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Sentenza

Sentenza del 01/10/2018 n. 16 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

IRES Emendabilità della dichiarazione dei Redditi REDDITI

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il riconoscimento della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla cosiddetta Tremonti Ambientale, ai sensi dell'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000, relativa a un impianto idroelettrico acquisito dalla società tramite leasing. AX s.r.l. aveva riapprovato il bilancio e presentato una dichiarazione integrativa a favore, indicando l'investimento ambientale e le relative perdite fiscali. L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l'agevolazione sostenendo che la dichiarazione non fosse emendabile oltre i termini ordinari, che l'agevolazione costituisse un'opzione non esercitata tempestivamente, che il calcolo del sovraccosto ambientale fosse inattendibile e che le rate di leasing e gli ammortamenti fossero stati erroneamente inclusi tra i costi operativi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Aosta aveva accolto i ricorsi della società. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto emendabile la dichiarazione dei redditi, qualificando l'omessa indicazione dell'investimento come errore contabile derivante dall'incertezza interpretativa della disciplina, e non come rinuncia tacita a un'opzione agevolativa. Ha inoltre ritenuto sufficientemente documentato il calcolo dell'investimento ambientale mediante la perizia di parte e ha considerato ammissibile l'inclusione degli ammortamenti e dei costi di leasing nella determinazione dei costi operativi, in assenza di specifiche esclusioni normative. Il controllo automatizzato e la conseguente cartella sono stati ritenuti inefficaci in quanto la questione era assorbita dall'accertata spettanza dell'agevolazione. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità e l'incertezza normativa della vicenda.

Norme richiamate

  • Legge n. 388/2000, art. 6, commi 13-19

    Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio ambientale.

    La detassazione riguarda il sovraccosto ambientale, determinato confrontando il costo dell'investimento ammissibile con quello di un investimento tradizionale alternativo e considerando i vantaggi economici dell'investimento ambientale.

  • D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis

    La disposizione disciplina la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore. Secondo la giurisprudenza richiamata, il termine amministrativo previsto per l'integrativa non impedisce al contribuente di far valere in giudizio errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, quando incidono sulla reale obbligazione tributaria.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. La pretesa derivante dal controllo è stata ritenuta assorbita e inefficace poiché fondata sulla medesima dichiarazione integrativa la cui correttezza sostanziale era stata riconosciuta.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    Richiamato quale base dell'avviso di accertamento parziale emesso dall'Agenzia delle Entrate.

  • D.P.R. n. 322/1998, art. 1

    Richiamato dall'Amministrazione per contestare la presentazione di una dichiarazione con dati incompleti o inesatti; la contestazione è stata superata dal riconoscimento dell'errore emendabile.

  • Codice civile, art. 2425

    La classificazione civilistica dei costi è stata utilizzata per ritenere che gli ammortamenti rientrino tra i costi operativi, non essendo prevista una specifica esclusione nella disciplina agevolativa.

  • Costituzione, art. 53

    Il principio di capacità contributiva sostiene la possibilità di correggere in sede contenziosa una dichiarazione errata, evitando che il contribuente sia assoggettato a un'imposta superiore a quella effettivamente dovuta per legge.

  • Regolamento CE n. 800/2008 e Regolamento UE n. 651/2014

    Richiamati come disciplina europea degli aiuti di Stato e dei costi ammissibili per gli investimenti ambientali; la Commissione li ha considerati compatibili con l'inclusione degli ammortamenti nel calcolo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 15063/2002

    La dichiarazione dei redditi affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, è in linea di principio emendabile e ritrattabile.

    La dichiarazione fiscale è una mera esternazione di scienza e giudizio, non un atto negoziale irrevocabile; pertanto può essere corretta quando comporti un'imposizione maggiore di quella prevista dalla legge.

  • Cassazione, ordinanza n. 21740/2015

    Ha ribadito che il contribuente può contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, indipendentemente dal termine previsto per la dichiarazione integrativa.

Massime di principio

  • In linea generale, una dichiarazione fiscale può essere corretta quando contiene errori di fatto o di diritto che determinano un'imposta maggiore rispetto a quella legalmente dovuta, anche se l'errore non è immediatamente rilevabile dal controllo formale.
  • La mancata indicazione originaria di un'agevolazione non equivale automaticamente a una rinuncia tacita o a una decadenza: una simile conseguenza deve essere prevista espressamente dalla legge.
  • Quando l'omissione deriva da obiettiva incertezza interpretativa della disciplina, può essere qualificata come errore contabile emendabile, soprattutto se il contribuente ricostruisce correttamente la contabilità e documenta l'investimento.
  • Il termine per presentare una dichiarazione integrativa opera sul piano amministrativo e non impedisce necessariamente al contribuente di difendersi in giudizio contro una maggiore pretesa fiscale, provando l'erroneità dei dati dichiarati.
  • Per le agevolazioni basate sul sovraccosto ambientale è essenziale una perizia analitica, coerente e tecnicamente documentata, che individui l'investimento ambientale, l'investimento tradizionale alternativo e il metodo di calcolo.
  • In assenza di una specifica esclusione normativa, gli ammortamenti possono essere considerati costi operativi ai fini del calcolo dell'investimento agevolabile; la loro inclusione deve però essere adeguatamente motivata e coerente con i principi contabili e con la disciplina europea.
  • Una contestazione dell'Amministrazione fondata su rilievi tecnici generici può essere respinta se il contribuente produce una perizia dettagliata e l'Ufficio non contrappone una dimostrazione tecnica analitica.
  • Una decisione favorevole sulla questione principale può assorbire le contestazioni relative a un controllo automatizzato fondato sui medesimi dati, anche senza una pronuncia autonoma su ogni singolo profilo.

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