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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19161/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (coniuge)

La controversia

Nel giudizio di separazione tra ex coniugi erano stati emessi provvedimenti provvisori relativi al mantenimento della moglie e delle figlie. La creditrice aveva notificato precetto per il pagamento di somme riferite sia al proprio assegno di mantenimento sia al mantenimento delle figlie. L'opponente aveva reagito con opposizione all'esecuzione sostenendo che, per effetto della sentenza di primo grado definitoria della separazione, il credito per le figlie fosse venuto meno e, conseguentemente, il precetto fosse integralmente inefficace. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione annullando integralmente il precetto; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza d'appello per composizione del collegio con giudice ausiliario; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'illegittimità dell'annullamento totale del precetto, perché comprendeva anche il credito della moglie non toccato dalla revoca; errata interpretazione del giudicato in ordine alla decorrenza della revoca dell'assegno per le figlie; motivazione apparente della sentenza d'appello per avere aderito acriticamente alla decisione di primo grado sulla retroattività della cessazione del mantenimento delle figlie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla composizione del collegio d'appello alla luce della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima solo nei limiti temporali e con la regola transitoria che consentiva la partecipazione di un giudice ausiliario per collegio; ha accolto il secondo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della Corte territoriale sul gravame relativo alla quota del precetto riferita al mantenimento della moglie; ha accolto anche il quarto motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello era meramente adesiva e quindi apparente rispetto alla censura sulla decorrenza della revoca del mantenimento delle figlie; ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese, per nuovo esame delle questioni accolte.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    La nullità dedotta per la composizione del collegio non sussiste, poiché la sentenza d'appello era stata resa in un periodo in cui la partecipazione di un giudice ausiliario nel collegio era ancora ritenuta legittima nei limiti indicati dalla pronuncia della Corte costituzionale richiamata dalla Cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutti i motivi di gravame; l'omesso esame della censura relativa alla quota del precetto concernente il mantenimento della moglie integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla per motivazione apparente quando non rende intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta un richiamo generico o adesivo alla decisione di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale usato per denunciare sia l'omessa pronuncia sia la motivazione apparente, quali vizi di nullità della sentenza.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato in relazione alla censura di errata interpretazione del giudicato e della successione dei titoli giudiziali che regolavano il mantenimento.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per contestare l'interpretazione del giudicato formatosi sui provvedimenti relativi al mantenimento delle figlie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata solo per il rito camerale di decisione in Cassazione.

  • art. 106 Cost.

    È il parametro costituzionale alla base della declaratoria di illegittimità parziale della disciplina dei giudici ausiliari, richiamata per escludere la nullità della sentenza d'appello.

  • art. 32 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Richiamato per individuare il termine transitorio entro cui è rimasta legittima la partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi d'appello.

  • d.l. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62-72

    Richiamati quale disciplina dei giudici ausiliari d'appello, dichiarata costituzionalmente illegittima solo nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.

  • L. 9 agosto 2013, n. 98

    Norma di conversione del decreto-legge relativo ai giudici ausiliari, menzionata nel richiamo alla disciplina scrutinata dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • La composizione del collegio d'appello non è viziata da nullità se la partecipazione del giudice ausiliario rientra nel regime transitorio ritenuto costituzionalmente compatibile.
  • Il giudice di appello deve decidere specificamente su ciascun motivo di gravame: l'omissione di pronuncia su una censura autonoma determina nullità della sentenza.
  • Quando il primo giudice abbia annullato integralmente un precetto fondato su crediti eterogenei, il giudice dell'impugnazione deve distinguere le diverse poste creditorie e non può omettere di esaminare quelle non incise dalla revoca del titolo esecutivo.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se consente di ricostruire, attraverso la sentenza d'appello e quella richiamata, un percorso argomentativo comprensibile e riferito ai motivi di gravame; un rinvio adesivo e apodittico integra motivazione apparente.
  • La mera adesione alle conclusioni del primo giudice, senza confronto con le specifiche doglianze dell'appellante, non soddisfa l'obbligo di motivazione e comporta la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSeparazione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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