Cassazione Civile, Ordinanza n. 25510/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di processo verbale di constatazione, l'Ufficio ha emesso due avvisi di accertamento per IRPEF, addizionali, IRAP e IVA relativi agli anni 2007 e 2008, contestando maggiori ricavi desunti dal redditometro in ragione del possesso di un'autovettura, di un immobile e di cavalli da corsa. Il contribuente ha impugnato gli atti e la CTP li ha annullati; la CTR, in appello dell'Ufficio, ha accolto solo parzialmente il gravame, rideterminando il reddito e annullando le sanzioni per asserita incertezza giurisprudenziale. L'Agenzia ha ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per errata applicazione delle presunzioni redditometriche e dell'onere della prova; 3) violazione delle norme sulle sanzioni e sull'obiettiva incertezza normativa. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale lamentando, a sua volta, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi quanto alla riduzione del reddito per somme provenienti dal padre e quanto al numero effettivo dei cavalli posseduti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia e fondato anche il ricorso incidentale del contribuente, entrambi per vizio di motivazione apparente della sentenza della CTR. Ha affermato che la decisione di merito aveva ridotto il reddito con criteri generici e indeterminati, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito, e che era priva di adeguata motivazione anche la disapplicazione delle sanzioni per asserita incertezza giurisprudenziale. In conseguenza della nullità della sentenza impugnata, gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di accertamento sintetico/redditometro, l'Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni legali, gravando sul contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale base normativa dell'accertamento dei maggiori ricavi contestati.
Il riparto dell'onere della prova impone al contribuente di dimostrare con elementi certi la diversa provenienza delle somme o la non imponibilità dei redditi presunti.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disapplicazione delle sanzioni richiede una situazione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma, che deve essere specificamente motivata.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le sanzioni non sono eliminabili in assenza dei presupposti normativi che giustifichino l'esclusione della punibilità amministrativa tributaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per la dedotta violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali richiamate.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato nel ricorso incidentale per omesso esame di fatti decisivi.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limiti ad affermazioni apodittiche o a formule di stile, senza indicare in modo intelligibile gli elementi fattuali e giuridici posti a base della decisione.
- In materia di accertamento sintetico, se opera una presunzione legale a favore dell'Ufficio, il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e non meramente congetturale sulla diversa provenienza delle somme o sulla non imponibilità delle spese contestate.
- La riduzione del reddito accertato non può essere affidata a criteri generici o indeterminati; il giudice deve spiegare perché ritiene attendibile ciascun fattore correttivo e in quale misura incida sulla base imponibile.
- La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa o giurisprudenziale richiede una motivazione puntuale sulle ragioni dell'incertezza, non essendo sufficiente un richiamo assertivo a un preteso contrasto interpretativo.
- Quando la sentenza di merito è nulla per difetto di motivazione, i motivi ulteriori che presuppongono la validità della decisione possono restare assorbiti.
- Il vizio di motivazione apparente può essere dedotto sia dalla parte pubblica sia dal contribuente, ove la sentenza non consenta il controllo sul percorso logico seguito dal giudice di merito.
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