Cassazione Civile, Ordinanza n. 00915/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società e assicurazioni)
La controversia
La lite origina da un sinistro stradale avvenuto in un’intersezione urbana tra due autovetture. Un conducente chiedeva il risarcimento dei danni assumendo la responsabilità esclusiva dell’altra conducente e della società proprietaria del veicolo da questa condotto; la controparte proponeva a sua volta domanda riconvenzionale sostenendo l’esclusiva responsabilità dell’attore. Dopo la riunione di due giudizi paralleli, il giudice di pace accoglieva la domanda dell’altra conducente e condannava in solido il ricorrente e la sua assicuratrice. In appello il ricorrente vedeva rigettato il gravame principale e veniva accolto l’appello incidentale dell’assicurazione avversaria limitatamente alle spese. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e dell’art. 331 c.p.c., per mancata notifica dell’appello incidentale alla compagnia assicuratrice sua litisconsorte; (2) violazione dell’art. 2054 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente posto a suo carico l’onere probatorio sulla corresponsabilità dell’altra conducente; (3) violazione degli artt. 149 c.d.s. e 348 reg. c.d.s., assumendo che la corte di merito avesse escluso a torto la responsabilità della conducente che sopraggiungeva da tergo, nonostante il mancato rispetto della distanza di sicurezza; (4) nullità della motivazione per asserita apparenza, censurando le espressioni con cui il giudice d’appello aveva qualificato la svolta del ricorrente come repentina e la velocità dell’altra vettura come moderata e adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non adeguatamente specificato ex art. 366 n. 6 c.p.c. e comunque infondato: ha distinto il litisconsorzio necessario processuale da quello ex art. 102 c.p.c., affermando che, in assenza di rilievo nel giudizio di appello e trattandosi di ipotesi non riconducibile agli artt. 102 o 107 c.p.c., la nullità per omessa integrazione del contraddittorio non era più deducibile in cassazione dal ricorrente che non l’aveva tempestivamente eccepita. Ha respinto il secondo motivo, osservando che la corte territoriale aveva correttamente esaminato l’intero quadro probatorio e, in tema di circolazione stradale, aveva applicato il principio secondo cui, accertata la colpa di un conducente, il giudice deve comunque verificare se l’altro abbia tenuto una condotta irreprensibile; nel caso concreto la presunzione di corresponsabilità dell’altra conducente era stata superata da riscontri istruttori. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché sotto la veste della violazione di legge mirava in realtà a un nuovo apprezzamento del merito e perché gli artt. 149 c.d.s. e 348 reg. c.d.s. riguardano la circolazione incolonnata, non una dinamica non qualificabile come tamponamento. Ha infine rigettato il quarto motivo, ritenendo che la motivazione non fosse apparente: la decisione d’appello era sorretta da un’ampia disamina delle prove, compresi rilievi sulla posizione dei veicoli, sulle tracce di frenata, sul rapporto dei pubblici ufficiali e sulla superfluità della consulenza tecnica dinamico-ricostruttiva. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle resistenti costituite.
Norme richiamate
vengono richiamati i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità processuale/motivazionale.
il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti; la censura è inammissibile se non lo fa.
nei casi di inscindibilità o litisconsorzio necessario processuale, l’impugnazione va notificata a tutti i litisconsorti interessati; se la violazione non è tempestivamente eccepita e non ricorre un’ipotesi di rilievo officioso in cassazione, non può essere dedotta dal ricorrente che vi ha dato causa.
la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa; la regola opera anche rispetto a nullità rilevabili d’ufficio, nei limiti in cui il potere officioso non sia ancora consumato.
la deducibilità della nullità in impugnazione è soggetta ai limiti derivanti dalla disciplina dell’art. 157 c.p.c.
quando la mancata integrazione del contraddittorio riguarda un vero litisconsorzio necessario, la relativa violazione è rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
l’ordine di evocazione del terzo disposto dal giudice conserva rilievo anche nei gradi successivi se non viene rimosso.
l’appello incidentale deve essere notificato al contumace per consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa.
in caso di sinistro tra veicoli il giudice deve accertare in concreto la condotta di entrambi i conducenti; la presunzione di corresponsabilità può essere superata da prova contraria.
norma riferita alla circolazione incolonnata e alla distanza di sicurezza; non è automaticamente applicabile a una diversa dinamica di sinistro non riconducibile a tamponamento.
è richiamato insieme all’art. 149 c.d.s. per escluderne l’applicazione alla fattispecie concreta.
richiamato per qualificare la svolta a sinistra repentina come manovra non conforme alle prescrizioni di circolazione.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente.
art. 18 L. 990/1969
viene richiamata l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile nel giudizio promosso dalla danneggiata.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la violazione dell’integrità del contraddittorio per mancata evocazione di un litisconsorte necessario processuale deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata; se la nullità non è rilevata nel grado in cui può esserlo e la violazione non rientra in un’ipotesi di rilievo officioso persistente, essa non è più deducibile per la prima volta in cassazione dalla parte che non l’ha fatta valere tempestivamente.
- In materia di sinistri stradali tra veicoli, il giudice deve sempre valutare la condotta di entrambi i conducenti: l’accertamento della colpa di uno non esonera dal verificare se l’altro abbia rispettato le regole di prudenza e circolazione; la presunzione di pari responsabilità può essere vinta soltanto da una prova concreta della condotta irreprensibile dell’altro conducente.
- Non è consentito in cassazione trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle risultanze istruttorie: se la censura mira in realtà a una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, essa è inammissibile.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l’iter logico-argomentativo della decisione; una motivazione sintetica, ma inserita in una più ampia disamina delle prove e comprensibile nel suo percorso logico, è sufficiente a reggere il provvedimento.
- Le norme sulla distanza di sicurezza e sulla circolazione incolonnata non sono applicabili in modo automatico a ogni collisione tra veicoli: occorre verificare se la dinamica concreta sia effettivamente riconducibile alla fattispecie regolata dalla norma invocata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →