Sentenza del 01/10/2018 n. 4108 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Contratti di coassicurazione - Commissioni di delega - Esenzione Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad A. S.p.A. il mancato assoggettamento a IVA delle commissioni di delega percepite nell’ambito di contratti di coassicurazione, recuperando maggiore IVA, interessi e sanzioni. Secondo l’Ufficio, la delega alla gestione del rapporto assicurativo costituiva un autonomo rapporto di mandato, distinto dall’operazione assicurativa e quindi imponibile. La contribuente sosteneva invece che tali commissioni fossero comprese, o comunque accessorie, alle operazioni assicurative esenti, poiché la delegataria assumeva pro quota il rischio assicurato ed eseguiva attività necessarie alla gestione del contratto e dei sinistri.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto sia l’appello principale dell’Agenzia sia l’appello incidentale della contribuente, confermando la sentenza di primo grado e annullando l’atto di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che le prestazioni svolte dalla coassicuratrice delegataria fossero parte integrante o, in ogni caso, accessorie all’operazione assicurativa esente da IVA. La commissione di delega non remunerava quindi un servizio autonomo di mandato, ma attività strumentali alla gestione e all’esecuzione del contratto assicurativo. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, numeri 2 e 9, d.P.R. 633/1972
"operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio" e "prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni" assicurative
L’esenzione IVA comprende le operazioni assicurative e le prestazioni direttamente riconducibili o accessorie alla loro esecuzione. Nel caso concreto, la gestione delegata del contratto di coassicurazione è stata ritenuta parte dell’operazione assicurativa o, alternativamente, prestazione accessoria.
"Qualora la medesima assicurazione ... sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota"
La coassicurazione comporta la ripartizione pro quota del rischio tra più assicuratori. La delegataria, pur gestendo il rapporto unitario, resta coassicuratrice e assume direttamente una quota del rischio verso l’assicurato.
"Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra"
L’Agenzia aveva qualificato la convenzione di delega come mandato autonomo. Il giudice ha ritenuto però prevalente la sua connessione funzionale e contrattuale con l’operazione assicurativa, escludendo l’autonoma imponibilità della commissione.
Art. 135 della direttiva 2006/112/CE
"Gli Stati membri esonerano ... le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione"
La disciplina unionale impone di considerare esenti le prestazioni che, valutate economicamente e unitariamente, integrano il servizio assicurativo o ne consentono l’esecuzione.
La nozione civilistica di assicurazione presuppone l’assunzione di un rischio verso il pagamento di un premio. La sentenza ha valorizzato il fatto che la delegataria fosse direttamente vincolata all’assicurato e assumesse una quota del rischio.
Art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
La norma è richiamata in relazione all’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento e all’allegazione degli atti presupposti. La decisione è stata tuttavia definita principalmente sulla base dell’insufficienza probatoria dell’Ufficio e della qualificazione IVA delle commissioni.
Il giudice ha valorizzato la documentazione contabile prodotta dalla contribuente, non adeguatamente contestata dall’Ufficio, quale elemento contrario alla ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell’accertamento.
Massime di principio
- Nella coassicurazione, le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria possono beneficiare dell’esenzione IVA quando la delegataria è parte del rapporto assicurativo, assume direttamente una quota del rischio ed è vincolata contrattualmente all’assicurato.
- La denominazione del compenso come "commissione di delega" o la qualificazione civilistica della delega come mandato non sono decisive: occorre verificare la funzione economica concreta della prestazione e il suo collegamento con l’esecuzione del contratto assicurativo.
- Le attività di gestione del contratto, liquidazione dei sinistri, gestione del contenzioso e altri adempimenti strumentali possono essere considerate comprese nell’operazione assicurativa o accessorie ad essa, seguendone il regime di esenzione IVA.
- L’esenzione non si applica automaticamente a ogni servizio tra imprese assicuratrici: è necessario accertare l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’assicurato e l’effettiva assunzione, anche pro quota, del rischio assicurato.
- L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare concretamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria e non può fondare l’accertamento soltanto su segnalazioni relative a soggetti terzi, senza verifiche dirette sulla contabilità del contribuente.
- La documentazione contabile prodotta dal contribuente e non specificamente contestata può assumere rilievo decisivo nel dimostrare l’inesistenza o l’erroneità dei rapporti economici contestati.
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