Cassazione Civile, Ordinanza n. 25049/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché le parti avevano depositato atto di rinuncia al ricorso con adesione della controparte ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e, per effetto della rinuncia accettata, non ha pronunciato sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (fornitore turistico)
La controversia
La controversia trae origine da un incidente stradale avvenuto in Laos durante un viaggio organizzato per turisti italiani. Alcuni viaggiatori agivano in giudizio in Italia contro il tour operator italiano per il risarcimento dei danni lamentati. Il tour operator, a sua volta, introduceva un separato giudizio di garanzia nei confronti della società estera incaricata in Laos della prestazione di servizi turistici, chiedendone la condanna a tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze risarcitorie del primo giudizio. Il tribunale dichiarava la cessata materia del contendere tra tour operator e turista a seguito di transazione, e il difetto di giurisdizione sulla domanda di garanzia. La corte d'appello rigettava il gravame del tour operator. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 3 l. n. 218/1995, dell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 6 del Regolamento UE 1215/2012, assumendo la giurisdizione internazionale in materia di turismo; 2) violazione dell'art. 6, comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e/o dell'art. 8, comma 1, n. 2, del Regolamento UE 1215/2012 e dell'art. 12 preleggi, in via subordinata; 3) violazione degli artt. 25 e 111 Cost., in via ulteriormente subordinata.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In caso di estinzione del ricorso per rinuncia accettata, la Corte dichiara l'estinzione senza statuizione sulle spese.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso può essere aderita dalla controparte ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 3 l. n. 218/1995
Richiamato come norma sulla giurisdizione internazionale, ma non esaminato nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 4 della Convenzione di Bruxelles
Richiamato ai fini del riparto di giurisdizione, ma non applicato in concreto per l'estinzione del ricorso.
art. 6 del Regolamento UE 1215/2012
Richiamato dal ricorrente sul tema della giurisdizione internazionale, ma non scrutinato nel merito.
art. 6, comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968
Invocato in via subordinata per fondare la giurisdizione, senza decisione di merito.
art. 8, comma 1, n. 2, del Regolamento UE 1215/2012
Invocato in via subordinata per la giurisdizione, ma non esaminato dalla Corte.
art. 12 preleggi
Richiamato in relazione all'interpretazione delle norme sulla giurisdizione, ma non oggetto di pronuncia sostanziale.
art. 25 Cost.
Richiamato nel terzo motivo, senza decisione nel merito.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo, senza decisione nel merito.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Norma indicata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione aventi ad oggetto la giurisdizione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio e preclude ogni esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il ricorso è estinto per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se così risulta dalla disciplina applicabile e dalla decisione adottata.
- Le questioni di giurisdizione prospettate con il ricorso restano prive di decisione di merito se il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25030/2024 del 18/09/2024
- ordinanza_civile · 18 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25038/2024 del 18/09/2024
- ordinanza_civile · 18 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25040/2024 del 18/09/2024
- ordinanza_civile · 18 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25041/2024 del 18/09/2024
- ordinanza_civile · 18 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25043/2024 del 18/09/2024
- ordinanza_civile · 18 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25048/2024 del 18/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →