di lealtà e probità processuale può incidere sulla statuizione sulle spese e costituire elemento valorizzabile ai fini della compensazione, insieme all’accoglimento solo parziale della domanda.
- La doglianza sulla violazione della regola della soccombenza è utile in cassazione solo se le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa; altrimenti la censura tende a risolversi in una critica alla discrezionalità del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20465/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20469/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20470/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20474/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20477/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20479/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →