Cassazione Civile, Ordinanza n. 15273/2025 del 08/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
L'avvocato, nominato difensore d'ufficio di un imputato nel procedimento penale dinanzi alla Corte di cassazione, ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che, in parziale accoglimento della sua opposizione al decreto di liquidazione, aveva liquidato il compenso professionale in euro 1.140,00 oltre accessori e aveva riconosciuto le spese del giudizio di opposizione in euro 372,00. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle norme sui parametri forensi e sul patrocinio/difesa d'ufficio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto assumere a riferimento i valori medi e non i minimi, e che non avrebbe considerato l'impegno professionale svolto, l'esito favorevole del procedimento penale e le spese esenti documentate. Con il secondo motivo ha denunciato nullità per omessa motivazione, assumendo che l'ordinanza non giustificasse l'uso dei minimi tabellari. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione delle norme sui compensi professionali, censurando la liquidazione omnicomprensiva anziché per fasi e la ritenuta applicazione di una decurtazione non consentita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo solo nei limiti relativi alle spese esenti, ritenendo invece corretta la scelta della Corte d'appello di liquidare il compenso sui valori minimi e di applicare poi la riduzione prevista dall'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito e ha integrato il dispositivo riconoscendo al ricorrente la somma di euro 13,25 a titolo di spese esenti documentate. Ha confermato la statuizione sulle spese del giudizio di opposizione e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato come parametro sui compensi professionali, ma non ritenuto ostativo alla liquidazione effettuata dalla Corte territoriale nei limiti delle tariffe e della disciplina speciale applicabile
art. 12, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37
richiamato in relazione alla determinazione dei compensi professionali; la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione sui valori minimi con successiva riduzione prevista dalla disciplina speciale
richiamato ai fini della regolazione delle spese, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione
richiamato ai fini della regolazione delle spese, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per i motivi relativi alla determinazione del compenso e alla liquidazione omnicomprensiva
art. 106-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, nella specifica ipotesi del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, l'ulteriore decurtazione del compenso già determinato entro i valori tariffari; la Corte ne conferma l'applicazione anche sui minimi
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
interpretato nel senso che la media dei valori tariffari costituisce limite massimo e non parametro obbligatorio di liquidazione, potendo il compenso essere riconosciuto anche al di sotto della media purché non sotto i minimi
richiamato per delimitare il controllo sulla motivazione al minimo costituzionale
richiamato dalla parte ricorrente per censurare la liquidazione del compenso professionale; la Corte ne ha escluso la violazione
art. 4, commi 1 e 5, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37
richiamato in tema di criteri di liquidazione per fasi e parametri professionali; la doglianza è stata ritenuta infondata
tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55/2014
richiamata come tabella applicabile ai giudizi dinanzi alla Corte d'appello ai fini della liquidazione del compenso
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato per la verifica dell'allegazione e documentazione delle spese esenti prodotte con il ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato e nelle liquidazioni del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, la media dei valori tabellari opera come limite massimo e non come criterio obbligatorio di liquidazione; il giudice può liquidare anche sotto la media, purché non al di sotto dei minimi.
- La riduzione prevista dall'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 può essere applicata anche quando il compenso sia stato determinato sui valori minimi, poiché si tratta di disciplina speciale riferita alla peculiare fattispecie della difesa d'ufficio dell'imputato irreperibile.
- La censura per vizio motivazionale è ammissibile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile nella valutazione del pregio dell'attività svolta.
- È ammissibile la liquidazione delle spese esenti documentate e specificamente allegate, purché risultino provate e ritualmente richiamate nel ricorso; la loro omissione nella liquidazione può essere corretta in sede di legittimità anche con decisione nel merito, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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