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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25049/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché le parti avevano depositato atto di rinuncia al ricorso con adesione della controparte ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e, per effetto della rinuncia accettata, non ha pronunciato sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fornitore turistico)

La controversia

La controversia trae origine da un incidente stradale avvenuto in Laos durante un viaggio organizzato per turisti italiani. Alcuni viaggiatori agivano in giudizio in Italia contro il tour operator italiano per il risarcimento dei danni lamentati. Il tour operator, a sua volta, introduceva un separato giudizio di garanzia nei confronti della società estera incaricata in Laos della prestazione di servizi turistici, chiedendone la condanna a tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze risarcitorie del primo giudizio. Il tribunale dichiarava la cessata materia del contendere tra tour operator e turista a seguito di transazione, e il difetto di giurisdizione sulla domanda di garanzia. La corte d'appello rigettava il gravame del tour operator. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 3 l. n. 218/1995, dell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 6 del Regolamento UE 1215/2012, assumendo la giurisdizione internazionale in materia di turismo; 2) violazione dell'art. 6, comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e/o dell'art. 8, comma 1, n. 2, del Regolamento UE 1215/2012 e dell'art. 12 preleggi, in via subordinata; 3) violazione degli artt. 25 e 111 Cost., in via ulteriormente subordinata.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    In caso di estinzione del ricorso per rinuncia accettata, la Corte dichiara l'estinzione senza statuizione sulle spese.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso può essere aderita dalla controparte ai fini dell'estinzione del giudizio.

  • art. 3 l. n. 218/1995

    Richiamato come norma sulla giurisdizione internazionale, ma non esaminato nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 4 della Convenzione di Bruxelles

    Richiamato ai fini del riparto di giurisdizione, ma non applicato in concreto per l'estinzione del ricorso.

  • art. 6 del Regolamento UE 1215/2012

    Richiamato dal ricorrente sul tema della giurisdizione internazionale, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 6, comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968

    Invocato in via subordinata per fondare la giurisdizione, senza decisione di merito.

  • art. 8, comma 1, n. 2, del Regolamento UE 1215/2012

    Invocato in via subordinata per la giurisdizione, ma non esaminato dalla Corte.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato in relazione all'interpretazione delle norme sulla giurisdizione, ma non oggetto di pronuncia sostanziale.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo, senza decisione nel merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo, senza decisione nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Norma indicata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione aventi ad oggetto la giurisdizione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio e preclude ogni esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando il ricorso è estinto per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se così risulta dalla disciplina applicabile e dalla decisione adottata.
  • Le questioni di giurisdizione prospettate con il ricorso restano prive di decisione di merito se il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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