Cassazione Civile, Ordinanza n. 02846/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento pubblico erogato anni prima per la costruzione di un oleificio. L'amministrazione, ritenendo che l'opera non fosse stata realizzata o non fosse stata eseguita secondo il progetto finanziato, ha chiesto la restituzione delle somme mediante ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910. La società ha proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che il credito non fosse provato, che l'opera fosse stata comunque realizzata, che vi fosse giudicato preclusivo derivante da precedenti giudizi sulla medesima vicenda e che l'ingiunzione fosse viziata. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: omessa pronuncia sulle eccezioni riproposte in appello; violazione del riparto dell'onere della prova e del principio di non contestazione; violazione del giudicato esterno per effetto di una sentenza di cessazione della materia del contendere e di una sentenza penale assolutoria; omesso esame di indizi e documenti che avrebbero dimostrato la realizzazione dell'opera e carenza di motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato e respinto le eccezioni della cooperativa. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale la pubblica amministrazione opposta assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi del credito; nel caso concreto, però, la Corte territoriale aveva correttamente posto a carico della cooperativa la prova del fatto impeditivo, cioè dell'esatto adempimento, e aveva comunque valorizzato una prova positiva dell'inadempimento. Ha respinto il terzo motivo perché una sentenza di cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale e l'assoluzione penale non vincola il giudice civile se non ricorrono i presupposti dell'art. 652 c.p.p., non allegati e comunque non idonei a escludere automaticamente la responsabilità della società. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quarto motivo, sia perché diretto a rivalutare il merito e privo di adeguata specificazione dei documenti richiamati, sia perché la motivazione della sentenza impugnata era chiara nel ritenere provata la realizzazione dell'opera in luogo diverso e comunque non provato il completamento dell'intervento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale la pubblica amministrazione opposta, quale attrice sostanziale, deve provare i fatti costitutivi del credito; il debitore opponente deve provare i fatti impeditivi o l'esatto adempimento
invocato dalla ricorrente per sostenere omessa pronuncia; la censura è stata respinta perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato le eccezioni
richiamato in relazione al principio di non contestazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione e trascrizione del contenuto degli atti
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione delle prove
richiamato dalla ricorrente in relazione alla riproposizione delle eccezioni assorbite
artt. 2 e 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639
richiamati in relazione alla disciplina dell'ingiunzione fiscale e alla pretesa restitutoria dell'amministrazione
art. 3 del r.d. n. 639 del 1910
norma che disciplina l'opposizione all'ingiunzione fiscale; la P.A. opposta è considerata attrice sostanziale nel relativo giudizio
richiamato per affermare l'inammissibilità di censure prive di adeguata indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti
la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel civile solo quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma, non dimostrati nel caso concreto
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza in cassazione
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la motivazione depositata nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
richiamato per l'aumento delle spese liquidate del 30% in presenza di manifesta infondatezza del ricorso
Sez. U, sent. n. 13533 del 30/10/2001
utilizzata per il criterio generale di riparto dell'onere della prova nelle controversie aventi origine da un rapporto assimilabile al contratto
Sez. 3, ord. n. 23346 del 26/07/2022
richiamata come precedente sul riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale
Sez. 3, ord. n. 9381 del 08/04/2021
richiamata come precedente sul riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale
Sez. 6-5, ord. n. 4167 del 19/02/2020
richiamata per il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale
Sez. L, sent. n. 7185 del 25/03/2010
richiamata per escludere efficacia di giudicato sostanziale alla cessazione della materia del contendere
Sez. 3, sent. n. 12887 del 04/06/2009
richiamata sul medesimo principio relativo alla cessazione della materia del contendere
Sez. U, sent. n. 1048 del 28/09/2000
richiamata come leading case sull'inidoneità della cessazione della materia del contendere a formare giudicato sostanziale
Sez. 3, sent. n. 33761 del 19/12/2019
richiamata per affermare che la rinuncia alla domanda estingue l'azione, non il diritto sostanziale
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, la pubblica amministrazione opposta assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
- Quando il credito pubblico deriva dall'inadempimento di obblighi connessi a un rapporto di natura negoziale o assimilabile, il riparto dell'onere della prova segue i principi generali delle controversie contrattuali: l'attore prova l'esistenza del titolo e il credito, il convenuto prova l'esatto adempimento o l'impossibilità non imputabile.
- La censura per omessa pronuncia è infondata se dagli atti risulta che il giudice di merito abbia effettivamente esaminato e respinto le eccezioni riproposte.
- La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere non contiene un accertamento sul merito e non è idonea a formare giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta.
- La rinuncia alla domanda nel giudizio precedente estingue l'azione processuale ma non incide, di per sé, sull'esistenza del diritto sostanziale sottostante.
- La sentenza penale di assoluzione vincola il giudice civile solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 652 c.p.p.; l'assoluzione di un amministratore non esclude automaticamente la responsabilità civile della società amministrata.
- Le censure che mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione se non denunciano specifici errori di diritto o omissioni rilevanti e se non rispettano gli oneri di specificazione e trascrizione degli atti e documenti.
- La revoca del provvedimento concessorio di un finanziamento pubblico può determinare la caducazione degli atti di erogazione connessi e giustificare la richiesta di restituzione delle somme, ove sia provato l'inadempimento alle condizioni del contributo.
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