Sentenza del 01/10/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Specificità' dei motivi di appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva annullato il disconoscimento della detassazione ambientale prevista dall'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000. Secondo l'Ufficio, la società aveva sottostimato i costi dell'investimento alternativo e non aveva correttamente considerato i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica. La società, con appello incidentale, ha contestato il mancato riconoscimento della detassazione del 50% prevista per l'acquisto di due turbine ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 78/2009, sostenendo che l'investimento fosse stato realizzato entro il 30 giugno 2010, e ha chiesto anche la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale della società, confermando integralmente la sentenza di primo grado. L'appello dell'Agenzia è stato ritenuto ammissibile perché conteneva critiche specifiche alla motivazione della sentenza, ma infondato nel merito: l'Ufficio non aveva dimostrato, con una perizia tecnica contrapposta, gli errori della perizia asseverata prodotta dalla società e non poteva considerare automaticamente tutti i ricavi dalla vendita di energia come benefici da sottrarre all'investimento agevolabile. È stato inoltre confermato il disconoscimento della detassazione relativa alle turbine, poiché la società non ha provato la consegna entro il 30 giugno 2010; l'unica fattura riferibile alla società era successiva a tale data. Le sanzioni non sono state disapplicate, non essendovi incertezza normativa ma soltanto una carenza di prova documentale. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000 (Tremonti ambientale)
quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali
L'agevolazione riguarda soltanto i costi di investimento supplementari, o sovraccosti, necessari per conseguire obiettivi di tutela ambientale rispetto a un investimento ordinario alternativo. Devono essere sottratti i soli benefici economici direttamente conseguenti all'investimento ambientale, come maggiori ricavi dovuti a maggiore produttività, risparmi di spesa o produzioni accessorie, non tutti i ricavi generati dall'attività.
Art. 5, comma 1, D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 (Tremonti-ter)
investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature realizzati tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010
La detassazione del 50% richiede che l'investimento sia realizzato entro il termine previsto. Nel caso esaminato, il momento rilevante è stato individuato nella consegna dei macchinari, la cui prova deve essere fornita con documentazione riferibile direttamente al contribuente.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
termine di 60 giorni per la formulazione di osservazioni dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni
Il termine dilatorio è stato ritenuto applicabile, secondo la giurisprudenza richiamata, agli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente. Non opera automaticamente negli accertamenti svolti senza tali attività.
Art. 8, D.Lgs. n. 546/1992
disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme
La disapplicazione richiede una concreta incertezza o oscurità normativa. Non è sufficiente che vi siano difficoltà nella valutazione delle prove o nella ricostruzione documentale dell'investimento.
Art. 180, D.P.R. n. 207/2010
stato di avanzamento dei lavori nell'ambito della normativa sugli appalti pubblici
L'efficacia probatoria dello stato di avanzamento lavori prevista dalla disciplina degli appalti pubblici non può essere invocata se non è dimostrata l'applicabilità della normativa e non è chiarito il rapporto contrattuale tra i soggetti coinvolti.
Cass. Sez. Unite, sentenza n. 23299/2011 e Cass. nn. 14611/2017, 14908/2014, 1224/2007
l'atto d'appello deve contenere una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico
L'appello tributario è specifico e ammissibile quando individua le statuizioni contestate e formula critiche motivate al percorso logico-giuridico della sentenza. La mera riproduzione delle argomentazioni già svolte in primo grado, senza confronto con la motivazione impugnata, determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- Un appello non deve limitarsi a ripetere le tesi già esposte in primo grado: deve indicare chiaramente quali statuizioni vengono contestate e spiegare perché la motivazione del primo giudice sarebbe errata.
- Per beneficiare di un'agevolazione ambientale fondata sul criterio dell'approccio incrementale, occorre dimostrare il sovraccosto rispetto a un'alternativa ordinaria e quantificare soltanto i vantaggi economici direttamente prodotti dalla componente ambientale.
- La contestazione tecnica dell'Amministrazione finanziaria non è normalmente sufficiente, da sola, a superare una perizia asseverata dettagliata: è opportuno produrre una valutazione tecnica alternativa, specifica e documentata.
- Per le agevolazioni legate all'acquisto di beni entro una determinata scadenza, il contribuente deve provare il momento di realizzazione dell'investimento, normalmente mediante documenti di consegna o altra documentazione riferibile direttamente al suo rapporto contrattuale.
- Documenti intestati a società diverse dal contribuente non dimostrano automaticamente l'acquisto o la consegna del bene al soggetto che invoca l'agevolazione.
- L'incertezza probatoria non equivale a obiettiva incertezza normativa: le sanzioni possono essere disapplicate solo quando la norma è realmente oscura o contraddittoria, non quando manca la prova dei fatti agevolabili.
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