Cassazione Civile, Ordinanza n. 05100/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, emesso e notificato dal Centro operativo di Pescara. In primo e secondo grado aveva contestato, tra gli altri profili, l'incompetenza di tale Centro a emanare atti impositivi; i giudici di merito avevano accolto la censura. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 28, comma 2, del D.L. 78/2010 e 10 del D.Lgs. 546/1992. Secondo la ricorrente, la novella che riconosce legittimazione processuale alle diverse articolazioni dell'Agenzia avrebbe implicitamente attribuito anche una potestà impositiva al Centro operativo di Pescara.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell'Agenzia, chiarendo che il Centro operativo di Pescara dispone di poteri istruttori e di supporto, non di potestà impositiva; l'atto impositivo deve essere adottato dall'articolazione periferica competente in base al domicilio fiscale del contribuente, mentre l'ente impositore resta l'Agenzia delle Entrate. La novella normativa richiamata non comporta un ampliamento delle competenze del Centro operativo. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per mancanza di difesa della parte intimata. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per la soccombenza di amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
viene utilizzato come parametro del motivo per denunciata violazione di legge.
art. 28, comma 2, D.L. 78/2010
la Corte esclude che la sua novella abbia attribuito potestà impositiva al Centro operativo di Pescara; non amplia le competenze dell'ufficio.
è richiamato come norma sulla legittimazione processuale degli uffici; se l'ufficio è un Centro di Servizio, la legittimazione processuale spetta all'Ufficio delle Entrate competente per il rapporto controverso.
art. 1, commi 421 e 423, L. 311/2003
viene richiamato per distinguere l'ipotesi dell'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, per il quale opera la competenza territoriale degli uffici secondo il domicilio fiscale del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte rileva che non si applica la previsione sul contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La legittimazione processuale di una articolazione dell'Agenzia delle Entrate non implica, di per sé, il riconoscimento di una potestà impositiva autonoma in capo a quell'articolazione.
- Il Centro operativo di Pescara può svolgere funzioni di istruttoria, indagine e supporto, ma l'avviso di accertamento deve essere adottato dall'ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, salvo specifiche attribuzioni normative diverse.
- Una modifica delle regole processuali sulla legittimazione degli uffici finanziari non può essere interpretata come estensione tacita delle competenze sostanziali di imposizione.
- Nei rapporti con il contribuente, il criterio del domicilio fiscale resta centrale per individuare l'ufficio competente, anche al fine di non aggravare il diritto di difesa.
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