Sentenza del 01/10/2018 n. 19 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Processo Tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società di avere effettuato una cessione fittiziamente non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 38-quater del D.P.R. 633/1972, relativa a un orologio Patek Philippe del valore di circa 25.000 euro. Secondo l'Ufficio, l'orologio sarebbe stato formalmente venduto a un cliente di Taiwan, ma in realtà consegnato in Italia a un soggetto diverso, con conseguente violazione della disciplina IVA e degli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni imponibili. La società sosteneva invece che il bene fosse stato effettivamente spedito fuori dall'Unione europea e che l'accertamento non fosse supportato da adeguate prove.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto non provata la cessione del bene in Italia e ha valorizzato la documentazione e le testimonianze acquisite anche nel procedimento penale, conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste. Le richieste subordinate dell'Ufficio, comprese quelle relative alle sanzioni, non sono state esaminate o comunque non sono state accolte, non ravvisandosi un danno erariale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
Art. 38-quater del D.P.R. 633/1972
La non imponibilità IVA per le cessioni a viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea richiede che il bene sia effettivamente destinato all'esportazione. Nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto dimostrato che l'orologio fosse stato spedito fuori dall'UE e non ceduto in Italia.
Art. 115 c.p.c.
La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite. La Commissione ha ritenuto che la contestazione dell'Ufficio fosse priva di adeguato riscontro probatorio, mentre la società aveva prodotto elementi documentali e testimoniali idonei a dimostrare l'esportazione.
Art. 2697 c.c.
La parte che intende far valere una pretesa deve provarne i fatti costitutivi. L'Amministrazione non ha dimostrato che il bene fosse stato consegnato in Italia al soggetto diverso dal cliente estero.
Art. 6 del D.Lgs. 471/1997
Prevede sanzioni per violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni IVA. La richiesta subordinata di applicazione delle sanzioni non è stata accolta, non essendo stata dimostrata la violazione sostanziale né un danno erariale.
Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992
Disciplina il procedimento di reclamo-mediazione in materia tributaria. La questione di improcedibilità sollevata dall'Ufficio in via subordinata non è stata esaminata.
Art. 15 del D.Lgs. 546/1992
Consente la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi. In ragione della complessità della causa, le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta una cessione non imponibile sostenendo che il bene sia rimasto in Italia, deve fornire elementi probatori concreti e non può basarsi soltanto su presunzioni o dubbi.
- Per applicare il regime di non imponibilità collegato all'esportazione, assume rilievo decisivo la prova dell'effettiva uscita del bene dall'Unione europea, fornita ad esempio da documenti di spedizione, documentazione doganale e testimonianze coerenti.
- Nel processo tributario opera il cosiddetto doppio binario rispetto al procedimento penale: la sentenza penale non determina automaticamente l'esito tributario, ma le prove raccolte e una pronuncia assolutoria possono essere valorizzate dal giudice tributario quando risultano pertinenti e convincenti.
- La prevalenza della sostanza sulla forma può impedire il recupero dell'IVA quando l'effettiva esportazione del bene è dimostrata, anche se l'Amministrazione evidenzia irregolarità formali non accompagnate dalla prova di una concreta evasione o di un danno erariale.
- Le sanzioni per violazioni formali degli obblighi IVA richiedono comunque l'accertamento della specifica violazione e, secondo l'impostazione seguita nella sentenza, non possono essere applicate in assenza di un concreto pregiudizio fiscale adeguatamente dimostrato.
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