Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/10/2018 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Asti

Il contraddittorio - Il contraddittorio nei tributi "non armonizzati" e in quelli "armonizzati".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguarda la violazione del diritto al contraddittorio prima dell'emanazione dell'atto tributario. Il principio non può essere considerato rispettato per il solo fatto che il contribuente non abbia presentato memorie o osservazioni ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Secondo Cassazione n. 24823/2015, per i tributi non armonizzati l'obbligo di contraddittorio sussiste soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; per i tributi armonizzati, invece, la mancata instaurazione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto, purché il contribuente dimostri concretamente quali difese avrebbe esercitato e che tali ragioni non siano meramente pretestuose.

La decisione

Il principio affermato distingue tra tributi non armonizzati e tributi armonizzati. Nei primi, l'assenza di contraddittorio non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto, salvo che una specifica norma lo imponga. Nei secondi, la violazione del contraddittorio può invalidare l'atto, ma il contribuente deve indicare in giudizio le concrete ragioni difensive che avrebbe fatto valere durante il procedimento. Dal testo fornito non emerge l'esito di una controversia concreta, ma soltanto il principio giuridico elaborato dalla Corte di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    mancata presentazione di memorie o osservazioni

    La mancata presentazione di memorie o osservazioni non equivale a un consapevole rifiuto del contraddittorio e non sostituisce l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio quando previsto.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    Il contraddittorio costituisce una fase essenziale del procedimento accertativo, ma la sua obbligatorietà dipende dalla natura del tributo e dalla presenza di una specifica previsione normativa, secondo la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 24823/2015

    Per i tributi non armonizzati l'obbligo di contraddittorio sussiste solo nei casi previsti dalla legge. Per i tributi armonizzati, la violazione può comportare l'invalidità dell'atto se il contribuente dimostra concretamente le difese che avrebbe svolto e la loro non pretestuosità.

Massime di principio

  • Prima di invocare la violazione del contraddittorio occorre verificare se il tributo sia armonizzato o non armonizzato e se una norma specifica imponga il contraddittorio preventivo.
  • Nei tributi non armonizzati la mera assenza di contraddittorio, in mancanza di una previsione normativa specifica, non determina automaticamente l'annullamento dell'atto.
  • Nei tributi armonizzati il contribuente deve dimostrare un pregiudizio concreto, indicando le ragioni difensive che avrebbe potuto presentare durante il procedimento.
  • La mancata presentazione di memorie o osservazioni non consente all'Amministrazione di considerare automaticamente rinunciato il diritto al contraddittorio.
  • Le difese del contribuente devono essere specifiche e plausibili: allegazioni generiche o meramente formali difficilmente sono sufficienti a ottenere l'invalidità dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.