Sentenza del 01/10/2018 n. 15 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO AI FINI IMU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, sostenendo che l'immobile, già albergo ma da tempo inutilizzato e privo degli elementi necessari all'uso, avrebbe dovuto essere considerato privo di rendita oppure classificato in categoria F/2 o F/3. Secondo la ricorrente, il classamento D/2 con rendita catastale di Euro 45.244,72, successivamente ridotta a Euro 22.622,00, era illegittimo e non avrebbe dovuto essere utilizzato dal Comune per determinare l'IMU. La società sosteneva inoltre che il successivo classamento in categoria F/2, con rendita zero, dimostrasse retroattivamente l'erroneità del precedente classamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado e respingendo il ricorso della società. Gli avvisi IMU sono stati ritenuti legittimi perché il Comune aveva applicato le rendite catastali risultanti dagli atti nel periodo di riferimento: categoria D/2 con rendita di Euro 45.244,72 dal 26 marzo 2013 e rendita ridotta a Euro 22.622,00 dal 12 settembre 2013. Il successivo classamento in categoria F/2, effettuato nel 2016, non è stato ritenuto retroattivo, trattandosi di un nuovo classamento con efficacia ex nunc e non di una rettifica in autotutela con efficacia ex tunc. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 13, comma 4, D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011
In presenza di un immobile accatastato in categoria ordinaria, con attribuzione di rendita definitiva, l'I.M.U. deve essere versata sulla base della rendita iscritta in atti catastali nell'anno di riferimento.
Ai fini IMU rileva la rendita catastale risultante dagli atti nel periodo d'imposta considerato. Un successivo cambiamento del classamento non modifica automaticamente il debito relativo alle annualità precedenti.
Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino all'ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino a quando il fabbricato risulta costruito, ricostruito o ristrutturato e comunque utilizzato.
La disposizione disciplina la tassazione dell'area edificabile durante determinate fasi di costruzione, demolizione o ristrutturazione. Nel caso concreto, tuttavia, la decisione è stata fondata principalmente sulla rendita catastale vigente, senza applicare in via principale il criterio del valore dell'area.
Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
Riduzione prevista per gli immobili inagibili.
L'inagibilità può comportare una riduzione della base imponibile secondo i presupposti di legge, ma non elimina di per sé la rilevanza della rendita catastale definitiva vigente.
Art. 38, comma 1, D.P.R. n. 917/1986
La pronuncia richiama la distinzione tra un nuovo classamento, normalmente efficace ex nunc, e una rettifica in autotutela di un classamento erroneo, che può avere efficacia ex tunc.
Cass. n. 7042/2014
La sentenza è richiamata per distinguere la modifica del classamento con efficacia retroattiva, quando corregge un errore originario, dal mero riesame o nuovo classamento, che opera per il futuro.
Massime di principio
- Per determinare l'IMU di una specifica annualità occorre fare riferimento alla categoria e alla rendita catastale risultanti negli atti catastali per quell'anno, salvo che una rettifica catastale espressamente retroattiva abbia modificato il classamento originario.
- Un successivo accatastamento in categoria F/2 o F/3, con rendita zero o assente, non rende automaticamente inesigibile l'IMU per gli anni precedenti: occorre verificare se si tratta di un nuovo classamento ex nunc oppure della correzione retroattiva di un errore preesistente.
- Lo stato di abbandono, l'inagibilità o l'assenza di utilizzazione economica dell'immobile non determinano necessariamente l'assenza di imposizione; possono incidere solo nei limiti e con le riduzioni previste dalla normativa.
- Se il contribuente ritiene errato un classamento vigente, deve contestarlo tempestivamente o chiedere una rettifica in autotutela specificando l'eventuale efficacia retroattiva. La semplice presentazione di una nuova variazione catastale non basta, di regola, a ricalcolare retroattivamente l'imposta.
- Il Comune, nel liquidare l'IMU, può legittimamente utilizzare le risultanze catastali ufficiali vigenti nel periodo d'imposta, anche se il classamento è successivamente contestato, salvo sospensione, annullamento o rettifica con effetti retroattivi.
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